Common use of CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE Clause in Contracts

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui all’art. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di esclusione, con la cauzione di cui all’art. 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

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Samples: Bando Di Gara

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia La cauzione provvisoria dell’importo di euro 2.900,00 (duemilanovecento/00) dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fidejussione rilasciata dagli intermediari di cui al c. 3 dell’art. 93 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. Essa dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004,n. 123 e prevedere espressamente: -la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 75 1944 del D.Lgs. n. 163/2006c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari solido con ildebitore; -la rinuncia ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con eccepire la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni decorrenza dei termini di cui all’art. 751957 2° c. delc.c.; -la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scrittadell’appaltante; -l’impegno del fidejussore a rilasciare, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi in caso di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertaaggiudicazione dell’appalto, a pena richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favoredell’appaltante. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito, ed essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di esclusioneimprese di rete, con consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento,l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. Per fruire delle riduzioni di cui al c. 7 dell’art. 93 l’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il possesso dei requisiti documentandoli nei modiprescritti dalle norme vigenti. La cauzione provvisoria verrà svincolata ai sensi del c. 9 dell’art.93. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione di cui all’art. 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in definitiva nella misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto nei modi previsti dall’art. 12, comma 1, 103 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice dei Contratti.

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Samples: www.altocalore.it

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I L’offerta dei concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può deve essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui all’art. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertacorredata, a pena di esclusione, con la da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice Appalti, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero dell’importo € 400,00 (euro quattrocento/00) e costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 153106 del d.lgs. 1 settembre 1993, comma 13n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, primo n. 58. La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione. L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice Appalti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L'importo della cauzione è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit(EMAS), ai sensi del D.Lgsregolamento CE n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 12 aprile 2006L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a stipulare in conformità all’art. 103, n. 163co 7 e 10 del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii., in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò una Polizza assicurativa per un importo valore almeno pari ad € 9.117,00all’importo del contratto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, danni agli impianti e immobili nel corso dell’esecuzione dei servizi, azioni di terzi o cause di forza maggiore. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a Detta Polizza dovrà prevedere anche una garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38di responsabilità civile, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo per un massimale minimo di € 600,001.000.000,00 (un milione/00) per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi sino alla emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione definitiva. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo Sono considerati terzi anche i dipendenti del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Soggetto Aggiudicatore.

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Samples: www.adm.gov.it

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia provvisoria di cui all’artA norma dell’art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, in misura pari al 2% dell’importo per cento del valore della concessione appalto di cui al punto 1, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a base di gara scelta dell'offerente. La cauzione pari ad a 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria 102.960,00 può essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui all’art. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertacostituita, a pena di esclusionescelta dell'offerente, con la cauzione di cui all’art. 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo titoli del debito pubblico garantiti dallo StatoStato al corso del giorno del deposito, mediante fidejussione bancaria presso una sezione di tesoreria provinciale o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. - Assegno circolare intestato al Comune di Benetutti. - Attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Benetutti – Banco di Sardegna – agenzia di Benetutti – Codice IBAN: IT59S0101587190000000010576. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione della convenzione per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della stipula della convenzione medesima, dall’aggiudicazione dell’appalto. mentre ai non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni

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Samples: www.regione.sardegna.it

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I L’offerta dei concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può deve essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui all’art. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertacorredata, a pena di esclusione, con la da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice Appalti, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero dell’importo € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) e costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 153106 del d.lgs. 1 settembre 1993, comma 13n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, primo n. 58. La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione. L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice Appalti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L'importo della cauzione è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit(EMAS), ai sensi del D.Lgsregolamento CE n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 12 aprile 2006L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a stipulare in conformità all’art. 103, n. 163co 7 e 10 del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii., in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò una Polizza assicurativa per un importo valore almeno pari ad € 9.117,00all’importo del contratto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, danni agli impianti e immobili nel corso dell’esecuzione dei servizi, azioni di terzi o cause di forza maggiore. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a Detta Polizza dovrà prevedere anche una garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38di responsabilità civile, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo per un massimale minimo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da 1.000.000,00 (un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma milione/00) per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi sino alla emissione dell’Attestazione di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209regolare esecuzione definitiva.

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CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I L’offerta dovrà essere corredata da: Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, i concorrenti dovranno corredare l’offerta con in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO 9000, possono beneficiare della riduzione del 50% della garanzia richiesta, allegando valida documentazione sulla suddetta qualità. Si applica inoltre la riduzione del 30% della garanzia provvisoria richiesta per gli OE in possesso di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 7593, c. 7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti periodi per gli OE che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al detto comma 87 dell’art. 93 del Codice, del D.Lgs. 12 aprile 2006l'OE dovrà segnalare, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto al 50% ricorrendo i in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e le condizioni documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cui all’artcumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà L'offerta è altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertacorredata, a pena di esclusione, con ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’artagli articoli 103 e 104 dello stesso Xxxxxx, qualora l'offerente risultasse affidatario; tale impegno può essere contenuto nel corpo della fidejussione o in appendice o allegato ad essa oppure in altro atto dichiarativo separato se presentata in altri modi. 153In tal caso la dichiarazione dovrà essere resa da titolare della agenzia. Il comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 13, primo periodo, del D.Lgs9. 12 aprile 2006, n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione La mancata presentazione della garanzia mediante fidejussione assicurativaprovvisoria, costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario. Per i non essendo consentita tale forma di aggiudicatari la garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I L’offerta dei concorrenti dovranno corredare l’offerta con la deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 93 del D.Lgs. D.Lgs 18.04.2016, n. 163/200650, in misura sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo garantito pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad comprensivo degli oneri di sicurezza e precisamente: 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con 8.032,78 (ottomilatrentadue,settantotto). Se la dichiarazione di impegno cauzione è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al rilascio beneficio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75preventiva escussione del debitore principale, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 751957, co. comma 2, c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgsdel d.lgs. 163/200650/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 in corso di validità. - Trattandosi La cauzione provvisoria, comunque presentata, deve essere accompagnata dall’impegno di interventi che prevedono un apporto fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertaaggiudicazione dell’appalto, a pena di esclusione, con la una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 153103 del d.lgs. 50/2016 in favore della stazione appaltante. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 93, comma 131 del Codice, primo periodotempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In osservanza alle disposizioni contenute all’art. 103, comma 7, del D.Lgsd.lgs. 12 aprile 200650/2016, n. 163l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri salvo quelli derivanti da errore di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore per un importo garantito pari all’importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia 500.000,00 sino alla data di emissione del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo certificato di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209collaudo provvisorio.

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Samples: Accordo Quadro Per

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno corredare l’offerta Cauzione provvisoria di € 2.637,79 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da costituire, a scelta del concorrente, con la garanzia provvisoria le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e quindi: La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in misura pari al la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2% dell’importo , c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a base semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 75, comma 87, del D.Lgs. 12 aprile 2006163/2006, n. 163l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’importo della La cauzione provvisoria può in qualunque forma prestata deve essere ridotto accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 75113 del d.lgs. 163/2006 in favore della stazione appaltante; In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa questa deve essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004 n. 123. In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertala fideiussione, a pena di esclusione, con la cauzione di cui all’art. 153deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno l’associazione, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Procedura Aperta