Clausola penale. L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario: • addebito della penale nella misura di 0,15% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa; • addebito degli eventuali danni; • addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, XXX xxxxxxx. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
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Clausola penale. L’Ente del SSR L’Azienda responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Enteall’Azienda, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà si riserva l’applicazione le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatariocontestazione: • - addebito della penale nella misura di 0,150,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa; • - addebito degli eventuali danni; • - addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa; - addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, XXX xxxxxxx. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR delle Aziende e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionaleall’Azienda, per qualsiasi motivo, l’ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, qualora richiesto.
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Clausola penale. L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario: • - addebito della penale nella misura di 0,150,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa; • - addebito degli eventuali danni; • - addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa. - addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, XXX xxxxxxx. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’ARCS l’EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
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Clausola penale. L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario: • addebito della penale nella misura di 0,150,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusaXXX xxxxxxx; • addebito degli eventuali danni; • addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa. • addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, XXX xxxxxxx. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
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