CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- vi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do non superiore a tre mesi. Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- ta, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesimesi1. Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di AREA “Quadro” che, pur non appartenen- do alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- ta, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.A”
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CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesi. AREA “A” Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 (ex QA) e A2A2 (ex QB), le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA “B” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 (ex 1° liv) e B2B2 (ex 2° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA ”C” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gonosvolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- taattribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1C1 (ex 3° liv), C2 (ex 4° liv) e C3C3 (ex 5° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione applicazione del presente CCNL. AREA “D” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 (ex 6s e D26° liv) e D2 (ex 7° liv), le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
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CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesi. AREA “A” Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA “B” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialisti- che specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA ”C” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gonosvolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- taattribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione applicazione del presente CCNL. AREA “D” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
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CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispon- dente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente appro- priatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, affe- renti afferenti ai diversi settori produttivi. Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che ven- gono vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009. In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui profes- sionalità professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi esem- plificativi e non esausti- viesaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili pro- fessionali professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito. La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area. Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansio- ne mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria. Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classificatorioclassifi- catorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon- denti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispon- dente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un perio- do periodo non superiore a tre mesi. Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integra- zioniintegrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenen- do appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestiona- li gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite cono- scenze conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgonosvolgo- no, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono svolgo- no importanti mansioni specialisti- che specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento inquadra- mento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti defi- niti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze co- noscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svol- gonosvolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribui- taattribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applica- zione applicazione del presente CCNL. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevuteri- cevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui decla- ratorie declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
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