CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- vi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do non superiore a tre mesi. Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- ta, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profi- li professionali,come risultano indicati dalla classificazione del personale riportata nella parte spe- ciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto. Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qua- lifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni Territoriali unitamente alle RSA/RSU ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.
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CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesi. AREA “A” Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA “B” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA ”C” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gonosvolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- taattribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione applicazione del presente CCNL. AREA “D” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profi- li professionali,come risultano indicati dalla classificazione del personale riportata nella parte spe- ciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto. Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qua- lifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni Territoriali unitamente alle RSA/RSU ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente appro- priatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi esem- plificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorioclassifi- catorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesi. Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgonosvolgo- no, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono svolgo- no importanti mansioni specialisti- che specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento inquadra- mento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti defi- niti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze co- noscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gonosvolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- taattribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevuteri- cevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profi- li profili professionali,, come risultano indicati dalla classificazione del personale riportata nella parte spe- ciale speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto. Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qua- lifiche qualifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni Territoriali unitamente alle RSA/RSU ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.
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CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesi. AREA “A” Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 (ex QA) e A2A2 (ex QB), le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA “B” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 (ex 1° liv) e B2B2 (ex 2° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA ”C” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gonosvolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- taattribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1C1 (ex 3° liv), C2 (ex 4° liv) e C3C3 (ex 5° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione applicazione del presente CCNL. AREA “D” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 (ex 6s e D26° liv) e D2 (ex 7° liv), le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profi- li professionali,come risultano indicati dalla classificazione del personale riportata nella parte spe- ciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto. Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qua- lifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni Territoriali unitamente alle RSA/RSU ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesimesi1. Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di AREA “Quadro” che, pur non appartenen- do alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- ta, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profi- li professionali,come risultano indicati dalla classificazione del personale riportata nella parte spe- ciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto. Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qua- lifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni Territoriali unitamente alle RSA/RSU ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.A”
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica