Common use of Cause di risoluzione del contratto Clause in Contracts

Cause di risoluzione del contratto. 1. Il venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della FEM. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. 3. Qualora nel corso dell’esecuzione non sia garantito il livello di forniture e servizi richiesto o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il direttore dell’esecuzione chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l’immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall’IMPRESA entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione. 4. La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente CSA, comporterà, come conseguenza la sospensione del pagamento anche per le prestazioni effettuate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’IMPRESA, trova applicazione l’art. 140 del d.lgs. 163/2006. 6. In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Cause di risoluzione del contratto. 1. Il venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della FEMdel COMUNE DI BENEVENTO. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. 3. Qualora nel corso dell’esecuzione non sia garantito il livello di forniture e servizi richiesto o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il direttore dell’esecuzione chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l’immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall’IMPRESA entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione. 4. La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente CSA, comporterà, come conseguenza la sospensione del pagamento anche per le prestazioni effettuate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’IMPRESA, trova applicazione l’art. 140 del d.lgs. 163/2006. 6. In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto della FEM del COMUNE DI BENEVENTO al risarcimento del danno, all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEMil COMUNE DI BENEVENTO.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cause di risoluzione del contratto. 1. Il venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della FEM. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. 3. Qualora nel corso dell’esecuzione non sia garantito il livello di forniture e servizi richiesto o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il direttore dell’esecuzione chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l’immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall’IMPRESA entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione. 4. La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente CSA, comporterà, come conseguenza la sospensione del pagamento anche per le prestazioni effettuate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’IMPRESA, trova applicazione l’art. 140 del d.lgs. 163/2006. 6. In caso Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti: a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto della FEM dell’Amministrazione al risarcimento del danno, all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito maggior danno da essa subito in ragione della parte del ritardo; b) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di prestazione regolarmente eseguita ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.; c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei limiti in cui suoi confronti nel corso del contratto con la medesima appaia finalità di utilità per condizionarne la FEMregolare e corretta esecuzione. Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l’appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d’appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Stampa

Cause di risoluzione del contratto. 1. Il venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della FEM. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. 3. Qualora nel corso dell’esecuzione non sia garantito il livello di forniture e servizi richiesto o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il direttore dell’esecuzione chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l’immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall’IMPRESA entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione. 4. La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente CSA, comporterà, come conseguenza la sospensione del pagamento anche per le prestazioni effettuate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’IMPRESA, trova applicazione l’art. 140 del d.lgs. 163/2006. 6. In caso Le cause di risoluzione del contratto, salvo il diritto della FEM al anche ai fini del risarcimento del danno, all’IMPRESA può essere corrisposto sono le seguenti: a) clausola risolutiva espressa: il compenso pattuito mancato rispetto del patto d’integrità darà luogo alla risoluzione del contratto; b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione della parte del ritardo; c) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di prestazione regolarmente eseguita ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. d) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; e) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; f) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei limiti in cui suoi confronti nel corso del contratto con la medesima appaia finalità di utilità per condizionarne la FEMregolare e corretta esecuzione. Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all’art.123 del Dlgs 36/2023.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Software