Garanzia fidejussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata al vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11.
Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, compreso il pagamento di eventuali sanzioni o penali, Il Promotore / la ditta lottizzante /l’attuatore ha costituito a favore del Comune congrua cauzione tramite polizza fidejussoria bancaria / polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) continuativa fino allo svincolo autorizzato dal Comune, con beneficio di prima escussione, prevista dall’art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 per l’importo definito dal Comune, pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di Piano, per un ammontare di Euro emessa in data n° della Compagnia/banca , con sede in Analogamente, la ditta lottizzante presta altra garanzia cauzionale di Impresa Assicuratrice o fidejussione rilasciata da pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, di cui al precedente art. 6.5 pari a Euro emessa in data n° - della compagnia / Banca con sede in , Via .
Garanzia fidejussoria. 2) Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, rilascia garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. Il rilascio di tale garanzia è correlato all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria concessa ai sensi dell’articolo 20 della presente convenzione. Le fidejussioni bancarie rilasciate nell’interesse dell’Ente non saranno soggette né a spese di rilascio né a commissioni annuali (fisse o variabili), risultando così senza oneri a carico dell’Ente stesso.
Garanzia fidejussoria. Il Broker affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
Garanzia fidejussoria. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, a richiesta rilascia garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è possibile per le ipotesi e con le modalità previste dall'art. 207 del TUEL.
Garanzia fidejussoria. Il Fornitore dovrà rilasciare, se richiesta da IIT, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le fideiussioni, a scelta dell'offerente, possono essere bancarie o assicurative e devono prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 2) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; n. 136 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all’esecuzione del contratto, con le modalità previste dalla predetta Xxxxx, consapevole che l’inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l’apposito modulo. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura). La mancata comunicazione dei dati, nella forma prevista, non consente a IIT di eseguire il pagamento del corrispettivo.
Garanzia fidejussoria. 11.1 - Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'applicazione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art.10.
Garanzia fidejussoria. Ai sensi dell’art.113, c.1, del D. Lgs n.163/2006 e s.m., il “Prestatore di Servizi” ha costituito la garanzia fideiussoria cumulativa di € ……………….. (euro q…………………../00) di cui € ………………..
Garanzia fidejussoria. Ai sensi dell'art. 103, c.1, del Codice, il “Prestatore di servizi” ha costituito la garanzia fideiussoria di € …………………… (euro /00) mediante…………………………….. n. ………………………….. rilasciata da “…………………………..”,Agenzia ….- ……………………..., con le previsioni espresse di cui al c. 2 del predetto art. 103, documento depositato agli atti dell’Amministrazione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, l’Amministrazione avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione.
Garanzia fidejussoria. 1. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto il Fornitore ha costituito una cauzione fidejussoria di € (euro ) mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da