Cessazione del rapporto. La concessione si risolverà per scadenza contrattuale, salvo proroga concordata, ed è revocabile in ogni momento con preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso l’amministrazione rimborserà al concessionario le spese sostenute e debitamente documentate per l’eventuale allestimento dei locali (VERIFICA), al netto delle relative quote di ammortamento già maturate. Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza aver diritto ad alcun rimborso salvo la restituzione della cauzione depositata. In ogni caso di cessazione, l’amministrazione comunale può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per l’affidamento ad altri della gestione.
Cessazione del rapporto. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo nel contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nell’apprendistato, però, stante la causa mista, convivono due anime: la prima è costituita da un rapporto (o periodo) formativo, a termine, che scade (c.d. finestra) dopo il periodo prestabilito (ad es. allo scadere del 3° anno nell’apprendistato professionalizzante); la seconda è rappresentata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. PRIMA DELLA “FINESTRA”: prima della scadenza del periodo formativo, all’apprendistato si applicano le comuni regole sul licenziamento valevoli per il contratto a tempo indeterminato. Si noti però che, l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, afferma che il Jobs Act si applica nei casi di conversione (oltre che del contratto a tempo determinato) del contratto di apprendistato in “comune” contratto a tempo indeterminato. Perciò, prima della finestra, dal momento che il contratto di apprendistato non è stato ancora convertito in “comune” contratto a tempo indeterminato, si applica la disciplina prevista dalla c.d. legge Fornero – n. 92/2012 (vecchi assunti). ALLA “FINESTRA”: al termine del periodo formativo di apprendistato, il datore di lavoro (al pari del lavoratore) può recedere liberamente dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 c.c., salvo preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. DOPO LA “FINESTRA”: se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 42, co. 4, D.Lgs. n.81/2015). Si rileva, inoltre, che, in questo caso, si applica la disciplina del Jobs Act (nuovi assunti).
Cessazione del rapporto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la polizza si intende automaticamente annullata al termine del mese in cui si verifica la cessazione stessa.. In tal caso il premio di polizza a carico del dipendente viene rimborsato in proporzione del tempo intercorrente dal momento dell’annullamento alla scadenza annuale successiva (gennaio).
Cessazione del rapporto. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l’Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro svolto.
Cessazione del rapporto. L’affittuario ha diritto di recedere, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, dal presente contratto, dandone preavviso almeno sei mesi prima. In tal caso, l’estinzione del rapporto di locazione consegue alla scadenza del sesto mese successivo al preavviso stesso. ---------------------------
Cessazione del rapporto. Il rapporto di lavoro può essere risolto per: scadenza del termine (contratti a tempo determinato) recesso durante il periodo di prova recesso del datore di lavoro (se avviene per giusta causa al lavoratore non compete l’indennità di preavviso) dimissioni del lavoratore (se avvengono per giusta causa al lavoratore compete l’indennità di preavviso) risoluzione consensuale fra le parti impossibilità sopravvenuta (per fatti non imputabili alle parti) morte del lavoratore. Ai sensi del CCNL, il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso: fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, 60 giorni di calendario per anzianità superiore. Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso. La cessazione del rapporto va comunicata entro 5 giorni all’Inps con il seguente modello Modello di cessazione e variazioni per lavoro domestico COLD per rapporti non inferiori a...
Cessazione del rapporto. (Risoluzione del rapporto di lavoro) Chi recede dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta al 'altra parte. In caso di cessazione del rapporto sono dovuti al dirigente:
Cessazione del rapporto. Fatto salvo quanto contemplato dall’articolo 12. qualora il rapporto cessi per qualsiasi causa, il Cliente sarà tenuto a riconsegnare, senza ritardo, al Fornitore, presso la sede legale del medesimo, ciascuna Carta ricevuta in assegnazione.
Cessazione del rapporto. E’ chiaro che il rapporto di lavoro si risolve naturalmente con il decorso del termine. Fino allo spirare di quest’ultimo, però, le parti sono obbligate a darvi esecuzione. Nel caso di recesso prima della scadenza e senza “giusta causa”10, il recedente potrà dunque essere chiamato a rispondere del danno causato alla controparte. Raramente, in verità, sarà il datore di lavoro a recedere prima della scadenza del contratto. Se comunque intendesse farlo, sarebbe senz’altro tenuto a risarcire il lavoratore della perdita delle retribuzioni residue11. Più frequentemente, sarà il lavoratore, allettato da occasioni di impiego a tempo indeterminato, a voler porre fine al rapporto di lavoro prima della scadenza del termine pattuito. In tal caso il lavoratore dovrà rivolgersi al suo datore di lavoro, che difficilmente gli negherà la possibilità di sciogliere il contratto in modo consensuale.
Cessazione del rapporto. All’atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo restituisce tempestivamente al Titolare, salvo comprovati obblighi di legge, e comunque entro un mese dalla cessazione, i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento, su qualunque supporto detenuto (cartaceo o informatico, originali e copie), rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso la propria struttura non ne esista alcuna ulteriore copia.