CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali), per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorie. 2. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano un’attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione del SSN per il perseguimento delle finalità dello stesso SSN. 3. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
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CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell’articolo dell'articolo 8, comma 1 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo organizzativo, l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) medicina generale e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali)Sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorieai settori di:
a) cure primarie;
b) medicina dei servizi territoriali;
c) emergenza sanitaria territoriale;
d) assistenza negli istituti penitenziari.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente Accordo i settori dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale di cui all’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. confluiscono nel settore cure primarie di cui al comma 1, lettera a).
3. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano il medico di medicina generale esercita un’attività convenzionale libero-professionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione del SSN per il perseguimento delle finalità dello stesso SSN.
34. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
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CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 8, comma 1 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e il presente Accordo Collettivo Nazionale regola sotto il profilo economico, economico e giuridico ed organizzativo l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) medicina generale convenzionati e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali)sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSNS.S.N., dei compiti e delle attività relativi alle singole categorieai settori di:
a) ruolo unico di assistenza primaria;
b) medicina dei servizi territoriali;
c) emergenza sanitaria territoriale;
d) assistenza negli istituti penitenziari.
2. Ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189 e secondo quanto previsto dal presente Accordo, i settori dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale di cui all’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. confluiscono nel settore ruolo unico di assistenza primaria di cui al comma 1, lettera a).
3. L'assetto organizzativo è determinato dalla programmazione regionale nel rispetto della normativa vigente e del presente ACN.
4. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano il medico di medicina generale esercita un’attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'ACN nel rispetto del SSN modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità dello stesso SSN.del S.S.N..
35. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
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CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 8, comma 1 1, del D.LgsD.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e il presente Accordo Collettivo Nazionale regola sotto il profilo economico, economico e giuridico ed organizzativo l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) medicina generale e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali)Sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorieai settori di:
a) cure primarie;
b) medicina dei servizi territoriali;
c) emergenza sanitaria territoriale;
d) assistenza negli istituti penitenziari.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente Accordo i settori dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale di cui all’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. confluiscono nel settore cure primarie di cui al comma 1, lettera a).
3. L'assetto organizzativo è determinato dalla programmazione regionale nel rispetto della normativa vigente.
4. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano il medico di medicina generale esercita un’attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'ACN nel rispetto del SSN modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità dello stesso del SSN.
35. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
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CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale collettivo nazionale regola, ai sensi dell’articolo dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. decreto legislativo 30 dicembre 1992, 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo l’esercizio l'esercizio delle attività attivita' professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità professionalita' sanitarie – - biologi, chimici, psicologi – - ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) e le Aziende (Azienda Sanitaria Localesanitaria locale, Azienda Ospedalieraospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitariaospedaliera universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentalizooprofilattici sperimentali), per lo svolgimento, nell’ambito nell'ambito e nell’interesse nell'interesse del SSN, dei compiti e delle attività attivita' relativi alle singole categorie.
2. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano un’attività un'attivita' convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione nell'ambito dell'organizzazione del SSN per il perseguimento delle finalità finalita' dello stesso SSN.
3. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
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CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell’articolo dell’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali), per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorie.
2. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano un’attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione del SSN per il perseguimento delle finalità dello stesso SSN.
3. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
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