Caratteristiche del know how Clausole campione

Caratteristiche del know how. L’AFFILIANTE dichiara ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c), della Legge n. 129/2004, e l’AFFILIATO ne dà atto, che il know how della rete di franchising Cityposte si concretizza in particolare, come più dettagliatamente specificato nel Manuale Operativo e nei corsi di formazione, nella formula di esercizio di attività d’impresa e nella sua applicazione nella rete in franchising Cityposte qui di seguito specificate sinteticamente. Con riferimento agli aspetti dell’attività di impresa: • l’elaborazione e l’indicazione delle caratteristiche strutturali generali nonché del centro di prestazione di servizi postali; • l’elaborazione e l’indicazione delle tecniche e delle modalità di prestazione dei servizi di raccolta e di consegna di corrispondenza, posta elettronica ibrida, imbustamento, confezionamenti, etichettature, outsourcing, stampa, normalizzazione indirizzi; • l’elaborazione e l’indicazione di un sistema per la formazione del personale dell’Affiliato ed il loro aggiornamento in relazione a quanto sopra; • la descrizione e le modalità di distribuzione agli AFFILIATI del software gestionale, in un adeguato quadro formativo per l’utilizzo dello stesso; • l’elaborazione e l’indicazione di un metodo di scelta delle forme ottimali di pubblicità. In conformità alla disposizione dell’art. 3, lettera e) della L. 129/2004, le soluzioni tecniche innovative proposte dall’AFFILIATO, o da suoi dipendenti, che vengano ritenute valide dall’AFFILIANTE ed estese a tutta la rete tramite inserimenti nel Manuale Operativo e nei corsi di formazione, saranno remunerate, dall’AFFILIANTE mediante il pagamento alla persona o alle persone, che hanno elaborato la modifica, delle spese vive di produzione da esse sostenute nello sviluppo e nella realizzazione di tale modifica o miglioramento. I diritti di proprietà relativi a ciascuna di tali modifiche o miglioramenti ed il diritto di ricercare e ottenere ogni forma di tutela legale ad essi connessa spetteranno, comunque, all’AFFILIANTE, che avrà facoltà di incorporarli in parte od in toto nel sistema Cityposte. L’AFFILIATO, per parte sua, assicurerà l’assistenza che l’AFFILIANTE potrà ragionevolmente richiedergli, sopportando essi stessi le spese, per l’ottenimento della tutela legale di diritti di proprietà relativi a tali modifiche o miglioramenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).