Cessazione della CA o RA Clausole campione

Cessazione della CA o RA. Un’eventuale cessazione di uno o più servizi del QTSP deve minimizzare il disservizio provocato nei confronti di coloro che hanno sottoscritto contratti per l’utilizzo dei servizi dismessi e per le terze parti collegate. In particolare, deve essere fornita una continuità delle informazioni necessarie per verificare la correttezza dei servizi fiduciari. La cessazione dei Servizi può avvenire programmaticamente, nel caso in cui il QTSP INTESA decidesse deliberatamente di non fornire, da una certa data prestabilita, i servizi per cui è QTSP, ovvero in maniera indipendente dalla volontà del QTSP. In conformità al Reg. eiDAS, il QTSP INTESA predispone un Piano di Cessazione delle Attività (Termination Plan), di cui copia aggiornata è inviata all’organismo di vigilanza. Il documento ha come obiettivo la descrizione, in termini generali, delle procedure previste dal QTSP INTESA in caso di cessazione del servizio fiduciario fornito. Con un periodo di preavviso non inferiore ai sei mesi rispetto alla prevista data di cessazione, il QTSP darà notifica di tale decisione e delle conseguenze derivanti ai soggetti interessati. La comunicazione avverrà preferibilmente e ove possibile via PEC; in alternativa xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x/x xxx xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx per casi specifici). I soggetti destinatari della comunicazione saranno: • • Le autorità di vigilanza e supervisione competenti • • I sottoscrittori dei servizi • • I titolari dei certificati, se differenti dal sottoscrittore del servizio • • Il Terzo Interessato • • Le Terze parti coinvolte nei processi, quali − le Local RA esterne (par. 1.3.3.4) − i fornitori di servizi / prodotti − i fornitori dei servizi logistici (server farm) • • Eventuali altri QTSP con cui sussistono rapporti di collaborazione Analoga comunicazione sarà resa disponibile sul sito del QTSP INTESA - xxx.xxxxxx.xx. I titolari dei certificati saranno anche avvisati della prevista revoca del certificato di firma / sigillo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).