Mandato dei periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione. c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i locali situati in Ferrara………………………via…….………………., nei giorni ed ora di apertura degli sportelli stessi secondo l’orario praticato per i servizi della specie. Il servizio si avvale inoltre di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e filiali dell’Istituto tesoriere. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art.25, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del d.lgs n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare deve essere fornito gratuitamente il servizio di home banking e internet e, come previsto nel regolamento delle entrate dell’Ente, anche quello di utilizzare apparecchi P.O.S. per l'introito di particolari tipologie di entrata. Detti apparecchi saranno installati ed eventualmente disinstallati a spese e cura del Tesoriere, così come lo saranno gli oneri di manutenzione e di gestione degli stessi. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Certificazioni L’IMPRESA dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto: • la documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005); • la documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia); • la certificazione di garanzia dei moduli; la certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati; • la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici; la certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile; • la certificazione di conformità per gli inverter; la certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. L’IMPRESA dovrà eseguire la posa in opera dell’impianto a regola d’arte e in rispetto della normativa vigente di materia. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: • l’ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica; • la posa a regola d’arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l’inverter, assicurando un’adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; • la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm2, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Xxxxxxx).
Attestazione dello stato di rischio La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO XXXXXXX XXXXXX Determina 1913 21/12/2018 : FORNITURA ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA ON LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" RIMODULAZIONE CONTRATTO AFFIDATO ALLA DITTA XXXXXXX KLUWER ITALIA S.R.L. CIG. Z4B1F73E47 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO XXXXXXX KLUWER ITALIA S.R.L. Determina 1930 21/12/2018 PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA DURATA DI 24 MESI DAL 01/01/2019 -CIG XXXXXXXX 0000000X0X PROCEDURA APERTA LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA Determina 1932 21/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI E PRESSO IL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "X. XXXXXXXXXX" - BIENNIO 2019/2020 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 741745 ALLA DITTA FOLLI SISTEMI S.R.L. - CIG 7704146E63 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FOLLI SISTEMI S.R.L. Determina 1935 21/12/2018 INTEGRAZIONE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" SPC CLOUD LOTTO 1 - MEDIANTE AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP 55187486EA - CIG DERIVATO 769351596A AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVEN ZIONE TELECOM ITALIA SPA Determina 1939 21/12/2018 Aggiudicazione definitiva della gara riservata ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di data entry e catalogazione dati a supporto degli uffici per lo svolgimento dei procedimenti in materia di emissioni in atmosfera, energia, allevamenti intensivi, procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA per 24 mesi PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IL GELSO COOP. SOC. ONLUS Determina 1923 21/12/2018 ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNODI SPESA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA SCUOLA FORENSE OAB Determina 1914 21/12/2018 I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEPOSITI AD USO DIDATTICO SECONDO LOTTO PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA NORD COSTRUZIONI S.R.L. Determina 1899 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOS DI DISASTER RECOVERY - AGGIUDICAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA MEPA N. 2170368 ALLA DITTA 3CIME TECNOLOGY S.R.L. - CIG 7717376424 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3CIME TECNOLOGY SRL Determina 1891 20/12/2018 LICEO "CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA E SOSTITUZIONE LASTRE DIVELTE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AT SRL Determina 1892 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE WEB HESPERIENCE INAZ CON LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI RILEVAZIONE PRESENZE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 755354 A INAZ S.R.L. - CIG 77222813E0 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 INAZ SRL Determina 1893 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E GESTIONE AMBIENTE MICROSOFT OFFICE 365 - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO MEPA N. 2163792 A ZEROUNO INFORMATICA S.P.A. - CIG 77136186F0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ZEROUNO INFORMATICA Determina 1901 20/12/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SOFTWARE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO AMBIENTALE E DEI VINCOLI AMBIENTALI E IDROGEOLOGICI - BIENNIO 2019/2020 - AGGIUDICAZIONE RICHIESTA D'OFFERTA MEPA N. 2176922 ALLA DITTA ABITAT SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI S.R.L. - CIG 7707360AAB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. Determina 1903 20/12/2018 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI "PC PORTATILI E TABLET 2" - LOTTO 2 - MEDIANTE AFFIDAMENTO A INFORDATA IN RTI CON VARGROUP - CIG DELLA CONVENZIONE 72123668B3. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVEN ZIONE INFORDATA SPA (IN RTI) Determina 1902 20/12/2018 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER "PC DESKTOP 16" - LOTTO 1 - MEDIANTE AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. - CIG DELLA CONVENZIONE 6877725E34. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVEN ZIONE CONVERGE S.P.A. Determina 1909 20/12/2018 Affidamento incarico per realizzazione azioni previste dal progetto "Segni di Futuro" AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE XXXXXXXX XXXXXXXXXX AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Determina 1883 19/12/2018 GARA 93/2018 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA LLOYD'S SINDACATO PROBITAS Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA AMISSIMA ASSICURAZIONI Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA ITAS MUTUA Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA AIG EUROPE SA Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA AM TRUST INTERNATIONAL Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA BALCIA INSURANCE Determina 1883 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA APERTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA Determina 1888 19/12/2018 RIPARAZIONE TELO TENDOSTRUTTURA PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARGELLI SRL Determina 1858 18/12/2018 FORNITURA DI SACCHETTI PER IL CONTENIMENTO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA SOTTOPORRE A PROVE DI LABORATORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CELCAR SAS Determina 1857 18/12/2018 SERVIZIO DI SOPRALLUOGO INELICOTTERO E CON EVENTUALE INTERVENTO DI SISTEMA PER IL DISTACCO ARTIFICIALE DELLE VALANGHE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ELIMAST SRL Determina 1840 17/12/2018 I.I.S. "MENEGHINI" IN COMUNE DI EDOLO. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N .1
Indennità in caso di morte 1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. 2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. 3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.