Classificazione del personale e minimi tabellari orari Clausole campione

Classificazione del personale e minimi tabellari orari. Il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è inquadrato, agli esclusivi effetti economici, nella scala classificatoria unica di cui all'art. 5 - Parte I del presente contratto: − capo macchinista e capo elettricista livello 3° − macchinisti, elettricisti e/o fonici, cassieri e prime sarte livello 5° − collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte livello 6° − maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba livello 7° − per collaboratori di palcoscenico si intendono tutti i lavoratori che prestano la loro attività per lo spettacolo in palcoscenico alle dipendenze del direttore di scena della compagnia, il quale provvederà ad affidare loro tutti i compiti che riterrà più opportuni in relazione alle diverse necessità, senza distinzione di ruoli, per l'effettuazione dello spettacolo e le operazioni pre e post spettacolo (ad esclusione del montaggio e dello smontaggio). Resta inteso che per il personale inquadrato nel livello 7° non opera la dichiarazione a verbale n. 3 di cui all'art. 5 - Parte I del presente contratto. − I macchinisti, gli elettricisti e/o fonici, i cassieri e le prime sarte assunti a termine per l'intera durata della stagione teatrale per 4 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi effetti economici, nel livello 4° della scala classificatoria di cui all'art. 5 - Parte I del presente contratto a decorrere dalla quinta assunzione consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale. Agli effetti di cui sopra saranno considerati unicamente i periodi lavorativi prestati con contratti a termine di durata pari all'intera stagione teatrale a partire dalla stagione 2002/2003.
Classificazione del personale e minimi tabellari orari. Il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è inquadrato, agli esclusivi effetti economici, nella scala classificatoria unica di cui all’art. 5 – Parte I del presente contratto. - Livello 3: macchinisti, elettricisti e/o fonici e prime sarte dopo due stagioni consecutive; - Livello 4: macchinisti - elettricisti e/o fonici e prime sarte di prima assunzione ; cassieri dopo due stagioni consecutive - Livello 5: cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive; - Livello 6: collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione; - Livello 7: maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba. • Per collaboratori di palcoscenico si intendono tutti i lavoratori che prestano la loro attività per lo spettacolo in palcoscenico alle dipendenze del direttore di scena della compagnia, il quale provvederà ad affidare loro tutti i compiti che riterrà più opportuni in relazione alle diverse necessità, senza distinzione di ruoli, per l’effettuazione dello spettacolo e le operazioni pre e post spettacolo; • I macchinisti, gli elettricisti e/o fonici e le prime sarte assunti a termine per l’intera durata della stagione teatrale per 2 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi effetti economici, nel livello 3° della scala classificatoria di cui all’art. 5 – parte I del presente contratto a decorrere dalla terza assunzione consecutiva a tempo determinato per l’intera durata della stagione teatrale. • i cassieri assunti a termine per l’intera durata della stagione teatrale per 2 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi effetti economici, nel livello 4° della scala classificatoria di cui all’art. 5 – parte I del presente contratto a decorrere dalla terza assunzione consecutiva a tempo determinato per l’intera durata della stagione teatrale. • collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte assunti a termine per l’intera durata della stagione teatrale per 2 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi effetti economici, nel livello 5° della scala classificatoria di cui all’art. 5 – parte I del presente contratto a decorrere dalla terza assunzione consecutiva a tempo determinato per l’intera durata della stagione teatrale. Agli effetti di cui sopra saranno considerati unicamente i periodi lavorativi prestati con contratti a termine di durata pari all’intera stagione teatrale a partire della stagione 2002/2003 • Nella colonna 1° è riportata la pa...

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.