CASO. Due istituti di credito ottenevano altrettanti decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti di una società che, nelle more dei relativi giudizi di opposizione, veniva dichiarata fallita. Le domande di ammissione al passivo proposte dalle banche erano respinte, stante l’inopponibilità alla curatela dei decreti ingiuntivi, in quanto non definitivi alla data del fallimento. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, contro la società tornata in bonis veniva promossa un’espropriazione immobiliare, nel cui ambito i medesimi istituti di credito svolgevano intervento in forza degli stessi decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi conseguiti prima della dichiarazione di fallimento, grazie ai quali avevano pure proceduto – sempre in epoca anteriore al fallimento – all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni successivamente pignorati. Venduti questi ultimi, il professionista delegato predisponeva il progetto di distribuzione, in cui era previsto il soddisfacimento dei crediti azionati dalle banche, con il rispettivo privilegio ipotecario. Respinte le contestazioni mosse dagli altri creditori, il piano di riparto veniva approvato con ordinanza fatta oggetto di opposizione, con la quale si chiedeva di escludere dalla distribuzione del ricavato i crediti delle banche per inesistenza del titolo esecutivo, accertandosi, altresì, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni pignorati. La sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l’opposizione veniva impugnata con ricorso per cassazione.
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Samples: Obbligazioni E Contratti
CASO. Due istituti L’ordinanza in questione riguarda la successione mortis causa e la conseguente assegnazione dei beni del de cuius, in capo agli eredi legittimi tra i quali, per quanto di credito ottenevano altrettanti decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti interesse al presente commento, la casa coniugale, nella quale il coniuge ha il diritto di una società cheabitazione. La complicazione sorge per effetto della circostanza che due degli eredi ab intestato donano ad un terzo cessionario quanto Loro pervenuto in eredità e, nelle more tale soggetto chiede lo scioglimento della comunione di tutti i ridetti beni compresa la casa coniugale. Nel corso dei relativi giudizi di opposizionemerito veniva attribuita alla moglie del de cuius, veniva dichiarata fallitala quota dell’appartamento, previo pagamento di un conguaglio al terzo, derivante dalla somma corrispondente alla quota dei frutti dovuti per il godimento esclusivo dell’appartamento. Le domande Il giudizio perviene all’ultimo grado in ragione del contrasto in punto di ammissione al passivo proposte dalle banche erano respinte, stante l’inopponibilità alla curatela dei decreti ingiuntivi, in quanto non definitivi alla data diritto sull’entità del fallimento. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, contro la società tornata in bonis veniva promossa un’espropriazione immobiliare, nel cui ambito i medesimi istituti conguaglio e sulla natura del diritto di credito svolgevano intervento in forza degli stessi decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi conseguiti prima della dichiarazione di fallimento, grazie ai quali avevano pure proceduto – sempre in epoca anteriore al fallimento – all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni successivamente pignorati. Venduti questi ultimi, il professionista delegato predisponeva il progetto di distribuzione, in cui era previsto il soddisfacimento dei crediti azionati dalle banche, con il rispettivo privilegio ipotecario. Respinte le contestazioni mosse dagli altri creditori, il piano di riparto veniva approvato con ordinanza fatta oggetto di opposizione, con la quale si chiedeva di escludere dalla distribuzione del ricavato i crediti delle banche per inesistenza del titolo esecutivo, accertandosi, altresì, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni pignorati. La sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l’opposizione veniva impugnata con ricorso per cassazioneabitazione sulla casa coniugale.
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Samples: Procedimenti Di Cognizione E Adr
CASO. Due istituti A seguito della morte del de cuius, la moglie pagava le rate di credito ottenevano altrettanti decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti di un finanziamento (del quale erano condebitori entrambi i coniugi) mediante la provvista ricavata dal denaro presente su un conto corrente bancario cointestato tra loro, fino ad azzerarne la giacenza. I creditori del de cuius, riscontrando l’insufficienza del patrimonio del debitore defunto per soddisfare le loro ragioni, aggrediscono i beni della moglie, procedendo ad una esecuzione forzata immobiliare. In particolare una società checreditrice ha chiesto al tribunale di prime cure di far dichiarare l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, nelle more dei relativi giudizi al fine di opposizionepoter tutelare i propri diritti in sede di esecuzione immobiliare; la moglie, veniva dichiarata fallitachiamata all’eredità, ha chiesto il rigetto della domanda. Le domande Il tribunale di ammissione al passivo proposte dalle banche erano respinteVarese, stante l’inopponibilità aderendo alla curatela dei decreti ingiuntiviprospettazione difensiva, ha rigettato la domanda, e in tal senso si è pronunciata, in quanto non definitivi alla data del fallimentoseconde cure, anche la Corte d’Appello di Milano. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, contro Avverso tale ultima decisione la società tornata attrice ha proposto ricorso in bonis veniva promossa un’espropriazione immobiliareCassazione. Il ricorso era fondato sul presunto “omesso esame di un fatto decisivo del giudizio” e cioè la mancata considerazione del fatto che i prelievi della moglie avevano di fatto azzerato il conto corrente, nel cui ambito i medesimi istituti così attingendo anche alla quota del 50% del denaro che si doveva presumere di credito svolgevano intervento in forza degli stessi decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi conseguiti prima della dichiarazione di fallimento, grazie ai quali avevano pure proceduto – sempre in epoca anteriore al fallimento – all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni successivamente pignorati. Venduti questi ultimi, il professionista delegato predisponeva il progetto di distribuzione, in cui era previsto il soddisfacimento dei crediti azionati dalle banche, con il rispettivo privilegio ipotecario. Respinte le contestazioni mosse dagli altri creditori, il piano di riparto veniva approvato con ordinanza fatta oggetto di opposizione, con la quale si chiedeva di escludere dalla distribuzione spettanza del ricavato i crediti delle banche per inesistenza del titolo esecutivo, accertandosi, altresì, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni pignorati. La sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l’opposizione veniva impugnata con ricorso per cassazionede cuius.
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Samples: Successorio E Donazioni
CASO. Due istituti di credito ottenevano altrettanti decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti E.E., creditore di una società cheASL, nelle more dei relativi giudizi pignorava le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere Banco di opposizioneNapoli s.p.a. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.). La banca dichiarava la sussistenza di un saldo attivo sul conto di tesoreria per oltre 17 milioni di Euro, veniva dichiarata fallitalimitandosi però a specificare che detta somma era già integralmente vincolata in virtù di precedenti pignoramenti e che dal momento del pignoramento non si erano verificate ulteriori disponibilità. Le domande di ammissione al passivo proposte dalle banche erano respinte, stante l’inopponibilità alla curatela dei decreti ingiuntiviSu tale dichiarazione sorgeva contestazione circa la completezza della stessa, in quanto la ASL non definitivi alla data del fallimento. Dopo aveva indicato gli estremi dei precedenti pignoramenti, cosicché il giudice dell’esecuzione invitava espressamente la chiusura della procedura concorsualeterza debitrice ad integrare la dichiarazione, contro la società tornata in bonis veniva promossa un’espropriazione immobiliare, nel cui ambito i medesimi istituti di credito svolgevano intervento in forza degli stessi decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi conseguiti prima della dichiarazione di fallimento, grazie ai quali avevano pure proceduto – sempre in epoca anteriore al fallimento – all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni successivamente pignorati. Venduti questi ultimi, il professionista delegato predisponeva il progetto di distribuzionefornendo le indicazioni mancanti (ivi inclusa l’esibizione delle scritture contabili) ed avvisandola che, in mancanza, avrebbe considerato verificati gli effetti di cui era previsto il soddisfacimento dei crediti azionati dalle bancheall’art. 548, con il rispettivo privilegio ipotecarioco. 2, c.p.c. Respinte le contestazioni mosse dagli altri creditorie, il piano di riparto veniva approvato con ordinanza fatta oggetto di opposizionequindi, con avrebbe considerato la quale si chiedeva di escludere dalla distribuzione del ricavato i crediti delle banche per inesistenza del titolo esecutivo, accertandosi, altresì, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni pignoratidichiarazione come implicitamente positiva. La sentenza del banca non provvedeva ad integrare la dichiarazione e così il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignorate. L’istituto tesoriere impugnava l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e l’opposizione era accolta dal Tribunale di Foggia che aveva respinto l’opposizione veniva impugnata con ricorso Torre Annunziata. Il creditore ricorreva, pertanto, in cassazione sulla base di tre motivi. Prima della data fissata per cassazionel’udienza, si costituivano gli eredi di E.E. in seguito al suo decesso dopo la proposizione del ricorso. La ASL intimata non svolgeva attività difensiva.
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Samples: Obbligazioni E Contratti