Comunicazioni alla clientela Clausole campione

Comunicazioni alla clientela. Il cliente ha il diritto di ricevere, almeno una volta all’anno ed alla scadenza del contratto, una comunicazione periodica chiara e completa costituita da: un rendiconto analitico sull’andamento del rapporto e sulle condizioni eco- nomiche applicate e dal Documento di Sintesi datato e progressivamente numerato. Il cliente può scegliere fra le seguenti modalità di invio: - forma cartacea; - forma elettronica, attraverso il portale di servizi messo a disposizione della clientela il cui accesso è vincolato ad un percorso autorizzativo cui il cliente deve sottoporsi. Nel caso di indisponibilità momentanea del portale di servizi, la società si impegna, a sue spese, ad inviare tale comunicazio- ne periodica in forma cartacea all’indirizzo del cliente di cui alle Condizioni Particolari. È facoltà del cliente cambiare la modalità di invio scelta mediante richiesta scritta alla società. Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta dal cliente, in man- canza di opposizione scritta del cliente entro 60 giorni dal ricevimento, la comunicazione si intende approvata.
Comunicazioni alla clientela la Cessionaria fornirà per iscritto alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che dovrà pervenire alla Cessionaria entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni medesime. Il Cedente potrà scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Cedente di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione e/o servizio. Il cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni possono ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cedente al momento della richiesta fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Cessionaria ha sostenuto per la relativa produzione.
Comunicazioni alla clientela. Articolo 11
Comunicazioni alla clientela. 1. Le comunicazioni tra le parti, ad esclusione delle fatture e di quelle previste al comma successivo in quanto disciplinate nelle Condizioni Particolari, po- tranno avvenire attraverso i seguenti canali: posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.) secondo quanto previsto all’interno del presente contratto di locazio- ne finanziaria o in base alle necessità di volta in volta riscontrate. Mod. 02 - V. 20190401 - Versione digitale (aprile 2019)
Comunicazioni alla clientela 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).