CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui all’art. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di esclusione, con la cauzione di cui all’art. 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
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Samples: Energy Service Contract
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I L’offerta dei concorrenti dovranno corredare l’offerta con la deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 93 del D.Lgs. D.Lgs 18.04.2016, n. 163/200650, in misura sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo garantito pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad comprensivo degli oneri di sicurezza e precisamente: € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con 8.032,78 (ottomilatrentadue,settantotto). Se la dichiarazione di impegno cauzione è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al rilascio beneficio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75preventiva escussione del debitore principale, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto al 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 751957, co. comma 2, c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgsdel d.lgs. 163/200650/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 in corso di validità. - Trattandosi La cauzione provvisoria, comunque presentata, deve essere accompagnata dall’impegno di interventi che prevedono un apporto fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offertaaggiudicazione dell’appalto, a pena di esclusione, con la una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 153103 del d.lgs. 50/2016 in favore della stazione appaltante. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 93, comma 131 del Codice, primo periodotempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In osservanza alle disposizioni contenute all’art. 103, comma 7, del D.Lgsd.lgs. 12 aprile 200650/2016, n. 163l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri salvo quelli derivanti da errore di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore per un importo garantito pari all’importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia 500.000,00 sino alla data di emissione del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo certificato di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209collaudo provvisorio.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Messa in Sicurezza Della Rete Viaria Comunale
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno corredare l’offerta con la garanzia 11.1. Il concorrente dovrà, all’atto della presentazione dell’offerta, produrre, a pena di esclusione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione, in favore della stazione appaltante Kalat Ambiente SRR ATO Catania Provincia Sud, di una cauzione provvisoria in conformità di cui all’artquanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura 163/2006 a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta.
11.2. La cauzione provvisoria è pari ad € 12.800,00 (euro dodicimilaottocento/00) corrispondente al 2% dell’importo a base complessivo dell’appalto al netto di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163I.V.A.
11.3. L’importo della cauzione provvisoria può essere è ridotto al 50% ricorrendo del cinquanta percento per i requisiti concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e le condizioni della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 75, co. 7, D.Lgs. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di esclusione, con la cauzione di cui all’art. 15334, comma 131, primo periodolett. e), del D.Lgs. 12 aprile 2006n. 163/2006, n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò per un importo pari ad € 9.117,00. - Dovrà inoltre essere prestata cauzione a garanzia il concorrente può godere del pagamento beneficio della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione riduzione della garanzia mediante fidejussione assicurativasolo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, non essendo consentita tale forma nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di garanzia per il pagamento detta riduzione in ragione della parte delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto dall’artprestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. 12b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.4. Ai sensi dell’art. 75, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto con la Società Kalat Impianti s.r.l., mentre agli altri concorrenti, ai sensi dall’art. 75, comma 9
11.5. La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per almeno 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
11.6. La cauzione provvisoria, è da costituire, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 209163/2006. La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. secondo comma, e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11.7. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, dovrà essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
11.8. La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163 /2006 per la puntuale ed esatta esecuzione del contratto d’appalto stipulato con la società di gestione Kalat Impianti s.r.l.
11.9. All’atto della stipulazione del contratto con il soggetto gestore Kalat Impianti s.r.l. l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta percento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
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Samples: Disciplinary of Tender
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. I L’offerta dei concorrenti dovranno corredare l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 1.592,61 € pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con la garanzia provvisoria le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 2% dell’importo a base di gara pari ad € 502.282,80 e perciò per un importo pari ad € 10.046,00 e con la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006D.lgs 12.04.2006, n. 163. Detta cauzione dovrà essere corredata inoltre dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. L’importo della cauzione provvisoria può essere garanzia è ridotto al del 50% ricorrendo i requisiti e le condizioni per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui all’artal comma 7 dell’articolo sopraccitato. 75L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., co. 7dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010. L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, D.Lgsart. 163/2006. - Trattandosi di interventi che prevedono un apporto di capitali privati mediante F.T.T. (finanziamento tramite terzi) sarà altresì richiesto ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di esclusione, con la cauzione di cui all’art. 153129, comma 131 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in misura pari al 2,5% sull’importo dell’investimento maggiorato degli oneri che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di progettazione, pari ad €364.666,90 e perciò esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito pari ad € 9.117,00all’importo dei lavori appaltati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. - Dovrà inoltre Le garanzie dovranno essere prestata cauzione a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (soccorso istruttorio) nell'importo di € 600,00. Tale cauzione potrà essere prestata da soggetti in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario; non è ammessa, invece, la costituzione della garanzia mediante fidejussione assicurativa, non essendo consentita tale forma di garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per quanto disposto possesso dei requisiti previsti dall’art. 12, comma 1, 127 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209D.P.R. 207/2010.
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Samples: Gara d'Appalto