Capital Requirements: SCR & MCR Clausole campione

Capital Requirements: SCR & MCR ll requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ed il requisito patrimoniale minimo (MCR) di Helvetia Ita- lia al 31/12/2018 ed il confronto con il periodo precedente sono riportati nella tabella seguente: as of 31.12. 2018 2017 Change in migliaia EURMarket risk 7.369,2 7.783,6 -414,4 Interest Rate Risk 4.072,6 4.146,5 -73,8 Spread Risk 4.356,0 4.532,1 -176,1 Equity Risk 1.403,7 1.823,9 -420,2 Property Risk 703,2 511,8 191,4 Concentration Risk 0,0 0,0 0,0 Currency Risk 448,6 521,6 -73,0 Diversification -3.614,9 -3.752,2 137,3 Counterparty risk 3.987,8 4.043,5 -55,7 Life underwriting risk 0,0 0,0 0,0 Health underwriting risk 2.141,0 1.891,6 249,5 Non-life underwriting risk 18.669,2 20.138,3 -1.469,1 Diversification -7.807,0 -7.918,8 111,7 Intangible assets risk 0,0 0,0 0,0 Operational risk 2.365,1 2.598,9 -233,8 Capital requirement for ring-fenced funds 0,0 0,0 0,0 Loss absorbing capacity of technical provisions 0,0 0,0 0,0 Loss absorbing capacity of deferred taxes 0,0 0,0 0,0 La Compagnia registra al 31 dicembre 2018 un SCR complessivo pari a EUR 26.725 migliaia ed un MCR pari a 8.134 migliaia. Al 2018 come al 2017, la Compagnia risulta maggiormente esposta ai seguenti rischi: – rischi tecnico-assicurativi del modulo “Premium & Reserve”, specie del segmento Non Life. Più nello specifico, la Compagnia risulta particolarmente esposta al rischio di riservazione correlato ai volumi di riserva sinistri netta, prevalenti sulla linea di business Motor; – rischi di mercato, in particolare rischio tasso d‘interesse e spread; – rischio di controparte, con una leggera prevalenza per quello generato da esposizioni di tipo 1 di cui all’art. 189 comma 2 degli Atti Delegati. Più nello specifico, nell’ambito del Tipo 1, il rischio di credito è maggiormente significativo per la componente di esposizione verso i riassicuratori che pre- vale rispetto a quella verso controparti bancarie e, soprattutto, rispetto ad immateriali esposizioni ver- so altre società del Gruppo; i crediti di natura assicurativa rappresentano invece la principale espo- sizione di Tipo 2, interamente non scaduti da più di tre mesi. Rispetto al periodo comparativo precedente, l‘SCR subisce una contrazione di circa EUR - 1.812 miglia- ia (- 6,3%) riconducibile prevalentemente a: – una riduzione dei rischi tecnici del segmento Non Life (- 7,3% circa) ed in particolare del sottomodulo Premium & Reserve Risk, correlata ad una variazione in decremento del rischio di riservazione; – un decremento dei rischi di...

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  • Forma del contratto La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Durata del contratto e recesso 1. Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal primo accesso al Sito Internet/Call Center del- la Banca, successivo alla conclusione del Contratto. Il Cliente deve esercitare il recesso inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca sita in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, 20126 Milano o al diverso indirizzo successivamente co- municato dalla Banca ai sensi del precedente art. 15. Se prima del recesso il Cliente ha chiesto espressamente i Servizi previsti dal Contratto e ne ha usufruito, egli è tenuto a pagare le spese relative ad essi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. 2. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dando comunica- zione alla Banca per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. La Banca può recedere dal Contratto con un preavviso di (due) due mesi, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole con apposito messaggio di posta elettronica. 3. Il Cliente, ai fini di cui al precedente comma, potrà avvalersi dei diversi mezzi di comunicazione che la Banca gli metterà eventualmente a disposizione (ad es., apposita procedura sul Sito internet). 4. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad ese- guire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è dive- nuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 6. In deroga a quanto previsto nel comma 2 e 5 del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Con- tratto, può per iscritto – per disciplinare secondo le proprie esi- genze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente comma 2, ovvero indicare alla stessa gli ordini che devono essere eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace. 7. Il Cliente e la Banca hanno comunque il potere di recedere senza preavviso se è presente un giustificato motivo. 8. In ogni caso l’efficacia del recesso comporta la chiusura del Conto Arancio, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi.

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

  • Ammontare del contratto L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A., I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.