Turni. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); servizi di guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito; distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore: operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; sistemi di pagamento; distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”; servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: banca telefonica. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”. Al personale che effettua turni not...
Turni. Nell’assegnazione dei turni e degli orari saranno tenute in considerazione le eventuali richieste di orario flessibile in base all’art. 52 comma 1 del CCNL 24.7.2003, motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste verranno soddisfatte se non determineranno disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori. - Le ore settimanali accumulate dal personale ATA, saranno recuperate con la copertura dei prefestivi, giornate di permesso in periodo di sospensione di attività didattiche secondo un piano concordato tra lavoratore e presidenza per un massimo di 6 giorni all’anno. L’eventuale differenza sarà recuperata entro l’anno scolastico di riferimento durante i periodi di sospensione delle attività didattiche con riduzione oraria giornaliera. Per gravi motivi possono essere fruiti anche durante l’attività didattica. - I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente saranno definitivi per tutto l’anno scolastico e non modificabili in caso di festività o di assenza dell’interessato; ciò comporta che la chiusura della scuola in caso di festività e le eventuali assenze del dipendente, effettuate per qualsiasi motivo, non determineranno crediti o debiti di orario da parte dell’interessato. - Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvaguardando i periodi di svolgimento degli scrutini e degli esami e quelli in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, sarà effettuato prevalentemente l’orario di lavoro antimeridiano, salvo scivolamento orario per esigenze di tipo amministrativo sulla base della disponibilità e turnazione. Nell’ambito dei servizi generali di segreteria si individuano: Area Didattica, Area Personale, Protocollo/Affari Generali, Acquisti/Contabilità. L’organico degli assistenti amministrativi sarà utilizzato come previsto nell' allegato 1 "PIANO DI LAVORO E ORARIO DEL PERSONALE ATA PER L’A.S. 2018/19
Turni. 1. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
Turni. 43.1 L’Ente, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
43.2 Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
43.3 I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
43.4 Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione oraria individuale; - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione oraria individuale; - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione oraria individuale.
43.5 L’indennità di cui al comma 4 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
Turni. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Per le attività appresso indicate l'Azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
Turni. 1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità è riportata nell'allegato 9.
Turni. 1. Per le attività appresso indicate l’azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
d) gestione carte di credito e debito;
2. distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore:
a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
b) sistemi di pagamento;
3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
a) autisti;
b) intermediazione mobiliare;
c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”;
d) banca telefonica;
e) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
4. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
a) banca telefonica.
Turni. Le Parti condividono la necessità di esaminare congiuntamente la tematica dell’introduzione di turni in determinate aree operative, vista la tipologia di lavoro e le specificità aziendali. Con l’obiettivo di accrescere le professionalità e compatibilmente con le esigenze aziendali, viene fornita la possibilità al personale, anche proveniente da altri settori, che ne faccia esplicita richiesta, di essere inserito nelle aree oggetto di turnazione. Nel caso di introduzione di turni, saranno applicate le indennità previste dal CCNL tempo per tempo vigente alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
Turni. 1. Per le esigenze di funzionalità dell’Istituto riconducibili alla copertura dell’orario di servizio possono essere istituiti turni di lavoro.
2. I turni, eccetto quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo che comportano in ogni caso riposo compensativo, sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabile articolazione di orario non sovrapponibili per oltre 30 minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro.
3. Per il lavoro prestato in turni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari al 15% per turni pomeridiani ed al 65% per turni notturni e quelli festivi.
4. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12.00; quelli notturni sono compresi tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
5. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per la fascia oraria in cui sono comprese.
6. Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese.
Turni. L’Azienda comunicherà l’avviamento/l’uscita dal turno al lavoratore interessato con un preavviso di almeno 3 settimane e i turni avviati avranno una durata minima continuativa di 12 settimane. Viene prorogato il vigente accordo sui turni fino al 30 settembre 2009 Dall’ 1.1.2008 l’indennità turni viene elevata a 7,00 euro giornalieri. Per l’avvio al lavoro a turni di lavoratrici con figli età di inferiore ai 2 anni sarà richiesto il consenso delle lavoratrici medesime.