Common use of Beni assicurabili Clause in Contracts

Beni assicurabili. La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio e credito agrario. Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni: 1) gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione; 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto; 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti; 4) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00. Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta. Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 X.X.

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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Leasing Strumentale

Beni assicurabili. La Società assicuratrice Generali Italia si impegna ad assicurare a rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle condizioni generali generali, particolari e particolari speciali di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale descritti per gli immobili e/o per scopi non professionali, concessi dal porzioni di immobili che il Contraente concede in locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio e credito agrarioai propri Conduttori. Non sono Sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beniconvenzione la cui tipologia di attività svolta all’interno del fabbricato rientra nelle categorie di seguito indicate: 1) gli autoveicoli targati fabbricato ad uso civile (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targateabitazioni, uffici, studi professionali, negozi, box, autorimesse, magazzini, laboratori situati in locali facenti parte di stabili prevalentemente destinati ad uso civile), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione; 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’apertofabbricato ad uso commerciale; 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiutifabbricato ad uso industriale. Si intendono esclusi dalla copertura assicurativa gli immobili adibiti a deposito e/o produzione di: a) Infiammabili; 4b) beni Esplosivi; c) merci speciali. Il valore massimo assicurabile per i fabbricati adibiti ad attività commerciali e/o industriali è pari ad € 7.500.000,00 mentre per i fabbricati ad uso civile il valore massimo assicurabile è pari ad € 15.000.000,00 Per quanto riguarda le attività escluse ed eventuali immobili di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00a quanto sopra indicato potranno essere messe in copertura previo accordo scritto fra Contraente e Generali Italia. Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta. Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 X.X..

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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento

Beni assicurabili. La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od ed usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio operativa e credito agrarionoleggio. Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni: 1) gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione; 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto; 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti; 4) macchine ed attrezzature di cantiere - macchine movimento terra, macchine operatrici e macchine agricole; 5) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00. Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta. Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 X.X.

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Samples: Contratto Di Assicurazione