Cauzioni definitive. Il Concessionario, contestualmente alla stipulazione della Convenzione e ferma restando la propria piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzione, dovrà presentare una garanzia fideiussoria, per una somma pari al 10% (dieci percento) dei costi dell’intervento. La cauzione è intesa prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario. La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944 - 1955 e 1957 del Codice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna necessità di motivazione da parte del Concedente. La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte. Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dai successivi articoli della presente Convenzione. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice, dell’importo del canone e dei Corrispettivi eventualmente pagate in eccedenza. Tale cauzione ha validità minima biennale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
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Samples: Public Private Partnership Agreement
Cauzioni definitive. Il ConcessionarioL’impresa aggiudicataria e/o imprese aggiudicatarie dovranno costituire, contestualmente alla stipulazione della Convenzione a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta e ferma restando la propria piena e diretta responsabilità senza eccezioni, per l'esatto una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzionesottoscrizione del contratto, dovrà presentare nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero una garanzia fideiussoriapolizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari al 10% (dieci percento) a cinque annualità dei costi dell’intervento. La cauzione è intesa prestata canoni previsti per l’intera durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali del pagamento integrale dei canoni dovuti in forza del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché la loro operatività a garanzia di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario. La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944 - 1955 prima e 1957 del Codice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna necessità di motivazione richiesta da parte del Concedentedella concedente e dei suoi aventi causa. La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte. Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dai successivi articoli della presente Convenzione. A Le cauzioni definitive sono prestate a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Operacontrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% ovverostesse e, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%risoluzione o di cessazione del contratto d’affitto, della corresponsione delle penali previste e dell’indennità di abusiva occupazione per la mancata restituzione del bene. Le medesime resteranno vincolate fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenuta, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla percentuale aumentata di tanti punti quanti prestazione delle cauzioni sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’arta totale carico dell’aggiudicatario. 103, comma 1, terzo Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e quarto periodo del Codice, dell’importo del canone e dei Corrispettivi eventualmente pagate in eccedenza. Tale cauzione ha validità minima biennale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessionesu sua espressa domanda.
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Samples: Bando Di Gara
Cauzioni definitive. Il Concessionario, contestualmente alla stipulazione della Convenzione e ferma restando la propria piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzionedel Contratto relative alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Impianto sportivo, dovrà presentare una garanzia fideiussoria, per una somma pari al 10% (dieci percento) dei costi dell’intervento. La cauzione è intesa prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale dall’eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stessestesse (ivi comprese le penali per il ritardo) e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, nonché a salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionariocui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli arttpredetta garanzia, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 1944 - 1955 e 1957 103 del Codice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiestaCodice, senza alcuna necessità di motivazione da parte è pari al 10%, dell’importo totale dei lavori oggetto del Concedente. La cauzione dovrà essere reintegrata da parte Contratto, risultante dal Piano economico-finanziario finanziario presentato dal Concessionario, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte. Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dai successivi articoli della presente ConvenzioneCodice. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Operadell’Impianto sportivo, ivi comprese quelle inerenti lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali posti all’interno dell’Impianto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessestesse (ivi comprese le penali contrattuali), e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestarepresta, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103 del Codice, per un importo pari al 10% ovverodel valore economico annuale della gestione dell’intero Impianto sportivo ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%risultante dal Piano economico-finanziario presentato dal Concessionario, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 17, terzo e quarto periodo del Codice. Le garanzie di cui sopra dovranno operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare le somme richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, i documenti stessi dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del canone debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le cauzioni definitive, se costituite da fideiussione/polizza, dovranno essere rese in favore di “Bergamo Infrastrutture S.p.A.” e intestate al Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei Corrispettivi eventualmente pagate poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i i titoli di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Nel caso le polizze siano rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/93, che svolgono in eccedenzavia esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione ha La garanzia definitiva relativa ai lavori di riqualificazione dell’Impianto sportivo dovrà avere validità fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato; quella relativa alla Gestione dell’Impianto sportivo ed allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà avere validità minima biennale annuale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza scadenza, per ulteriori analoghi periodiulteriore analogo periodo e così di anno in anno, fino alla scadenza della Concessione. Entrambe le cauzioni dovranno, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le garanzie dovranno essere immediatamente reintegrate da parte del Concessionario qualora, in fase di esecuzione del contratto, esse siano state escusse parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate. Le modalità di svincolo saranno definite dal Concedente cui è demandata la gestione del contratto.
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Samples: Concession Agreement
Cauzioni definitive. Il ConcessionarioL’impresa aggiudicataria dovrà costituire, contestualmente alla stipulazione della Convenzione a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta e ferma restando la propria piena e diretta responsabilità senza eccezioni, per l'esatto una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzionesottoscrizione del contratto, dovrà presentare nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero una garanzia fideiussoriapolizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari al 10% (dieci percento) a cinque annualità dei costi dell’intervento. La cauzione è intesa prestata canoni previsti per l’intera durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali del pagamento integrale dei canoni dovuti in forza del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché la loro operatività a garanzia di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario. La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944 - 1955 prima e 1957 del Codice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna necessità di motivazione richiesta da parte del Concedentedella concedente e dei suoi aventi causa. La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte. Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dai successivi articoli della presente Convenzione. A Le cauzioni definitive sono prestate a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Operacontrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% ovverostesse e, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori risoluzione o di cessazione del contratto d’affitto, della corresponsione delle penali previste e dell’indennità di abusiva occupazione per la mancata restituzione del bene. Le medesime resteranno vincolate fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenuta, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla prestazione delle cauzioni sono a totale carico dell’aggiudicatario. Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e su sua espressa domanda. La costituzione delle cauzioni definitive dovrà essere effettuata nella misura del 50% al 10%momento della stipula del contratto di affitto, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti mentre il 10restante 50% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo sarà effettuato all’atto dell’immissione dell’aggiudicatario nella detenzione del Codice, dell’importo del canone e dei Corrispettivi eventualmente pagate in eccedenza. Tale cauzione ha validità minima biennale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessionebene.
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Samples: Bando Di Gara
Cauzioni definitive. Il ConcessionarioL’impresa aggiudicataria dovrà costituire, contestualmente alla stipulazione della Convenzione a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta e ferma restando la propria piena e diretta responsabilità senza eccezioni, per l'esatto una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzionesottoscrizione del contratto, dovrà presentare nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero una garanzia fideiussoriapolizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari al 10% (dieci percento) a cinque annualità dei costi dell’intervento. La cauzione è intesa prestata canoni previsti per l’intera durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali del pagamento integrale dei canoni dovuti in forza del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché la loro operatività a garanzia di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario. La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944 - 1955 prima e 1957 del Codice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna necessità di motivazione richiesta da parte del Concedentedella concedente e dei suoi aventi causa. La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte. Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dai successivi articoli della presente Convenzione. A Le cauzioni definitive sono prestate a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Operacontrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% ovverostesse e, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%risoluzione o di cessazione del contratto d’affitto, della corresponsione delle penali previste e dell’indennità di abusiva occupazione per la mancata restituzione del bene. Le medesime resteranno vincolate fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenuta, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla percentuale aumentata di tanti punti quanti prestazione delle cauzioni sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’arta totale carico dell’aggiudicatario. 103, comma 1, terzo Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e quarto periodo del Codice, dell’importo del canone e dei Corrispettivi eventualmente pagate in eccedenza. Tale cauzione ha validità minima biennale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessionesu sua espressa domanda.
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Samples: Procedura Negoziata Per L’affitto, La Riqualificazione E La Trasformazione Di Un Cespite Immobiliare