BuddyBank SPID Clausole campione

BuddyBank SPID. Nel caso in cui il Richiedente decida di identificarsi utilizzando le Identità Digitali SPID verrà richiesto al Richiedente di autenticarsi al sistema SPID tramite il suo Identity Provider. In particolare, partendo dalle pagine del sito della Banca, o utilizzando specifiche funzioni rese disponibili all’interno dell’App della Banca, il Richiedente già in possesso di credenziali SPID, rilasciate da un qualunque Identity Provider operante sul territorio italiano, potrà svolgere il processo di onboarding. Infatti, visto e considerato che le identità digitali SPID di livello 2 soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014 in termini di identificazione del Richiedente, il QTSP INTESA rilascerà un certificato qualificato. Tale certificato qualificato, ai sensi dell’Art 19 del D.Lgs 231/2007 e s.m.i., potrà quindi essere utilizzato per l’onboarding bancario. Il certificato qualificato rilasciato a seguito di identificazione tramite identità digitale SPID (di livello 2) conterrà l’OID 1.3.76.16.5, registrato a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con la seguente descrizione: “Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity” e risulterà pienamente operativo. Anche in questo caso, una volta avvenuta l’identificazione certa del titolare, la sottoscrizione così apposta dal richiedente assumerà piena efficacia solo a seguito della conclusione positiva dei controlli in corso necessari sulla documentazione di riscontro da parte dell’operatore di Back Office della Banca. La Banca comunicherà al Richiedente l’esito del proprio iter di controllo e: • nel caso di esito positivo, il contratto si perfezionerà ed il rapporto sarà attivato. Solo in questo momento verrà apposta sul contratto una marca temporale per suggellare la conclusione positiva dell’iter. A quel punto, il Richiedente potrà anche prendere visione del Contratto firmato digitalmente, disponibile all’interno dell’ambiente protetto del servizio online attivato. Il Certificato sarà pienamente operativo. • nel caso di esito negativo, lo stesso verrà comunicato al cliente, il certificato risulterà revocato ed il contratto non potrà quindi perfezionarsi. In tal caso si conserverà solo la documentazione corredata dalla sottoscrizione della Banca – che è stata oggetto di consegna al cliente, con obbligo per lo stesso di scaricarla e memorizzarla - e di tutti gli eventi verrà tenuta traccia solo neg...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).