Common use of Cauzioni definitive Clause in Contracts

Cauzioni definitive. L’impresa aggiudicataria e/o imprese aggiudicatarie dovranno costituire, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari a cinque annualità dei canoni previsti per l’intera durata del contratto a garanzia del pagamento integrale dei canoni dovuti in forza del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a prima e semplice richiesta da parte della concedente e dei suoi aventi causa. Le cauzioni definitive sono prestate a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e, in caso di risoluzione o di cessazione del contratto d’affitto, della corresponsione delle penali previste e dell’indennità di abusiva occupazione per la mancata restituzione del bene. Le medesime resteranno vincolate fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenuta, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla prestazione delle cauzioni sono a totale carico dell’aggiudicatario. Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e su sua espressa domanda.

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Cauzioni definitive. L’impresa aggiudicataria e/o imprese aggiudicatarie dovranno dovrà costituire, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari a cinque annualità dei canoni previsti per l’intera durata del contratto a garanzia del pagamento integrale dei canoni dovuti in forza del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a prima e semplice richiesta da parte della concedente e dei suoi aventi causa. Le cauzioni definitive sono prestate a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e, in caso di risoluzione o di cessazione del contratto d’affitto, della corresponsione delle penali previste e dell’indennità di abusiva occupazione per la mancata restituzione del bene. Le medesime resteranno vincolate fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenuta, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla prestazione delle cauzioni sono a totale carico dell’aggiudicatario. Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e su sua espressa domanda. La costituzione delle cauzioni definitive dovrà essere effettuata nella misura del 50% al momento della stipula del contratto di affitto, mentre il restante 50% sarà effettuato all’atto dell’immissione dell’aggiudicatario nella detenzione del bene.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzioni definitive. L’impresa aggiudicataria e/o imprese aggiudicatarie dovranno costituire, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari a cinque annualità dei canoni previsti per l’intera durata del contratto a garanzia del pagamento integrale dei canoni dovuti in forza del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a prima e semplice richiesta da parte della concedente e dei suoi aventi causa. Le cauzioni definitive sono prestate a A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidel Contratto relative alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Impianto sportivo, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e(ivi comprese le penali per il ritardo) e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, in caso salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di risoluzione o cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cessazione cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del contratto d’affittoCodice. La predetta garanzia, della corresponsione delle penali previste e dell’indennità rilasciata dai soggetti di abusiva occupazione per la mancata restituzione cui all’art. 103 del beneCodice, è pari al 10%, dell’importo totale dei lavori oggetto del Contratto, risultante dal Piano economico-finanziario finanziario presentato dal Concessionario, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice. Le medesime resteranno vincolate fino all’esatto adempimento A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti relative alla Gestione dell’Impianto sportivo, ivi comprese quelle inerenti lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali posti all’interno dell’Impianto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (ivi comprese le penali contrattuali), e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103 del Codice, per un importo pari al 10% del valore economico annuale della gestione dell’intero Impianto sportivo ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, risultante dal Piano economico-finanziario presentato dal Concessionario, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice. Le garanzie di cui sopra dovranno operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare le somme richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, i documenti stessi dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le cauzioni definitive, se costituite da fideiussione/polizza, dovranno essere rese in favore di “Bergamo Infrastrutture S.p.A.” e intestate al Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i i titoli di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Nel caso le polizze siano rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia definitiva relativa ai lavori di riqualificazione dell’Impianto sportivo dovrà avere validità fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato; quella relativa alla Gestione dell’Impianto sportivo ed allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà avere validità minima annuale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza, per ulteriore analogo periodo e così di anno in anno, fino alla scadenza della Concessione. Entrambe le cauzioni dovranno, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenutaLe garanzie dovranno essere immediatamente reintegrate da parte del Concessionario qualora, in caso fase di risoluzione esecuzione del contratto in danno dell’aggiudicatariocontratto, esse siano state escusse parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà Le modalità di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla prestazione delle cauzioni sono a totale carico dell’aggiudicatario. Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e su sua espressa domandasaranno definite dal Concedente cui è demandata la gestione del contratto.

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Samples: www.bergamoinfrastrutture.it

Cauzioni definitive. L’impresa aggiudicataria e/o imprese aggiudicatarie dovranno dovrà costituire, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezioni, per una somma pari a cinque annualità dei canoni previsti per l’intera durata del contratto a garanzia del pagamento integrale dei canoni dovuti in forza del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a prima e semplice richiesta da parte della concedente e dei suoi aventi causa. Le cauzioni definitive sono prestate a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e, in caso di risoluzione o di cessazione del contratto d’affitto, della corresponsione delle penali previste e dell’indennità di abusiva occupazione per la mancata restituzione del bene. Le medesime resteranno vincolate fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenuta, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla prestazione delle cauzioni sono a totale carico dell’aggiudicatario. Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e su sua espressa domanda.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzioni definitive. L’impresa aggiudicataria e/o imprese aggiudicatarie dovranno costituireIl Concessionario, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) a prima richiesta contestualmente alla stipulazione della Convenzione e senza eccezioni, ferma restando la propria piena e diretta responsabilità per una somma pari al 20% dell’ammontare dei canoni previsti per l’intera durata del contratto convenuto per l’affitto, a garanzia dell’esatto l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contrattofirma della presente Convenzione, nonché un’ulteriore fideiussione bancaria ovvero dovrà presentare una polizza assicurativa definitiva (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, a prima richiesta e senza eccezionigaranzia fideiussoria, per una somma pari a cinque annualità al 10% (dieci percento) dei canoni previsti per l’intera durata del contratto costi dell’intervento. La cauzione è intesa prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del pagamento integrale risarcimento dei canoni dovuti in forza danni derivanti dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia di eventuali maggiori danni subiti dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario. La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944 - 1955 e 1957 del contratto medesimo. Le cauzioni in parola potranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionataCodice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a prima e semplice richiesta senza alcuna necessità di motivazione da parte del Concedente. La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte. Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della concedente struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dei suoi aventi causadai successivi articoli della presente Convenzione. Le cauzioni definitive sono prestate a A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattualirelative alla Gestione dell’Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse estesse, e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% ovvero, in caso di risoluzione o aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di cessazione tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del contratto d’affittoCodice, dell’importo del canone e dei Corrispettivi eventualmente pagate in eccedenza. Tale cauzione ha validità minima biennale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della corresponsione delle penali previste e dell’indennità data di abusiva occupazione scadenza per la mancata restituzione del bene. Le medesime resteranno vincolate ulteriori analoghi periodi, fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. La concedente e i suoi aventi causa hanno diritto di avvalersi delle cauzioni per l’eventuale maggior spesa sostenuta, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. La concedente e i suoi aventi causa hanno facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro delle cauzioni ove siano venute meno in tutto o in parte. L’incameramento delle cauzioni fa salve tutte le ulteriori azioni esercitabili in conseguenza dell’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali. I costi relativi alla prestazione delle cauzioni sono a totale carico dell’aggiudicatario. Parimenti lo svincolo delle cauzioni sarà effettuato a spese dell’aggiudicatario e su sua espressa domandascadenza della Concessione.

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