Common use of CASO Clause in Contracts

CASO. Il caso in esame è estremamente specifico ed il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte va circoscritto, nella sua applicazione, all’ambito che viene, di seguito, enunciato. Un allevatore proponeva, nei confronti di una ASL, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo ordine di abbattimento di alcuni capi di bestiame.Le sue pretese venivano accolte dal Tribunale, nonostante le contestazioni della convenuta, che si era costituita a ministero di un avvocato interno, domiciliato, ai fini del giudizio, presso la sede dell’Ente. La sentenza di primo grado veniva notificata all’ASL in quella stessa sede, senza che fosse indicato il nominativo del difensore che aveva rappresentato l’ente in primo grado. In particolare, la relazione di notificazione dichiarava che la sentenza veniva notificata all’ASL soccombente, domiciliata in … (luogo nel contempo sede istituzionale della P.A. e domicilio eletto dal suo difensore nel precedente grado di giudizio). Poiché era già decorso il termine breve (di 30 giorni), l’appello dell’ASL veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. La Corte d’Appello riteneva, infatti, che la notifica della sentenza, eseguita con le modalità descritte, fosse pienamente valida e che l’ASL avrebbe dovuto impugnarla nel termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. Il mancato rispetto di tale termine determinava la tardività del gravame e, quindi, la sua inammissibilità. L’Ente pubblico ricorreva in cassazione, la quale si è pronunciata a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle due seguenti questioni:

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CASO. La vicenda processuale in commento riguarda una controversia insorta tra alcuni condomini in virtù dell’allacciamento della presa d’acqua e del relativo contatore alla colonna condominiale ubicata nell’androne dello stabile ad opera di uno di essi. Il caso in esame è estremamente condomino Xxxxx, proprietario di una unità immobiliare insistente nel condominio, ha citato a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo il condomino Caio, proprietario di un locale ubicato al piano terra dell’edificio. Nello specifico Xxxxx esponeva che l’assemblea condominiale aveva concesso al dante causa di Caio la mera facoltà di allacciare la presa dell’acqua del suo locale ed il principio relativo contatore alla colonna condominiale situata nell’androne del palazzo, ma con il preciso limite consistente nel fatto che tale concessione era comunque avvenuta a titolo di diritto affermato dalla Suprema Corte va circoscrittomera cortesia e sotto condizione di immediata rimozione dell’allacciamento, nella sua applicazionein ipotesi di vendita del suddetto locale. L’attore esponeva, all’ambito che viene, di seguito, enunciato. Un allevatore proponeva, nei confronti di una ASL, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo ordine di abbattimento di alcuni capi di bestiame.Le sue pretese venivano accolte dal Tribunale, nonostante le contestazioni della convenutainoltre, che il convenuto non ha effettuato l’anzidetta rimozione nonostante si era costituita fosse verificata la condizione di cui sopra nonché fosse stato più volte invitato a ministero rimuovere l’allacciamento. Xxxxx ha chiesto al Tribunale adìto di dichiarare l’illegittimità dell’allacciamento e di condannare il convenuto alla rimozione. Caio si è costituito in primo grado e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa Xxxxxxxxx, xxxxx causa del convenuto, nonché il rigetto della domanda attorea. Anche Xxxxxxxxx si è costituito in giudizio e ha dedotto che l’allacciamento contestato risaliva a parecchi anni prima e di essersi limitato solo di recente a collocare un avvocato internoautonomo contatore sulla colonna condominiale. Xxxxxxxxx ha chiesto di poter chiamare in causa anche il condominio medesimo, domiciliatoche però non si è costituito, ai fini rimanendo contumace. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda attorea, dichiarando l’illegittimità dell’allacciamento alla colonna condominiale della presa d’acqua e del giudiziorelativo contatore del locale di proprietà del convenuto e conseguentemente ha condannato Xxxx e Xxxxxxxxx alla rimozione. Xxxx ha appellato la decisione del giudice di prime cure. Si è costituito anche Sempronio. Il condomino Xxxxx ha resistito in secondo grado per la conferma della decisione del Tribunale. Invece, presso la sede dell’Enteancóra una volta non si è costituito il condominio. La sentenza Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da Xxxx e, in riforma dell’appellata statuizione del giudice di primo grado veniva notificata all’ASL grado, ha rigettato le domande esperite in quella stessa sedeprime cure da Xxxxx, senza che fosse indicato il nominativo condannando quest’ultimo a rimborsare a Xxxx e Xxxxxxxxx le spese del difensore che aveva rappresentato l’ente in primo doppio grado. In particolare, la relazione corte del capoluogo siciliano ha evidenziato che dalle dichiarazioni testimoniali ha potuto desumere che il locale al piano terra è sempre stato munito di notificazione dichiarava che la sentenza veniva notificata all’ASL soccombente, domiciliata in … (luogo nel contempo sede istituzionale della P.A. e domicilio eletto dal suo difensore nel precedente grado di giudizio). Poiché era già decorso il termine breve (di 30 giorni), l’appello dell’ASL veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. La Corte d’Appello riteneva, infatti, che la notifica della sentenza, eseguita con le modalità descritte, fosse pienamente valida allacciamento idrico e che l’ASL avrebbe dovuto impugnarla nel termine breve previsto dall’arti contatori sono tutti collocati nell’androne condominiale. 325 c.p.cXxxxx, attore in primo grado, ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza sulla scorta di tre motivi. Il mancato rispetto Xxxx ha depositato controricorso chiedendo alla Suprema Corte di tale termine determinava la tardività del gravame e, quindi, la sua inammissibilitàdichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso proposto da Xxxxx con il favore delle spese. L’Ente pubblico ricorreva in cassazione, la quale si è pronunciata a Sezioni Unite, risolvendo Sempronio e il contrasto giurisprudenziale sulle due seguenti questioni:condominio non hanno svolto difese.

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CASO. La sentenza in commento ha ad oggetto una locazione turistica di breve periodo all’interno di un condominio, fattispecie che continua ad essere causa di frequenti liti tra comproprietari. Questa è la vicenda: due condòmini concedevano in locazione, per brevi o brevissimi periodi, l’immobile di proprietà, per finalità turistiche. Il caso in esame è estremamente specifico ed il principio condominio censurava, avanti al Tribunale, la suddetta attività, sulla scorta della clausola di diritto affermato dalla Suprema Corte va circoscrittoregolamento condominiale contrattuale, nella sua applicazioneapprovato all’unanimità nel 1961, all’ambito che vienea cui tenore era vietato l’esercizio all’interno dell’appartamento dell’attività di “pensione” o l’uso dello stesso “a camere ammobiliate affittate a terzi”; peraltro, di seguitoa detta dell’attore, enunciatotale attività avrebbe arrecato disturbo alla quiete e danno al decoro del condominio (senza contare l’omissione della previa comunicazione all’amministratore). Un allevatore proponevaI condòmini convenuti eccepivano la non opponibilità, nei confronti loro confronti, del predetto regolamento, atteso l’acquisto dell’appartamento in epoca successiva e atteso il fatto che le limitazioni in questione costituivano servitù atipiche, come tali opponibili ai terzi acquirenti solo ove trascritte o specificamente indicate, conosciute e approvate nell’atto di una ASL, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo ordine di abbattimento di alcuni capi di bestiame.Le sue pretese venivano accolte acquisto. Contestavano inoltre quanto asserito dal condominio anche sotto il profilo della turbativa e della lesione del decoro. Il Tribunale, nonostante pur qualificando (erroneamente) le contestazioni della convenutalocazioni in questione come “attività di Bad&Breakfast”, rigettava la domanda del condominio sull’assunto che si era costituita a ministero la clausola regolamentare avrebbe dovuto essere trascritta nei registri immobiliari ex artt. 2659 e 2665 c.c. o specificamente conosciuta al momento dell’acquisto dell’immobile, non essendo sufficiente il mero richiamo del regolamento contenuto nell’atto di un avvocato interno, domiciliato, ai fini del giudizio, presso compravendita. Il condominio impugnava la sede dell’Ente. La sentenza di primo grado veniva notificata all’ASL in quella stessa sedegrado. Resistevano gli appellati, rappresentando che la locazione breve non violava il regolamento, non essendo attività assimilabile all’affitto di camere ammobiliate ma trattandosi di affitto dell’intera unità immobiliare, per uso abitativo, senza che fosse indicato il nominativo servizi accessori di carattere alberghiero; eccepivano inoltre l’assenza di turbativa della tranquillità e di lesione dell’igiene e del difensore che aveva rappresentato l’ente in primo grado. In particolare, la relazione di notificazione dichiarava che la sentenza veniva notificata all’ASL soccombente, domiciliata in … (luogo nel contempo sede istituzionale della P.A. e domicilio eletto dal suo difensore nel precedente grado di giudizio). Poiché era già decorso il termine breve (di 30 giorni), l’appello dell’ASL veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. La Corte d’Appello riteneva, infatti, che la notifica della sentenza, eseguita con le modalità descritte, fosse pienamente valida e che l’ASL avrebbe dovuto impugnarla nel termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. Il mancato rispetto di tale termine determinava la tardività del gravame e, quindi, la sua inammissibilità. L’Ente pubblico ricorreva in cassazione, la quale si è pronunciata a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle due seguenti questioni:decoro dell’edificio.

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CASO. Il caso La società Alfa adiva il Tribunale della Spezia, lamentando il rifiuto da parte della società Beta, in esame è estremamente specifico ed il principio favore della quale aveva svolto attività di diritto affermato dalla Suprema Corte va circoscritto, nella sua applicazione, all’ambito che vieneagente dal 1987 al 2007, di seguitocorrispondere quanto dovuto a titolo di patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia. La società Beta, enunciatocostituitasi in giudizio, replicava che nel contratto era prevista una percentuale dello 0,25 % sulle vendite da imputare a patto di non concorrenza, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della penale in conseguenza della violazione del patto di non concorrenza da parte della società attrice, oltre alla restituzione di tutti gli importi versati in corso di rapporto a tale titolo. Un allevatore proponevaIl Tribunale, nei confronti verificata la sussistenza della violazione del patto di una ASLnon concorrenza e la validità della relativa clausola, condannava la società Alfa a restituire quanto percepito a tale titolo, oltre al pagamento della penale. La società Alfa proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Nel costituirsi nel giudizio di appello, la società Beta proponeva appello incidentale per il caso di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti nullità del patto di non concorrenza, chiedendo altresì la restituzione di quanto versato a tale titolo nel corso del rapporto. La Corte d’Appello riteneva infondato il gravame con riferimento alla domanda principale di pagamento dell’indennità in conseguenza dell’illegittimo ordine forza del patto di abbattimento non concorrenza. Sul punto, il giudice di alcuni capi seconde cure condivideva il rilievo del Tribunale secondo cui non poteva dirsi di bestiame.Le sue pretese venivano accolte dal Tribunale, nonostante le contestazioni della convenuta, che si era costituita a ministero per sé invalida la regolazione del patto di non concorrenza attraverso il riconoscimento di un avvocato interno, domiciliato, ai fini del giudizio, presso la sede dell’Ente. La sentenza di primo grado veniva notificata all’ASL importo in quella stessa sede, senza che fosse indicato il nominativo del difensore che aveva rappresentato l’ente in primo grado. In particolare, la relazione di notificazione dichiarava che la sentenza veniva notificata all’ASL soccombente, domiciliata in … (luogo nel contempo sede istituzionale della P.A. e domicilio eletto dal suo difensore nel precedente grado di giudizio). Poiché era già decorso il termine breve (di 30 giorni), l’appello dell’ASL veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivoforma percentuale-provvigionale rispetto agli affari conclusi. La Corte d’Appello riteneva, infattiviceversa, fondato l’altro motivo di appello relativo alla nullità del patto di non concorrenza, così come la conseguente domanda di restituzione di quanto corrisposto a tale titolo. Secondo la Corte d’Xxxxxxx, nonostante nel contratto si affermasse che erano in corso trattative per la notifica proposta di incarico di agente generale di sub-area, il testo di regolazione del rapporto risultava predisposto unilateralmente dalla società Beta ed era identico ad altri contratti stipulati dalla medesima società con altri agenti. L’unico punto differente riguardava la misura delle provvigioni, ivi compresa la quota inerente la remunerazione del patto di non concorrenza. Non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ad una reale pattuizione della sentenzaclausola inerente il divieto di concorrenza al momento della cessazione del rapporto contrattuale, eseguita con le modalità descritteil giudice di seconde cure concludeva nel senso della vessatorietà del relativo patto, fosse pienamente valida e che l’ASL avrebbe dovuto impugnarla nel termine breve previsto dall’artquindi della sua nullità ex art. 325 c.p.c1341, comma 2, c.c. Il mancato rispetto di tale termine determinava stante la tardività del gravame emancata specifica approvazione per iscritto, quindi, in quanto inserito in un testo destinato concretamente ad essere utilizzato per una contrattazione uniforme. La società Beta proponeva ricorso per cassazione avverso la sua inammissibilità. L’Ente pubblico ricorreva in cassazione, la quale si è pronunciata a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle due seguenti questioni:sentenza della Corte d’Xxxxxxx.

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