Capacità dei veicoli Clausole campione

Capacità dei veicoli. Il Gestore è tenuto ad utilizzare mezzi con idonea capacità in relazione alla domanda prevista. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, non determinabile a priori al momento della definizione del programma di esercizio e che determini sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore può adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, anche con più mezzi simultaneamente ma senza aver diritto ad alcun maggiore corrispettivo. Laddove il Gestore non eserciti tale facoltà e in presenza di simultaneità delle richieste, andrà comunque privilegiata la richiesta per far fronte alla quale è necessario effettuare un percorso maggiore.
Capacità dei veicoli. Il Gestore è tenuto ad utilizzare mezzi con idonea capacità in relazione alla domanda prevista. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, non determinabile a priori al momento della definizione del programma di esercizio e che determini sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore può adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, anche con più mezzi simultaneamente ma senza aver diritto ad alcun maggiore corrispettivo. Laddove il Gestore non eserciti tale facoltà e in presenza di simultaneità delle richieste, andrà comunque privilegiata la richiesta per far fronte alla quale è necessario effettuare un percorso maggiore. " / di cui allo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti" contenuto nel DPCMdel 30 dicembre 1998 e dei connessi indicatori di efficienza ed efficacia del servizio. La Carta ha validità per l'intero territorio interessato dai servizi di contratto e va sottoposta all'approvazione dell'Ente affidante, che si deve esprimere entro i successivi 30 giorni. Un estratto della carta della mobilità può essere predisposta per ogni Comune dove sono effettuati servizi urbani. 2. La Carta della mobilità dovrà contenere l'indicazione di tutti i punti vendita dei biglietti, termini e modalità di risarcimento di eventuali danni subiti dall'utenza in conseguenza dell'effettuazione del servizio di trasporto, il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. Il Gestore si obbliga ad indicare nella propria Carta della mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel DPCMsopra richiamato 30/12/1998. I suddetti indicatori, tra gli altri, riguarderanno: regolarità e puntualità del servizio; pulizia; confortevolezza del viaggio; informazioni all'utenza; raccolta, esame e riscontro di reclami e suggerimenti dell'utenza; misure di salvaguardia dell'ambiente. ..,<,~ 3. La Carta della mobilità dovrà contenere altresì' una parte dedicata ai doveri delj{1 .if ~ viaggiatore, con indicazioni relative all'obbligo di munirsi del titolo di viaggio, di no~ ~i.:g ~ occupare più di un posto a sedere, di non sporcare e non danneggiare il veicolo in ogni" \ 3. ~ . sua parte, di rispettare il divieto di fumo, di agevolare le persone anziane ed i disabili, \ "ii di non occupare posti riservati a persone disabili, d...

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.