Common use of CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO Clause in Contracts

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo Collettivo Nazionale regola sotto il profilo economico e giuridico l’esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale convenzionati e le Aziende sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N., dei compiti e delle attività relativi ai settori di:

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Ai Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo Collettivo Nazionale regola e sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico e economico, giuridico ed organizzativo, l’esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale convenzionati e le Aziende sanitarieSanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N.SSN, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.LgsD.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo Collettivo Nazionale regola sotto il profilo economico e giuridico l’esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale convenzionati e le Aziende sanitarieSanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N.SSN, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:

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