Carte di credito Clausole campione

Carte di credito. Carte collegate al Conto Corrente di accredito dello stipendio/pensione di tipo “A” e al Conto Corrente,senza accredito stipendio/pensione tipo “B” Il controllo del rispetto dei limiti sopra esposti è di competenza della Filiale presso la quale viene effettuata la richiesta di emissione della/e Carta/e. Prelevamento/anticipo contanti: limiti giornalieri e commissioni pro tempore previsti per l’ordinaria clientela. N.B. nel caso in cui a valere sul conto corrente di tipo “B” fosse richiesto il rilascio di carte agevolate esclusivamente intestate al/ai cointestatario/i, si ribadisce che il massimale complessivo di riferimento resta sempre in capo al dipendente/pensionato e non può essere superiore a quelli stabiliti.
Carte di credito. HYBRID CLASSIC E HYBRID GOLD INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
Carte di credito. Ordinando una carta di credito, il Titolare del conto accetta e riconosce che la Banca deve trasmettere alla società d’emissione l’identità del Titolare del conto e altri dati personali relativi al Titolare del conto o al titolare della carta di credito. Utilizzando una carta di credito, il Titolare del conto è consapevole e accetta che terzi possano avere conoscenza dell’esistenza della sua relazione con la Banca.
Carte di credito. 2.8 Uso dei dati e dei servizi online di Xxxxxxx.xxx
Carte di credito. 2.7.1 La presente Clausola 2.7 non è applicabile alle prenotazioni pagate mediante il Pagamento facilitato. I dettagli della carta di credito devono essere forniti alla Struttura ricettiva al fine di garantire la prenotazione. La Struttura ricettiva è tenuta ad accettare in qualsiasi momento tutte le principali carte di credito (comprese MasterCard, Visa e American Express) per la garanzia di una prenotazione. La Struttura ricettiva è responsabile per la verifica della validità dei dettagli della carta di credito, della (pre)autorizzazione della carta di credito e per la conferma del fatto che il limite del credito alla data del soggiorno prenotato sia sufficiente. La Struttura ricettiva deve verificare e pre-autorizzare tempestivamente la carta di credito all'effettuazione di una prenotazione. Qualora la carta di credito non offra alcuna garanzia, la Struttura ricettiva informerà immediatamente Xxxxxxx.xxx, che inviterà l'Ospite a garantire la prenotazione in maniera alternativa. Se l'Ospite non è in grado o non intende farlo, Xxxxxxx.xxx ha la facoltà di cancellare la prenotazione su richiesta della Struttura ricettiva. Qualora la carta di credito (o qualsiasi garanzia alternativa fornita dall'Ospite) non sia efficace o valida per qualsiasi motivo, ciò deve sempre avvenire a rischio e per conto della Struttura ricettiva. Le prenotazioni cancellate da Xxxxxxx.xxx in base alla presente Clausola 2.7.1 non richiederanno il pagamento di alcuna Commissione.
Carte di credito. Il Cassiere si impegna ad attivare su richiesta dell’Ente un numero necessario di carte di credito da conferire al personale dell’Ente autorizzato all’uso. Il rilascio delle carte e le modalità di utilizzo saranno disciplinati dai regolamenti interni dell’Ente.
Carte di credito. La presente sezione si applica alle carte di credito diverse dalle c.d. "carte di credito charge". Ai fini della presente sezione si considerano "carte di credito charge" quelle aventi le seguenti due caratteristiche: - il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta; - non sono previsti tassi di interesse né commissioni significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in termini percentuali. Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le modalità che seguono: - le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della presente sezione, sono fornite al consumatore con un documento separato (1). Non si applica, per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione e consegna delle informazioni, il paragrafo 4.1.1 della sezione VI; - le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si applica il paragrafo 6.2 della presente sezione).
Carte di credito. AMERICAN EXPRESS American Express è una società globale diversificata che opera nei servizi finanziari e di viaggio. Leader nel settore dei pagamenti a livello mondiale, American Express è la principale società emittente di carte di credito per volume di acquisto e opera attraverso una rete in grado di gestire milioni di transazioni commerciali ogni giorno nel mondo. In Italia fin dai primi del '900, American Express è attualmente presente a Roma (con il centro operativo e la direzione generale per l’Italia) e a Milano (con una sede commerciale).
Carte di credito. 1. L’ANPAL, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
Carte di credito. Noi Le rimborseremo qualsiasi somma del cui pagamento Lei sarà responsabile ai sensi di legge a causa dell’utilizzo non autorizzato da parte di terzi delle carte di credito emesse a nome Suo o di una persona Sua convivente, dopo che queste sono state smarrite o sottratte dall’abitazione, ovvero in qualsiasi parte del mondo durante una trasferta, ovvero allorché esse erano affidate a una persona Sua convivente, a condizione che siano state rispettate tutte le clausole e condizioni in virtù delle quali tali carte sono state emesse. Questa copertura (integrativa) opera a secondo rischio, cioè oltre i limiti assicurati nella polizza stipulata dall’istituto emittente la carta di credito. Lei sarà comunque tenuto a presentare denuncia e ad informare l’istituto emittente della carta entro e non oltre 24 ore dalla scoperta della sottrazione o dello smarrimento.