Classi di quote e destinazione dei proventi Clausole campione

Classi di quote e destinazione dei proventi. Per il fondo di investimento possono essere emesse quote di distribuzione e/o quote di capitalizzazione con trattenuta per l’imposta sul reddito da capitale e/o quote di capitalizzazione senza trattenuta per l’imposta sul reddito da capitale. Per questo fondo di investimento possono essere emesse diverse classi di quote. La composizione della classe di quote nonché l’emissione di quote di una classe è a discrezione della società di gestione. - Destinazione dei proventi delle quote di distribuzione (quote a distribuzione) Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell’esercizio (interessi e dividendi) possono essere distribuiti a discrezione della società di gestione. La distribuzione può avvenire tenendo in considerazione gli interessi dei titolari di quote. Anche la distribuzione dei proventi derivati dalla cessione di valori patrimoniali del fondo di investimento, inclusi i diritti di opzione, è a discrezione della società di gestione. Sono consentite la distribuzione dalla consistenza del fondo e distribuzioni intermedie. A seguito di distribuzioni, il patrimonio del fondo non può in nessun caso registrare un valore inferiore al valore minimo per un recesso indicato nella legge. Gli importi devono essere distribuiti ai titolari delle quote di distribuzione a partire dal 15 luglio dell’esercizio successivo, il resto viene portato a nuovo. In ogni caso a partire dal 15 luglio deve avvenire il pagamento dell’importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento che deve essere eventualmente utilizzato a copertura di un obbligo di pagamento dell’imposta sul reddito da capitale spettante alle presunte distribuzioni delle quote del fondo, salvo che la società di gestione garantisca, fornendo le relative prove degli organismi depositari, che le quote del fondo al momento del pagamento sono detenute solo da titolari di quote non soggetti alle imposte nazionali sul reddito o sulle società, o per i quali valgono le condizioni per l’esenzione ai sensi dell’art. 94 della legge sull’imposta sul reddito o per l’esenzione dall’imposta sul reddito da capitale. - Destinazione dei proventi delle quote di capitalizzazione con trattenuta per l’imposta sul Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell’esercizio non vengono distribuiti. In caso di quote di capitalizzazione a partire dal 15 luglio deve avvenire il pagamento dell’importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento che deve essere eventualmente utilizzato...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).