Autorità di Vigilanza Clausole campione

Autorità di Vigilanza. Banca d’Italia Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Tel. 0000 0000000 PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Consob Xxx X.X. Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx Tel. 0000 0000000 PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Autorità di Vigilanza. La Compagnia è soggetta a vigilanza da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), responsabile della vigilanza finanziaria dell’impresa.
Autorità di Vigilanza. 1. In ognuna delle parti l’attuazione del presente Accordo è soggetta alla vigilanza di un’autorità indipendente. Quest’ultima è competente per ricevere reclami o ricorsi circa l’applicazione del presente Accordo. Essa agirà in modo rapido ed efficace. 2. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo tale autorità avrà an- che la competenza per avviare una procedura o intentare azioni amministrative o giudiziarie nei confronti degli enti interessati in caso di violazione del presente Ac- cordo nel quadro della procedura di aggiudicazione di un appalto.
Autorità di Vigilanza. 1 Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA330, il Consi- glio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell’attuazione dell’assicurazione allo scopo di garantire un’applica- zione unitaria. Inoltre, può autorizzare l’ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.331 2 I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle pre- scrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale. 3 Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l’amministrazione a un commis- sario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell’articolo 60. 4 Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio fede- rale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conforme- mente all’articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati. 5 Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.332 328 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205). 329 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 330 RS 830.1 331 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 332 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Autorità di Vigilanza. Per AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia, l’autorità incaricata della vigilanza è l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx. L’autorità competente per AmTrust International Underwriters DAC è la Central Bank of Ireland.
Autorità di Vigilanza. Un Garante Privacy o altro ente istituito ai sensi della Normativa in Materia di Protezione dei Dati in qualsiasi giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al trattamento e al controllo di Informazioni Riservate. Per Autorità di Xxxxxxxxx si intende inoltre ogni altro ente di vigilanza che imponga all’Assicurato l’assolvimento di un obbligo in relazione alla Normativa in Materia di Protezione dei Dati.
Autorità di Vigilanza. 1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. 2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. 3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa. 4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario. 5. L’ordinamento dell’ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Autorità di Vigilanza. L’organismo di vigilanza della società AGA International è l’Autorité de Contrôle Xxxxxxxxxx, 00 xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Autorità di Vigilanza. 1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
Autorità di Vigilanza. L’Autorità di Xxxxxxxxx responsabile della supervisione circa i requisiti patrimoniali e organizzativi della Compagnia è IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00187 – Roma (xxx.xxxxx.xx; tel +39.06.42.133.1). Il Gruppo CNP Assurances, a cui la Compagnia appartiene, è invece vigilato da ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), con sede in Xxxxx xx Xxxxxxxx 0, XX 00000 – 00000 Xxxxx Cedex 09 – Parigi, Francia (xxx.xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; tel +00.00.00.00.00.00).