Common use of Cauzione definitiva e garanzie Clause in Contracts

Cauzione definitiva e garanzie. 1. Per i contratti di importo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l’Aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia tra l’altro, oltre a quanto previsto dall’art. 103, dovrà contenere espressamente la rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale di cui all’art. 1945 cc. 2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 7 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 3. La cauzione definitiva dovrà avere efficacia fino alla assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all’appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all’appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità. 4. Nel caso in cui l’affidamento abbia ad oggetto la realizzazione di lavori, si precisa che, sulla base di quanto disposto dall’art. 35, c. 18 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto che sarà stipulato a seguito dell’esperimento della procedura negoziata, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 5. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro. 6. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 7. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Cauzione definitiva e garanzie. 1Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa deve depositare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Per e dall’art. 101 del Regolamento. La cauzione può essere prestata a mezzo di fideiussione di istituto bancario o di Compagnia Assicurativa a ciò abilitati. Nessun interesse decorrerà, a favore dell’Impresa, sulle somme depositate; ove la cauzione sia depositata in titoli fruttiferi non vincolati, l’Impresa avrà diritto a ritirare le cedole o i contratti tagliandi maturati. La cauzione definitiva deve permanere fino al termine di importo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l’Aggiudicatario dovrà provvedereultimazione previsto delle cure manutentive, previste per i primi cinque anni post-impianto così come da Cronoprogramma dei lavori e comunque non prima di 30 giorni dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione delle opere e delle relative cure manutentive quinquennali. La cauzione viene decurtata in forma percentuale per Imprese “certificate” ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016, pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” del D. lgs. n. 50/2016 Lgs 163/2006 e s.m.i. La garanzia tra l’altroL’esecutore dei lavori e’ obbligato, oltre a quanto previsto dall’art. 103, dovrà contenere espressamente la rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale di cui all’art. 1945 cc. 2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 7 dell’articolo 129 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 3. La cauzione definitiva dovrà avere efficacia fino alla assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all’appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all’appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità. 4. Nel caso in cui l’affidamento abbia ad oggetto la realizzazione di lavori, si precisa che, sulla base di quanto disposto dall’art. 35, c. 18 del D.lgs.n. 50/2016 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto che sarà stipulato a seguito dell’esperimento della procedura negoziata, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 5. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro. 6. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 7. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma stipulare una polizza di assicurazione della per la copertura di danni di esecuzione e responsabilità civile per danni cagionati verso terzi nelle forme e nei modi di cui all’articolo 103 del Regolamento. L’esecutore dei lavori e’ obbligato, nei casi di cui all’articolo 129 comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a terzi, con decorrenza dalla data stipulare una polizza di emissione assicurazione indennità decennale nelle forme e nei modi di cui all’articolo 104 del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroRegolamento.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva e garanzie. 1. Per i contratti di importo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l’Aggiudicatario Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà provvederecostituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto del contratto, ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016163/2006, pena con durata pari a tutta la decadenza dell'affidamentodurata del contratto medesimo, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 93 “Garanzie e comprensiva del periodo necessario per la partecipazione alla procedura” verifica di conformità del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia tra l’altroservizio, oltre a quanto previsto dall’art. 103, dovrà contenere espressamente la rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale di cui all’art. 1945 cc. 2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 315 del DPR 207/2010. Tale cauzione, costituita nelle modalità indicate dalla legge, è a garanzia dell’esatto adempimento di quanto previsto dall’arttutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Consorzio dovesse sostenere durante l’appalto per fatto dell’Appaltatore per inadempimento dei suoi obblighi. 93, c. 7 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 3Resta salvo per il Consorzio l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva dovrà avere efficacia fino verrà svincolata soltanto alla assunzione scadenza dell’appalto, successivamente alla emissione del carattere Certificato di definitività Verifica di Conformità che attesti la regolarità dello svolgimento del certificato di collaudo o della servizio ai sensi dell’art. 322 del DPR 207/2010. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per eventuali operazioni necessarie alla verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all’appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all’appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità. 4. Nel caso in cui l’affidamento abbia ad oggetto la realizzazione di lavori, si precisa che, sulla base di quanto disposto dall’art. 35, c. 18 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto che sarà stipulato a seguito dell’esperimento della procedura negoziata, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 5. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro. 6. La copertura assicurativa decorre dalla data Ditta è direttamente responsabile di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 7. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35danni, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti natura e per cento qualsiasi motivo, arrecati alle persone, animali, cose durante lo svolgimento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per centoservizio in oggetto, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma sollevando il Consorzio da qualsivoglia responsabilità L’impresa aggiudicataria dovrà pertanto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copra i danni subiti dalla stazione appaltante o da terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione delle attività in contratto. In assenza dell’adeguata copertura, saranno a totale carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 165 c.3 del DPR 207/2010, tutti gli oneri per il ripristino delle opere ed il risarcimento dei danni cagionati a terziper inosservanza dell’art. 165 c. 2 del Regolamento medesimo. Copia delle polizze, con decorrenza dalla dovrà essere consegnata alla stazione appaltante, nella figura del Responsabile del procedimento, non oltre la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e stabilita nella convocazione scritta per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento sottoscrizione del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurocontratto d’appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva e garanzie. 1. Per i contratti di importo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l’Aggiudicatario dovrà provvedere, ai Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia tra l’altro, oltre a quanto previsto dall’art. 103, dovrà contenere espressamente la rinuncia da parte c. 1, del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale di cui all’art. 1945 cc. 2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 7 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 3. La cauzione definitiva dovrà avere efficacia fino alla assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all’appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all’appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità. 4. Nel caso in cui l’affidamento abbia ad oggetto la realizzazione di lavori, si precisa che, sulla base di quanto disposto dall’art. 35, c. 18 del D.lgs.n. D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto è richiesta un’unica garanzia definitiva per l’importo netto complessivo dell’Accordo Quadro (a copertura di appalto che sarà stipulato a seguito dell’esperimento della procedura negoziatatutti i singoli affidamenti), verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 20 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria un’impresa bancaria o assicurativa assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di importo pari all'anticipazione maggiorato cui all’art. 93, c. 3, del tasso D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di interesse legale applicato cui allo schema tipo 1.2 allegato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 5predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 11957, 2 e 3 c. 2, del presente articoloCodice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’artin conformità all’art. 103, comma 7c. 4, 5 e 6, del D. Lgs 50/2016D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di importo superiore a 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro. 6analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La copertura assicurativa decorre dalla data garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato provvisorio/di regolare esecuzione esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione restituzioni. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle lavorazioni maggiori somme pagate durante l’appalto in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia nei confronti avviene con atto unilaterale della stazione appaltante. 7. Per i lavori Stazione Appaltante senza necessità di importo superiore al doppio della soglia dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiviproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori garanzia è altresì obbligato a stipulare, per i lavori tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al presente comma una polizza combinato disposto dei c. 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di assicurazione della responsabilità civile variazioni al contratto per danni cagionati a terzieffetto di successivi atti di sottomissione, con decorrenza dalla data la medesima garanzia può essere ridotta in caso di emissione del certificato riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di collaudo provvisorio aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o del certificato di regolare esecuzione consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, c. 5, e 103, c. 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 103, c. 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la durata mancata costituzione della garanzia di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.cui al

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva e garanzie. 1Posto che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a stipulare tre distinti contratti rispettivamente con: • Comune di Mantova per il Sistema Bibliotecario Grande Mantova; • Consorzio Oltrepò Mantovano per il Sistema Bibliotecario Legenda; • Istituzione dei Servizi Culturali “Città di Castiglione delle Stiviere” per il Sistema Bibliotecario Ovest Mantovano, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che le biblioteche ed i sistemi bibliotecari dovessero eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire n. 3 (tre) distinte cauzioni definitive, ai sensi dell’art.113, c.1) del D.Lgs. Per i contratti n. 163/06 e s.m.i.. Tali cauzioni, oltre ad essere intestate a ciascuno dei suddetti Centri Amministrativi di importo riferimento, dovranno essere pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) l’Aggiudicatario dovrà provvedereal 10%, le garanzie sono aumentate di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso complessivo sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Le garanzie sono prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessano di avere effetto, ai sensi dell’art. 103 113, comma 5, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia tra l’altro, oltre a quanto previsto dall’art. 103, dovrà contenere espressamente la rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale di cui all’art. 1945 cc. 2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 7 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 3. La cauzione definitiva dovrà avere efficacia fino alla assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo o della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture. Qualora tra la data del collaudo/verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività degli stessi dovessero emergere delle non conformità, per cause riconducibili all’appaltatore, LepidaScpA potrà escutere la suddetta cauzione e richiedere all’appaltatore la corresponsione degli interessi legali applicati sulla rata di saldo per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità. 4. Nel caso in cui l’affidamento abbia ad oggetto la realizzazione di lavori, si precisa che, sulla base di quanto disposto dall’art. 35, c. 18 del D.lgs.n. 50/2016 n.163/06 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto che sarà stipulato a seguito dell’esperimento della procedura negoziata, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 5. Si precisa inoltre che fermo restando quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000 euro. 6. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. Dette cauzioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziadebitore principale, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 c.c., nonché l’operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ciascuno dei suddetti Centri Amministrativi di riferimento. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni garanzie fideiussorie prestate saranno progressivamente svincolate a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’Appaltatore avrà consegnato all’istituto garante documento attestante l’avvenuta esecuzione, in garanzia originale o agli interventi per la loro eventuale sostituzione copia autentica. Nei casi di mancato o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione inesatto adempimento da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia dell’affidatario, ciascuno dei suddetti Centri Amministrativi di riferimento ha facoltà di chiedere all’affidatario la reintegrazione della garanzia nei confronti cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l’importo delle cauzioni definitive è ridotto al 50% per l’Appaltatore in possesso della stazione appaltante. 7certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per i lavori In caso di importo superiore al doppio della soglia associazione temporanea di cui all'articolo 35, concorrenti tale riduzione è accordata qualora il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori possesso delle certificazioni di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Le garanzie fideiussorie per la durata cauzione definitiva nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123. La mancata costituzione delle cauzioni definitive determina la revoca dell'affidamento con possibilità di dieci anni e con un indennizzo pari aggiudicazione al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroconcorrente che segue in graduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato d'Onere