BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI Clausole campione

BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI. Il Servizio riguarda l’espletamento delle seguenti prestazioni:
BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI. Servizi bancari per l’incasso dei versamenti dei Ricevitori/Raccoglitori e per il pagamento delle vincite e servizi accessori.
BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI. Servizi di pulizia e disinfestazione.
BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI. Servizi di manutenzione e supporto dell’infrastruttura di sicurezza di seguito indicati:
BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI. Servizi e forniture per la realizzazione di hotspot, comprese installazione e manutenzione apparati, servizi di connettività, servizi di integrazione di sistema, attività di affiancamento, piano di comunicazione. Valore stimato, IVA esclusa: valore tra 800 000 e 1 500 000 EUR. Divisione in lotti: no.
BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI. Realizzazione di una piattaforma e della infrastruttura necessaria per la raccolta e l'organizzazione di contenuti e informazioni e diffusione in broadcasting di detti contenuti sul territorio regionale tramite canali in tecnologia digitale terrestre dedicati, servizi di redazione editoriale e di produzione connessi. Valore stimato, IVA esclusa: valore tra 5 000 000 e 10 000 000 EUR. Divisione in lotti: no.
BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI. Progettazione e sviluppo di un sistema software per la redazione, la pubblicazione e la distribuzione informatizzata, anche in logica multicanale, del Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna - Digital BURAS, attività di addestramento. Valore stimato, IVA esclusa: valore tra 180 000 e 300 000 EUR. Divisione in lotti: no.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.