Casi giuridici non assicurati Clausole campione

Casi giuridici non assicurati. Sono esclusi dall’assicurazione: – pretese di risarcimento per furto, sottrazione, smarri­ mento di cose e abuso di carte di credito; – casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autoriz­ zato alla circolazione stradale pubblica, non è autorizzato a condurre un veicolo, non è in possesso di una licenza valida o conduceva un veicolo non munito di targhe di controllo valide; – liti derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni e corse di veicoli a motore, ivi compresi gli allenamenti; – casi in cui la persona assicurata è implicata come proprietario/detentore di veicoli utilizzati a titolo profes­ sionale, come taxi, pullman, furgoni per consegne, autocarri, vetture di scuola guida, ecc.; – casi di imputazione per inosservanza del limite ammesso di velocità a partire da 30 km/h all’interno delle località, da 40 km/h fuori località e sulla semiautostrada, da 50 km/h sull’autostrada; – casi di recidiva, in relazione ai seguenti eventi: accusa per inabilità a condurre dovuta all’influsso di alcol, medici­ nali, droga o per il rifiuto di sottoporsi alla prova del san­ gue. Se i reati sono commessi per la prima volta, le pre­ stazioni sono ridotte; – casi in qualità di proprietario, detentore o conducente di veicoli nautici o aeromobili. Questa esclusione non com­ prende controversie derivanti da contratti di noleggio per veicoli nautici; – casi ai sensi dell’art. 6.
Casi giuridici non assicurati. Non sono assicurate controversie: – in relazione a conseguenze di malattie e/o infortuni che sono escluse dalla copertura della CSS; – in relazione a trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici; – in relazione a trattamenti non riconosciuti dalla CSS; – in relazione ad onorari e fatture di fornitori di prestazioni; – con altre assicurazioni della persona assicurata ed istitu- zioni di assicurazione sociale; – ai sensi della cifra 6. La Orion concede protezione giuridica alla persona assi- curata nei seguenti casi:
Casi giuridici non assicurati. Non sono assicurate controversie: – in relazione a conseguenze di malattie e/o infortuni esclusi dalla copertura dell’assicuratore (nel senso dell’art. 3.1 delle CGA); – in relazione a trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici; – in relazione a trattamenti non riconosciuti dall’assicu­ ratore (nel senso dell’art. 3.1 delle CGA); – in relazione ad onorari e fatture di fornitori di prestazioni; – con altre assicurazioni della persona assicurata ed istitu­ zioni di assicurazione sociale; – ai sensi dell’art. 6.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).