Common use of Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento Clause in Contracts

Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento. Durante il periodo del prolungamento della durata contrattuale, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale di cui al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione. Si tenga tuttavia conto che, solo nel caso in cui il diritto venga esercitato nell’anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento automatico della durata contrattuale, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta, anziché essere quella prevista al successivo art. 19 sarà: - per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di “scadenza originaria”, quella riconosciuta al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale; - per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di “scadenza originaria” e la data di richiesta di riscatto, l’ 80% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale. Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, è altresì consentito il riscatto parziale del capitale assicurato in base a quanto previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

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Samples: www.credemvita.it, Contratto Di Assicurazione a Capitale Differito Rivalutabile Con Controassicurazione Speciale a Premi Liberi, www.credemvita.it

Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento. Durante il periodo del prolungamento della durata contrattuale, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale di cui al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione. Si tenga tuttavia conto che, solo nel caso in cui il diritto venga esercitato nell’anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento automatico della durata contrattuale, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta, anziché essere quella prevista al successivo art. 19 sarà: - per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di “scadenza originaria”, quella riconosciuta al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale; - per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di “scadenza originaria” e la data di richiesta di riscatto, l’ 80l’80% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale. Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, è altresì consentito il riscatto parziale del capitale assicurato in base a quanto previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.

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