Capitale assicurato nel caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di prolungamento. In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di prolungamento della durata contrattuale, l’importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato calcolato alla data del decesso. Ai fini del calcolo del capitale assicurato liquidabile agli aventi diritto, si applicano le regole già illustrate al precedente art.14 delle presenti Condizioni di assicurazione.
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