CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA Clausole campione

CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA. Nel caso in cui l’Assicurato cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, in base ai quali sussistevano i requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” quest’ultima dovrà: ▪ dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta cessazione all’Impresa di Assicurazione per il tramite della Contraente; in mancanza di tale comunicazione le Coperture Assicurative si intendono operanti per l’Assicurato originariamente indicato; ▪ comunicare all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente - compilando il Modulo Cambio Assicurato - il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio, il quale dovrà sottoporsi alle formalità assuntive di cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” che precede. Si precisa che in questo caso per somma assicurata si intende il Debito residuo in essere alla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. In caso di sottoscrizione del Questionario Medico, il nuovo Assicurato è ammesso alle Coperture Assicurative con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. Qualora invece sia richiesta la compilazione del Rapporto di Visita Medica, è prevista una limitazione temporanea della garanzia: fino a produzione della documentazione assuntiva l'efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato è limitata ai sinistri riconducibili ad infortuni, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettivamente constatabili. Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio oppure nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, l’Impresa di Assicurazione rifiuti l’adesione alla Copertura Assicurativa, la stessa rimborserà all’Impresa, per il tramite della Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato secondo la formulazione indicata all’Art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”. Qualora il premio sia stato finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Impresa.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA. Nel caso in cui un Assicurato cessi qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, quest’ultima deve darne tempestivamente comunicazione alla Compagnia, per il tramite del Contraente, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedente. In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continua a essere operante per l’Assicurato originariamente indicato. L’Impresa deve quindi compilare l’apposito Modulo di Sostituzione presso la filiale del Contraente ove è stato accesso il Mutuo o Apertura di credito, indicando:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).