CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA Clausole campione

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA. 4.1 Per lo svolgimento delle attività connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali e normativi, ICBPI, Vodafone e CartaSi comunicheranno i Suoi dati personali ai propri dipendenti, i quali sono stati appositamente nominati incaricati o Responsabili del trattamento. 4.2 Vodafone, CartaSi e ICBPI, inoltre, esclusivamente nell’ambito e per le attività di propria competenza, hanno la necessità di comunicare, in Italia e all’estero, i Suoi dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: - altre società dei Gruppi di cui ICBPI, Vodafone e CartaSi sono parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale comunicazione infra-gruppo può avvenire con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche) o per finalità amministrativo-contabili così come definite dal Codice; - soggetti che svolgono servizi per la raccolta dei Moduli di Richiesta Carta; - soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi; - soggetti che svolgono servizi per l’elaborazione delle operazioni disposte dal Titolare; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relative ai rapporti intercorsi con la clientela; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di ICBPI, Vodafone e CartaSi; - soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da ICBPI, Vodafone e CartaSi; - società di gestione di sistemi internazionali e nazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; - società issuer e acquirer aderenti al circuito internazionale MasterCard per la gestione di eventuali richieste di informazioni/contestazioni; - società che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. Call center); - autorità e organi di vigilanza e controllo (es. Banca d’Italia, UIF, etc.); - anagrafe tributaria, autorità giudiziaria e forze di polizia; - Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza. 4.3 I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari del trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del trattamento (esterno) all’uopo nominati da ICBPI, Vodafone e/o CartaSi. Il relativo elenco è costantemente aggi...
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA. 4.1 Per lo svolgimento delle attività connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e normativi, CartaSi e la Banca comunicheranno i Suoi dati personali ai propri dipendenti, i quali sono stati appositamente nominati incaricati o Responsabili del trattamento. 4.2 CartaSi e la Banca, inoltre, per talune attività hanno la necessità di comunicare, in Italia e all’estero, i Suoi dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: • altre società del Gruppo di cui CartaSi e la Banca sono parte; • soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi; • soggetti che svolgono servizi per l’elaborazione delle operazioni disposte dal Titolare, attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; • soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relative ai rapporti intercorsi con la clientela; • soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di CartaSi e della Banca; • soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CartaSi e dalla Banca; • società di gestione di sistemi internazionali e nazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; • società issuer e acquirer aderenti ai circuiti internazionali Visa e Mastercard per la gestione di eventuali richieste di informazioni/contestazioni; • società che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. Call center); • autorità e organi di vigilanza e controllo (es. Banca d’Italia, UIF, etc.); • autorità e organi giudiziari; • Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza. 4.3 I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari del trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del trattamento (esterno) all’uopo nominati da CartaSi e/o dalla Banca. Il relativo elenco è costantemente aggiornato e disponibile presso CartaSi e/o la Banca stessa.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;