Garanzia fidejussoria Clausole campione

Garanzia fidejussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata al vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11.
Garanzia fidejussoria. 1) Il Tesoriere a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata al vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11. 2) Il tasso di commissione applicato sulle polizze fidejussorie con durata:
Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, compreso il pagamento di eventuali sanzioni o penali, Il Promotore / la ditta lottizzante /l’attuatore ha costituito a favore del Comune congrua cauzione tramite polizza fidejussoria bancaria / polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune, con beneficio di prima escussione, prevista dall’art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 per l’importo definito dal Comune, pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di Piano, per un ammontare di Euro emessa in data n ° della Compagnia/banca , con sede in Analogamente, la ditta lottizzante presta altra garanzia cauzionale di Impresa Assicuratrice o fidejussione rilasciata da pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, di cui al precedente art. 6.5 pari a Euro emessa in data n° - della compagnia / Banca con sede in , Via . 2. la garanzia prevede la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi ed è in grado di soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1° dell’art. 1957 Codice Civile. Tale garanzia dovrà essere eventualmente integrata, a giudizio del Comune, con le verifiche del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 punto 4.4. 3. L’importo totale della fidejussione potrà essere svincolato solamente in conseguenza alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione in dipendenza del collaudo favorevole finale amministrativo di cui al precedente art.5 punto 13 dietro restituzione dell’originale della polizza o lettera liberatoria del Comune. 4. Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione l’attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni posizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare. 5. La garanzi...
Garanzia fidejussoria. Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse. AdF ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo originariamente previsto. La garanzia prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore...
Garanzia fidejussoria. 1. Il “Tesoriere”, a fronte di obbligazioni assunte dall'“Ente”, si obbliga a rilasciare garanzie fidejussorie a favore dei terzi creditori. 2. L'attivazione di tale garanzia verrà correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Le fidejussioni bancarie rilasciate nell’interesse dell’”Ente” non saranno soggette né a spese di xxxxxxxx né a commissioni annuali (fisse o variabili), risultando così senza oneri per l’”Ente”.
Garanzia fidejussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dalla Provincia, rilascia, a richiesta, garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia non può superare il limite previsto per le anticipazioni di tesoreria. Le fideiussioni bancarie di cui sopra all'uopo rilasciate sono soggette a spese di rilascio e commissioni (fisse o variabili) così come definito in sede di gara.
Garanzia fidejussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, a richiesta rilascia garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è possibile per le ipotesi e con le modalità previste dall'art. 207 del TUEL. 2. Le eventuali commissioni richieste dal Tesoriere per il rilascio di tali garanzie sono quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
Garanzia fidejussoria. Ai sensi dell'art. 103, c.1, del Codice, il “Prestatore di servizi” ha costituito la garanzia fideiussoria di € …………………… (euro /00) mediante…………………………….. n. ………………………….. rilasciata da “…………………………..”,Agenzia ….- ……………………..., con le previsioni espresse di cui al c. 2 del predetto art. 103, documento depositato agli atti dell’Amministrazione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, l’Amministrazione avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione.
Garanzia fidejussoria. Ai sensi dell’art.113, c.1, del D. Lgs n.163/2006 e s.m., il “Prestatore di Servizi” ha costituito la garanzia fideiussoria cumulativa di € ……………….. (euro q…………………../00) di cui € ………………..
Garanzia fidejussoria. Il Fornitore dovrà rilasciare, se richiesta da IIT, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le fideiussioni, a scelta dell'offerente, possono essere bancarie o assicurative e devono prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 2) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;