CASO MORTE. La Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto grado, in parti uguali, l’Indennizzo: a) se, in conseguenza delle lesioni subite a seguito di Infortunio, l’Assicurato muore; b) se, a seguito di affogamento o di incidente della circolazione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo dell’Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta a termini degli artt. 60 comma 3 e 62 del Codice Civile. Qualora sia stato effettuato il pagamento dell’Indennizzo e in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata. L’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma di polizza.
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Samples: Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente, Contratto Di Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente, Contratto Di Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente Derivante Da Infortunio