Common use of Clausola di stabilizzazione Clause in Contracts

Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto

Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1)) primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo rinnovo, che superi il termine di 24 mesi mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% 20 per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedentenei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, 21 comma 1 del D.Lgs d.lgs. 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente L’impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., congiuntamente alle R.S.U.RSU, o in mancanza alle R.S.A. RSA o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 9 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno. Sarà comunque attivabile un numero di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per impresa. Sono esenti da limitazione quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo rinnovo, che superi il termine di 24 mesi mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedentenei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs D.Lgs. n. 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente L'impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., OO.SS. congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XXOO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1)) primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo rinnovo, che superi il termine di 24 mesi mesi, non è e esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedentenei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs D.Lgs. 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente determinato L'impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Delle Cooperative, Consorzi E Societa’ Consortili Del Settore Servizi Alla Persona