Common use of CASO MORTE Clause in Contracts

CASO MORTE. 1) Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della Somma Assicurata ai Beneficiari designati e in- dicati nel Modulo di Polizza o in assenza agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato morisse entro 2 (due) anni dal giorno del Sinistro, l’Impresa corrisponderà ai Beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo pagato e quello Assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore. 2) Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell’Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano tra- scorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la di- chiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Im- presa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Infortuni, Insurance Contract, Insurance Contract

CASO MORTE. 1) Se l’Infortunio l'infortunio ha come per conseguenza la morte dell’Assicuratodell' Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della Somma Assicurata purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l' Assicuratore liquida la somma assicurata ai Beneficiari beneficiari designati e in- dicati nel Modulo di Polizza o o, in assenza mancanza, agli eredi testamentari o legittimi in parti ugualieredi. L’Indennizzo L 'indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertantoinvalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo indennizzo per Invalidità Permanente invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza del medesimo Infortuniodi questo, l’Assicurato morisse entro 2 (due) anni dal giorno del Sinistrol' Assicurato muore, l’Impresa corrisponderà l' Assicuratore corrisponde ai Beneficiari beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo fra l' indennizzo pagato e quello Assicurato la somma assicurata per il caso morteMorte, ove questo questa sia superiore. 2) Qualora maggiore. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza un infortunio, il corpo dell’Assicurato scompaia e dell'Assicurato non venga ritrovato e si presume sia avvenuto ritrovato, l' Assicuratore liquida ai beneficiari il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che capitale garantito non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano tra- scorsi 180 (centottanta) trascorsi sei mesi dalla presentazione dell' istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Cod. Civ. . Se, dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l' Assicurato è vivo, l' Assicuratore avrà diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per la di- chiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Im- presa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidatal’invalidità permanente eventualmente subita.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement

CASO MORTE. 1) Se l’Infortunio l'infortunio ha come per conseguenza la morte dell’Assicuratodell' Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della Somma Assicurata purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l' Assicuratore liquida la somma assicurata ai Beneficiari beneficiari designati e in- dicati nel Modulo di Polizza o o, in assenza mancanza, agli eredi testamentari o legittimi in parti ugualieredi. L’Indennizzo L 'indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertantoinvalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza del medesimo Infortunioinvalidità permanente, l’Assicurato morisse ma entro 2 (due) due anni dal giorno del Sinistrodell'infortunio ed in conseguenza di questo, l’Impresa corrisponderà l' Assicurato muore, l' Assicuratore corrisponde ai Beneficiari beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo fra l' indennizzo pagato e quello Assicurato la somma assicurata per il caso morteMorte, ove questo questa sia superiore. 2) Qualora maggiore. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza un infortunio, il corpo dell’Assicurato scompaia e dell'Assicurato non venga ritrovato e si presume sia avvenuto ritrovato, l' Assicuratore liquida ai beneficiari il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che capitale garantito non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano tra- scorsi 180 (centottanta) trascorsi sei mesi dalla presentazione dell' istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se, dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l' Assicurato è vivo, l' Assicuratore avrà diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per la di- chiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Im- presa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidatal’invalidità permanente eventualmente subita.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

CASO MORTE. 1) . Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della Somma Assicurata som- ma assicurata ai Beneficiari designati e in- dicati indicati nel Modulo di Polizza o o, in assenza assenza, agli eredi testamentari testamen- tari o legittimi in parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza del medesimo Infortunio, Infortunio l’Assicurato morisse entro 2 (due) anni dal giorno del Sinistro, l’Impresa l’Im- presa corrisponderà ai Beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo pagato e quello Assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore. 2) . Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell’Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume presuma che sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabileinden- nizzabile, non avverrà prima che siano tra- scorsi trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la di- chiarazione dichiarazione di morte presunta proposta a termine norma degli artt. articoli 59 e 60 del Codice Civilecodice civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Im- presa l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidi- tà Permanente eventualmente subita.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

CASO MORTE. 1) Se l’Infortunio l'infortunio ha come per conseguenza la morte dell’Assicuratodell' Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della Somma Assicurata purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l' Assicuratore liquida la somma assicurata ai Beneficiari beneficiari designati e in- dicati nel Modulo di Polizza o o, in assenza mancanza, agli eredi testamentari o legittimi in parti ugualieredi. L’Indennizzo L 'indennizzo per il caso di morte Morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertantoinvalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo indennizzo per Invalidità Permanente invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza del medesimo Infortuniodi questo, l’Assicurato morisse entro 2 (due) anni dal giorno del Sinistrol' Assicurato muore, l’Impresa corrisponderà l' Assicuratore corrisponde ai Beneficiari beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo fra l' indennizzo pagato e quello Assicurato la somma assicurata per il caso morteMorte, ove questo questa sia superiore. 2) Qualora maggiore. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza un infortunio, il corpo dell’Assicurato scompaia e dell'Assicurato non venga ritrovato e si presume sia avvenuto ritrovato, l' Assicuratore liquida ai beneficiari il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che capitale garantito non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano tra- scorsi 180 (centottanta) trascorsi sei mesi dalla presentazione dell' istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se, dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l' Assicurato è vivo, l' Assicuratore avrà diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per la di- chiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Im- presa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidatal’invalidità permanente eventualmente subita.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per L’assicurazione Infortuni