Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo rinnovo, che superi il termine di 24 mesi mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedentenei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs D.Lgs. n. 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente L'impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., OO.SS. congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XXOO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo rinnovo, che superi il termine di 24 mesi mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedentenei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs D.Lgs. n. 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente L'impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., . congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1)) primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo rinnovo, che superi il termine di 24 mesi mesi, non è e esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedentenei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs D.Lgs. 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente determinato L'impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1)) primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo rinnovo, che superi il termine di 24 mesi mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% 20 per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedentenei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, 21 comma 1 del D.Lgs d.lgs. 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente L’impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., congiuntamente alle R.S.U.RSU, o in mancanza alle R.S.A. RSA o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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