Cause di risoluzione contrattuale. In caso di cessazione anticipata del contratto di concessione per richiesta o per fatto imputabile al Concessionario, l’Amministrazione tratterà dal deposito cauzionale, a titolo di penale, un importo pari all’intero canone versato nell’anno precedente a quello nel quale interviene la cessazione, salvo il risarcimento del danno. Costituiscono cause di risoluzione contrattuale, in aggiunta ad eventuali altri casi disciplinati in altre norme del presente capitolato, le seguenti ipotesi addebitabili al Concessionario, previo accertamento e diffida con apposito atto e notificato con raccomandata A/R : 1) mancato versamento del canone entro n. 1 mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Concedente, qualora il Concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto; 2) incapacità manifesta nella gestione del servizio; 3) danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione; 4) commissione di reati contro il Concedente o contro l’utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del Concessionario; 5) declaratoria di fallimento e/o soggezione del Concessionario a procedura, comunque denominata, di fallimento o di scioglimento o liquidazione coatta, di amministrazione controllata o concordato preventivo; 6) sottoposizione da parte del Concessionario ad ipoteca o ad altra forma di garanzia a favore di terzi dei beni mobili forniti per le finalità della concessione e che a scadenza del rapporto di concessione saranno trasferiti in proprietà al Concedente; 7) recidiva plurima, oltre la seconda, per disfunzioni o inadempimenti che nel limite di due contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza; 8) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento dell’atto di messa in mora da parte del Concedente; 9) sub-concessione. 10) mancata osservanza di quanto stabilito nel Disciplinare di selezione di cui all’art. 3, lett. R); 11) Relativamente alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 19 si precisa che: - Club House: mancata realizzazione entro i primi 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. a) del presente atto per la prima annualità; - Tribune mobili: mancata realizzazione entro i primi 24 mesi dalla stipula del contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. b) del presente atto per la seconda annualità; - Club House e tribune mobili: mancata realizzazione di entrambe o di una qualunque delle due opere entro i primi 24 mesi - L’Ente concedente realizzerà entrambe le opere, oppure quella mancante, mediante utilizzo della cauzione definitiva di cui all’art. 15 del presente atto. N.B. detta cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata a cura del concessionario entro il termine massimo di 30 giorni, pena la revoca della concessione. La procedura di risoluzione del contratto ha inizio con la notifica delle contestazioni al Concessionario con l’invito a produrre, con lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 10 giorni dal ricevimento. La risoluzione sarà disposta con apposito provvedimento dal competente Responsabile di Settore del Comune e notificata al Concessionario con raccomandata A/R. In caso di decadenza si provvederà ad incamerare la cauzione, salva, in caso di sua insufficienza, ogni altra azione risarcitoria nell’interesse del Comune Concedente. Il Comune si riserva la facoltà di far subentrare la ditta che in base alla selezione esperita ed ai medesimi criteri di selezione ha prodotto l’offerta migliore dopo il Concessionario decaduto e in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza o per qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante di assumere gli oneri della concessione, di far subentrare la ditta ulteriormente successiva alle prime due e così via fino ad esaurimento delle ditte stesse che hanno partecipato alla selezione. Il sub-ingresso è comunque sempre subordinato a formale autorizzazione con atto dell’Amministrazione Concedente.
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Samples: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere
Cause di risoluzione contrattuale. In L’Amministrazione Comunale risolverà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il semplice preavviso mediante lettera raccomandata r.r., il contratto che seguirà all’aggiudicazione dell’appalto: - in caso di cessazione anticipata frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del contratto presente capitolato e atti complementari, della normativa di concessione per richiesta o per fatto imputabile al Concessionarioriferimento, l’Amministrazione tratterà dal nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dall’Ente ed accettato dalla stessa in sede di gara nonché quanto eventualmente proposto dalla stessa in sede di gara; - nel caso di inosservanza degli obblighi assunti per l’espletamento dell’appalto; - in caso di segnalata violazione degli obblighi contrattuali, a titolo tramite la ricezione di penale, un importo pari all’intero canone versato nell’anno precedente a quello nel quale interviene la cessazione, salvo il risarcimento n. 2 (due) comunicazioni scritte di richiamo del danno. Costituiscono cause Comune di risoluzione contrattuale, in aggiunta ad eventuali altri Campi Salentina; - nei casi disciplinati in altre norme del presente capitolato, le seguenti ipotesi addebitabili al Concessionario, previo accertamento e diffida con apposito atto e notificato con raccomandata A/R :
1) mancato versamento del canone entro n. 1 mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Concedente, qualora il Concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
2) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
3) danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione;
4) commissione di reati contro il Concedente o contro l’utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del Concessionario;
5) declaratoria di fallimento subappalto e/o soggezione di cessione del Concessionario contratto; - nel caso in cui i termini di esecuzione della fornitura abbiano superato quelli previsti dal presente Capitolato e da quant’altro offerto in sede di gara dall’aggiudicatario; - in caso di fallimento, anche se a procedura, comunque denominata, seguito di fallimento o di scioglimento o liquidazione coatta, di amministrazione controllata o concordato preventivo;
6) sottoposizione da parte del Concessionario ad ipoteca o ad altra forma , della Ditta aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria, nell’ipotesi di garanzia a favore di terzi Associazione Temporanea d’Impresa; - nel caso venisse meno la sussistenza dei beni mobili forniti per le finalità della concessione e che a scadenza del rapporto di concessione saranno trasferiti requisiti previsti dalla legislazione antimafia; - nei casi in proprietà al Concedente;
7) recidiva plurima, oltre la seconda, per disfunzioni o inadempimenti che nel limite di due contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza;
8) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento dell’atto di messa in mora da parte del Concedente;
9) sub-concessione.
10) mancata osservanza di quanto stabilito nel Disciplinare di selezione cui venissero meno i requisiti di cui all’art. 3, lett80 del D.Lgs. R);
11) Relativamente alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 19 si precisa che: - Club House: mancata realizzazione entro i primi 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. a) del presente atto per la prima annualitàn. 50/2016; - Tribune mobili: mancata realizzazione entro i primi 24 mesi dalla stipula in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale. In tali ipotesi l’Ente appaltante provvederà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. b) del presente atto per ed incamerare la seconda annualità; - Club House e tribune mobili: mancata realizzazione di entrambe o di una qualunque delle due opere entro i primi 24 mesi - L’Ente concedente realizzerà entrambe le opere, oppure quella mancante, mediante utilizzo della cauzione definitiva garanzia di cui all’art. 15 13, con diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del presente attopagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della risoluzione. N.B. detta cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata a cura del concessionario entro il termine massimo di 30 giorni, pena Con la revoca della concessione. La procedura di risoluzione del contratto contratto, l’Amministrazione ha inizio con la notifica delle contestazioni piena facoltà di affidare il servizio alla ditta risultata successiva nella graduatoria della gara, al Concessionario con l’invito a produrreprezzo offerto, con lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 10 giorni dal ricevimentoaddebitando i maggiori oneri economici alla ditta inadempiente. La risoluzione sarà disposta con apposito provvedimento dal competente Responsabile per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità amministrative, civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma della legislazione di Settore del Comune e notificata al Concessionario con raccomandata A/R. riferimento, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. In caso di decadenza si provvederà ad incamerare decesso del titolare della ditta aggiudicataria (se del tipo “individuale”), l’Amministrazione Comunale può consentire la cauzioneprosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l’impegno assunto dal de cuius. Resta salva, in caso di sua insufficienzacomunque, ogni altra azione risarcitoria nell’interesse del Comune Concedente. Il Comune si riserva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di far subentrare la ditta che risolvere, in base alla selezione esperita ed ai medesimi criteri di selezione ha prodotto l’offerta migliore dopo tutto o in parte, il Concessionario decaduto e in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza contratto qualora lo ritenesse necessario nell'interesse della fornitura e/o per qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante l’insorgere della fattispecie di assumere gli oneri della concessione, pubblico interesse e/o qualora intervengano disposizioni legislative abrogative di far subentrare la ditta ulteriormente successiva alle prime due e così via fino ad esaurimento delle ditte stesse che hanno partecipato alla selezione. Il sub-ingresso è comunque sempre subordinato quelle prese a formale autorizzazione con atto dell’Amministrazione Concedenteriferimento per il presente appalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cause di risoluzione contrattuale. In caso di cessazione anticipata del contratto di concessione per richiesta o per fatto imputabile al Concessionario, l’Amministrazione tratterà tratterrà dal deposito cauzionale, a titolo di penale, un importo pari all’intero canone versato nell’anno precedente a quello nel quale interviene la cessazione, salvo il risarcimento del danno. Costituiscono cause di risoluzione contrattuale, in aggiunta ad eventuali altri casi disciplinati in altre norme del presente capitolato, le seguenti ipotesi addebitabili al Concessionario, previo accertamento e diffida con apposito atto e notificato con raccomandata A/R :
1) mancato versamento del canone entro n. 1 mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Concedente, qualora il Concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
2) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
3) danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione;
4) commissione di reati contro il Concedente o contro l’utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del Concessionario;
5) declaratoria di fallimento e/o soggezione del Concessionario a procedura, comunque denominata, di fallimento o di scioglimento o liquidazione coatta, di amministrazione controllata o concordato preventivo;
6) sottoposizione da parte del Concessionario ad ipoteca o ad altra forma di garanzia a favore di terzi dei beni mobili forniti per le finalità della concessione e che a scadenza del rapporto di concessione saranno trasferiti in proprietà al Concedente;
7) recidiva plurima, oltre la seconda, per disfunzioni o inadempimenti che nel limite di due contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza;
8) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento dell’atto di messa in mora da parte del Concedente;
9) sub-concessione.
10) mancata osservanza di quanto stabilito nel Disciplinare di selezione di cui all’art. 3, lett. R);
11) Relativamente alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 19 si precisa che: - Club House: mancata realizzazione entro i primi 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. a) del presente atto per la prima annualità; - Tribune mobili: mancata realizzazione entro i primi 24 mesi dalla stipula del contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. b) del presente atto per la seconda annualità; - Club House e tribune mobili: mancata realizzazione di entrambe o di una qualunque delle due opere entro i primi 24 mesi - L’Ente concedente realizzerà entrambe le opere, oppure quella mancante, mediante utilizzo della cauzione definitiva di cui all’art. 15 del presente atto. N.B. detta cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata a cura del concessionario entro il termine massimo di 30 giorni, pena la revoca della concessione. La procedura di risoluzione del contratto ha inizio con la notifica delle contestazioni al Concessionario con l’invito a produrre, con lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 10 giorni dal ricevimento. La risoluzione sarà disposta con apposito provvedimento dal competente Responsabile di Settore del Comune e notificata al Concessionario con raccomandata A/R. In caso di decadenza si provvederà ad incamerare la cauzione, salva, in caso di sua insufficienza, ogni altra azione risarcitoria nell’interesse del Comune Concedente. Il Comune si riserva la facoltà di far subentrare la ditta che in base alla selezione esperita ed ai medesimi criteri di selezione ha prodotto l’offerta migliore dopo il Concessionario decaduto e in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza o per qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante di assumere gli oneri della concessione, di far subentrare la ditta ulteriormente successiva alle prime due e così via fino ad esaurimento delle ditte stesse che hanno partecipato alla selezione. Il sub-ingresso è comunque sempre subordinato a formale autorizzazione con atto dell’Amministrazione Concedente.
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Samples: Capitolato d'Onere
Cause di risoluzione contrattuale. In L’Amministrazione comunale risolverà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il semplice preavviso mediante lettera raccomandata r.r., il contratto che seguirà all’aggiudicazione dell’appalto: - in caso di cessazione anticipata frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del contratto presente capitolato e atti complementari, della normativa di concessione per richiesta o per fatto imputabile al Concessionarioriferimento, l’Amministrazione tratterà dal nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dall’Ente ed accettato dalla stessa in sede di gara nonché quanto eventualmente proposto dalla stessa in sede di gara; - nel caso di inosservanza degli obblighi assunti per l’espletamento dell’appalto; - in caso di segnalata violazione degli obblighi contrattuali, a titolo tramite la ricezione di penale, un importo pari all’intero canone versato nell’anno precedente a quello nel quale interviene la cessazione, salvo il risarcimento n. 2 (due) comunicazioni scritte di richiamo del danno. Costituiscono cause Comune di risoluzione contrattuale, in aggiunta ad eventuali altri Civitavecchia; - nei casi disciplinati in altre norme del presente capitolato, le seguenti ipotesi addebitabili al Concessionario, previo accertamento e diffida con apposito atto e notificato con raccomandata A/R :
1) mancato versamento del canone entro n. 1 mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Concedente, qualora il Concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
2) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
3) danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione;
4) commissione di reati contro il Concedente o contro l’utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del Concessionario;
5) declaratoria di fallimento subappalto e/o soggezione di cessione del Concessionario contratto; - nel caso in cui i termini di esecuzione della fornitura abbiano superato quelli previsti dal presente Capitolato e da quant’altro offerto in sede di gara dall’aggiudicatario; - in caso di fallimento, anche se a procedura, comunque denominata, seguito di fallimento o di scioglimento o liquidazione coatta, di amministrazione controllata o concordato preventivo;
6) sottoposizione da parte del Concessionario ad ipoteca o ad altra forma , della Ditta aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria, nell’ipotesi di garanzia a favore di terzi Associazione Temporanea d’Impresa; - nel caso venisse meno la sussistenza dei beni mobili forniti per le finalità della concessione e che a scadenza del rapporto di concessione saranno trasferiti requisiti previsti dalla legislazione antimafia; - nei casi in proprietà al Concedente;
7) recidiva plurima, oltre la seconda, per disfunzioni o inadempimenti che nel limite di due contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza;
8) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento dell’atto di messa in mora da parte del Concedente;
9) sub-concessione.
10) mancata osservanza di quanto stabilito nel Disciplinare di selezione cui venissero meno i requisiti di cui all’art. 3, lett80 del D.Lgs. R);
11) Relativamente alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 19 si precisa che: - Club House: mancata realizzazione entro i primi 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. a) del presente atto per la prima annualitàn. 50/2016; - Tribune mobili: mancata realizzazione entro i primi 24 mesi dalla stipula in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale. In tali ipotesi l’Ente appaltante provvederà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il contratto di concessione – Nessuna concessione del contributo previsto dall’art. 9, lett. b) del presente atto per ed incamerare la seconda annualità; - Club House e tribune mobili: mancata realizzazione di entrambe o di una qualunque delle due opere entro i primi 24 mesi - L’Ente concedente realizzerà entrambe le opere, oppure quella mancante, mediante utilizzo della cauzione definitiva garanzia di cui all’art. 15 13, con diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del presente attopagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della risoluzione. N.B. detta cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata a cura del concessionario entro il termine massimo di 30 giorni, pena Con la revoca della concessione. La procedura di risoluzione del contratto contratto, l’Amministrazione ha inizio con la notifica delle contestazioni piena facoltà di affidare il servizio alla ditta risultata successiva nella graduatoria della gara, al Concessionario con l’invito a produrreprezzo offerto, con lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 10 giorni dal ricevimentoaddebitando i maggiori oneri economici alla ditta inadempiente. La risoluzione sarà disposta con apposito provvedimento dal competente Responsabile per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità amministrative, civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma della legislazione di Settore del Comune e notificata al Concessionario con raccomandata A/R. riferimento, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. In caso di decadenza si provvederà ad incamerare decesso del titolare della ditta aggiudicataria (se del tipo “individuale”), l’Amministrazione comunale può consentire la cauzioneprosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l’impegno assunto dal de cuius. Resta salva, in caso di sua insufficienzacomunque, ogni altra azione risarcitoria nell’interesse del Comune Concedente. Il Comune si riserva la facoltà dell’Amministrazione comunale di far subentrare la ditta che risolvere, in base alla selezione esperita ed ai medesimi criteri di selezione ha prodotto l’offerta migliore dopo tutto o in parte, il Concessionario decaduto e in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza contratto qualora lo ritenesse necessario nell'interesse della fornitura e/o per qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante l’insorgere della fattispecie di assumere gli oneri della concessione, pubblico interesse e/o qualora intervengano disposizioni legislative abrogative di far subentrare la ditta ulteriormente successiva alle prime due e così via fino ad esaurimento delle ditte stesse che hanno partecipato alla selezione. Il sub-ingresso è comunque sempre subordinato quelle prese a formale autorizzazione con atto dell’Amministrazione Concedenteriferimento per il presente appalto.
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Samples: Noleggio Di Sistemi Di Rilevazione Automatica Delle Violazioni Con Il Semaforo Rosso