CASO MORTE. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per infortunio, ma entro un anno dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
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Samples: Polizza Cumulativa Infortuni Volontari, Insurance Agreement, Servizio Di Assicurazione
CASO MORTE. Se l’infortunio ha L’indennizzo per conseguenza il caso di Morte è dovuto se la morte dell’Assicurato, purché verificatasi stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società liquida la somma assicurata dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in mancanzadifetto di designazione, agli eredieredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello previsto per invalidità permanente; tuttaviale lesioni o per l’invalidità permanente per la sola garanzia rischio volo quando prevista. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per infortuniolesioni o invalidità permanente, ma entro un anno due anni dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari la hanno diritto soltanto alla differenza fra tra l’indennizzo pagato per Morte - se superiore - e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiorequello già pagato.
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Samples: Convenzione Assicurativa, Convenzione Assicurativa, Convenzione Assicurativa
CASO MORTE. Se l’infortunio ha L’indennizzo per conseguenza il caso di Morte è dovuto se la morte dell’Assicurato, purché verificatasi stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società liquida la somma assicurata dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in mancanzadifetto di designazione, agli eredieredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello previsto per invalidità permanente; tuttaviale lesioni o per l’invalidità permanente per la sola garanzia rischio volo quando prevista. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per infortuniolesioni o invalidità permanente, ma entro un anno due anni dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza dell’infortunio ed in conseguenza conse- guenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai gli eredi dell’As- sicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari la hanno diritto soltanto alla differenza fra l’indennizzo pagato tra l’in- dennizzo per Morte - se superiore - e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiorequello già pagato.
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Samples: Insurance Policy, Assicurazione