Consegna e spedizione Clausole campione

Consegna e spedizione. Salvo pattuizione contraria, tutte le vendite di ASE srl si intendono effettuate in x.xx assegnato, con corriere del cliente, a carico del cliente. Xxx xxx, non sara' responsabile di ogni disguido avvenuto dopo il ritiro della merce da parte del corriere convenzionato suggerito dal cliente. Ai sensi del D.Lgs 22 maggio 1999, n.185 (contratti conclusi a distanza), la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, per cui la ASE srl non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti e/o ammanchi totali o parziali. Il rischio del danno o della perdita del prodotto passa a carico del destinatario al momento della spedizione del bene (consegna del pacco al Corriere incaricato del successivo recapito al Cliente). La merce è spedita assicurata solo se espressamente richiesto dal Cliente, ovviamente con un addebito del sovrapprezzo relativo al servizio. E’ importante che il Cliente, al ricevimento della merce, verifichi che: · il numero dei colli in consegna corrisponda a quello indicato nel documento che li accompagna; · la merce corrisponda a quanto effettivamente indicato nel documento che li accompagna; · l’imballo risulti integro, non danneggiato né bagnato o comunque alterato o manomesso, anche nei materiali/sigilli di chiusura (nastro adesivo, reggette...). Gli eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli, così come gli eventuali ritardi nella consegna, devono essere immediatamente contestati al Corriere che effettua la consegna, apponendo la dicitura "ritiro con riserva per mancanza e/o danneggiamento di n°... colli" sull’apposito documento accompagnatorio e confermati per e- mail alla ASE srl, entro sette giorni solari. Pur in presenza di imballo integro, la merce dovrà essere verificata entro sette giorni solari dal ricevimento. Eventuali danni occulti dovranno essere segnalati entro sette giorni solari alla ASE srl. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini e/o tramite diversi mezzi da quanto sopra segnalato, non sarà presa in considerazione. Di ogni dichiarazione il Cliente si assume la piena responsabilità. Una volta firmato il documento del Corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnatogli ed il numero dei colli ricevuti. Eventuali reclami o contestazioni sui Prodotti oggetto della vendita, non danno diritto al Cliente di sospendere, o comunque ritardare, i pagamenti.
Consegna e spedizione. Per l’impresa esecutrice che provvede al ritiro delle materie prime da lavorare presso la sede del committente o presso una sede diversa ubicata all’interno dell’area tessile pratese, non è previsto in via generale alcun compenso suppletivo per detto ritiro. Analoga procedura avviene di norma per la riconsegna delle merci lavorate. Qualora il committente sia ubicato al di fuori dell’area tessile pratese, questi provvede autonomamente alla consegna e al ritiro delle merci poi lavorate.
Consegna e spedizione. 4.1. Salvo patto scritto contrario, la merce è normalmente venduta franco magazzino del Venditore e dovrà essere ritirata dall'acquirente, e/o da un terzo da questi specificatamente incaricato, entro e non oltre 10 giorni dall’invio dell’avviso di merce pronta. È onere del Cliente comunicare tempestivamente al Venditore il nominativo del vettore eventualmente incaricato del ritiro della merce. 4.2. Qualora la merce dovesse essere spedita all'acquirente perché specificatamente richiesto dal medesimo tale operazione sarà sempre effettuata con rischio e costi a carico di quest'ultimo, anche nel caso di vendita franco destino. Nessuna responsabilità potrà dunque essere addebitata al Venditore per danni subiti dalla merce durante il trasporto. 20 22 LIS TINO / PRICE LIS T 4.3. Nell’ipotesi in cui l’acquirente non dovesse provvedere al ritiro della merce nel termine indicato al precedente punto 4.1, ovvero non dovesse tempestivamente comunicare istruzioni scritte relative alle modalità preferite di spedizione, il Venditore si considererà libero di effettuare la consegna nel modo ritenuto più opportuno con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità e con costi ad esclusivo carico dell’ac- quirente. ln ogni caso il Venditore avrà diritto di procedere alla fatturazione dei prodotti ordinati, nonché facoltà di richiedere all'acquirente, a titolo di risarcimento dei danni, i costi relativi all'immagazzinamento, al deposito ed alla custodia della merce. 4.4. Dal momento della consegna i rischi, le spese di custodia e/o di manutenzione e/o di assicurazione si trasferiscono all’acquirente, con liberazione totale del Venditore. 4.5. La stipulazione di eventuali polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dal trasporto è rimessa alla libera determinazione dell’acquirente che sopporterà anche i relativi costi.
Consegna e spedizione a) Salvo pattuizione contraria e solo in casi eccezionali, tutte le vendite di Starday si intendono effettuate Porto Franco con addebito in fattura e utilizzando lo/gli spedizioniere/i convenzionato/i con Starday. Quest’ultima compirà ogni ragionevole sforzo per rispettare i tempi di spedizione e di consegna come concordati, secondo le richieste del Cliente. b) Eventuali reclami o contestazioni sui Prodotti oggetto della vendita, non danno diritto al Cliente di sospendere, o comunque ritardare, i pagamenti. c) Il Cliente si impegna a non rivendere i Prodotti oggetto del presente accordo ai Clienti ed ai Soggetti menzionati nel TDO (Table of Denial Orders).
Consegna e spedizione. 4.1 SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di scegliere la modalità di spedizione. La spedizione avviene dalla fabbrica oppure dal centro di distribuzione. 4.2 Sono ammesse spedizioni parziali, salvo diverso accordo scritto.
Consegna e spedizione. I filati si intendono normalmente venduti franco destino, con la consegna effettiva della merce direttamente al compratore ovvero allo spedizioniere quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore. Nel caso in cui essi siano venduti franco fabbrica, la consegna ha luogo con la messa a disposizione della merce presso il venditore, comunicata dal compratore mediante telegramma, fax, e-mail o lettera raccomandata, seguiti dall’invio del compratore della fattura e di una distinta delle merci atta ad identificarle. Nel caso di vendita franco fabbrica il compratore è tenuto a dare precise disposizioni in merito alla spedizione, indicando il vettore o lo spedizioniere che deve provvedervi, oltre che a prendere precisi accordi in materia assicurativa, che tutelino la merce viaggiante.

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  • Consegna Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.