Periodo di preavviso. Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del lavoratore e accordo tra le Parti. La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso di cui al presente articolo, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo di retribuzione mensile normale che sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva, quando non dovuta al lavoratore, sarà utile agli effetti del computo del T.F.R. I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti contraenti, dovranno essere le seguenti: - 3 mensilità di retribuzione se il lavoratore ha un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi; - 2 mensilità di retribuzione se il lavoratore ha un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi; - 1 mensilità di retribuzione se il lavoratore è assunto con la qualifica di praticante.
Periodo di preavviso. I termini di preavviso, calcolati in giornate di calendario per ambedue le parti contraenti sono: Qualifica/Anzianità – 5 anni +5 – 10 anni + 10 anni Quadri 75 120 180 I Livello 60 90 150 II Livello 45 75 120 III Livello 30 60 90 IV Livello 30 45 60 X Xxxxxxx 00 00 00 XX Livello 15 20 30
Periodo di preavviso. 1. Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia nazionale, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.
Periodo di preavviso. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Periodo di preavviso. Il recesso dal rapporto di lavoro dovrà essere comunicato secondo le modalità previste dalla legge.
Periodo di preavviso. Preavviso per dimissioni
Periodo di preavviso. Il recesso dal rapporto di lavoro, salvo i casi di cui alle lett. b) e d) dell’art. 72, nonché di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, dovrà essere comunicato per iscritto con un periodo di preavviso pari, per ciascun livello di inquadramento, ai corrispondenti periodi di prova di cui all’art. 20 del presente CCNL. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data di comunicazione del recesso. Durante il periodo di preavviso lavorato il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore che lo richieda permessi non retribuiti per la ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto, lo stesso, anche se sostituito dalla relativa indennità, viene computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto, se prevista dal regime regolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato.
Periodo di preavviso. Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi previsti dal presente contratto, salvo che per giusta causa, ai lavoratori spetta un periodo di preavviso pari, per ciascuna categoria di inquadramento, ai corrispondenti periodi di prova. Le parti possono concordare una diversa durata del periodo di preavviso. I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data di comunicazione del recesso. Durante il periodo di preavviso lavorato, l’Ente è tenuto a concedere al lavoratore, che lo richiede, brevi permessi non retribuiti per la ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto questo, anche se sostituito dall’indennità relativa, viene computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Periodo di preavviso. La notifica del recesso deve essere ricevuta dall’altra parte contrattuale entro un mese dopo la conclusione delle operazioni di liquidazione dell’indennizzo per l’evento assicurato.
Periodo di preavviso. Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere sempre comunicato per iscritto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi elencati all'art. 70, esclusa la previsione di cui alla lettera b), ai lavoratori spetta un periodo di preavviso pari, per ciascun livello di inquadramento, ai corrispondenti periodi di prova di cui all'art. 21 del presente c.c.n.l. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data di comunicazione del recesso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso, deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 cod. civ., così come modificato dalla legge n. 297/1982. Durante il periodo di preavviso lavorato, l'azienda è tenuta a concedere al lavoratore, che lo richiede, permessi non retribuiti per la ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto, questo, anche se sostituito dall'indennità relativa, viene computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.