Clausola risolutiva espressa e recesso. Alla terza contestazione scritta nell'anno solare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. AMT si riserva la medesima facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'Impresa appaltatrice, nei seguenti casi: • Negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta e regolare esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio; • Arbitraria sospensione/interruzione del servizio; • Mancato rispetto delle norme di sicurezza; • Mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il personale di vigilanza e di pulizia (CCNL, oneri previdenziali, assistenziali e retributivi), anche tenuto conto che il costo del lavoro – ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016 – non può essere inferiore al CCNL di categoria applicato dall’impresa concorrente ai propri dipendenti; • Mancata costituzione, validità e efficacia della polizza R.C., negli esatti termini di cui sopra; • Cessione di contratto; • Mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata esclusa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo; • Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; • Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge; • Frode dell’appaltatore. L'Amministrazione potrà, comunque, chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 c.c. L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 nei casi specificamente indicati dal Contratto, nonché ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio di giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione definitiva prevista, che resterà incamerata da AMT, fatto salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi di conseguenza. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata A/R nei casi indicati specificamente dal Contratto, nonché nei seguenti casi: - allorché il Appaltatore fallisca o divenga insolvente; ovverosia sottoposto ad un provvedimento cautelare di sequestro; sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o di un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; - entri in liquidazione volontaria; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; - allorché taluno dei componenti l'organo amministrativo o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimoni, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi, ma ritualmente contestati dall'Amministrazione. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore ha diritto al pagamento da parte di AMT dei corrispettivi relativi alle sole attività già effettuate a regola d’arte sino alla data di efficacia del recesso – da documentarsi con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 5 -, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
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Clausola risolutiva espressa e recesso. Alla terza contestazione scritta nell'anno solareCiascuna Parte ha diritto di recedere dal Contratto, l'Amministrazione in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi all’indirizzo dell’altra Parte come definito all’Articolo 11, qualora, in capo a quest’ultima, si riserva verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: • messa in liquidazione, insolvenza, proposizione di istanze per la facoltà sottoposizione a procedure concorsuali o procedure ad esse assimilabili, inclusa l’amministrazione controllata, proposizione di risolvere proposte per la riorganizzazione della propria esposizione debitoria o di moratorie; • venire meno, anche temporaneamente ed anche per effetto di provvedimenti giudiziari o dell’autorità di vigilanza, delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento della propria attività e/o dell’attività oggetto del Contratto; • impossibilità di eseguire alcuna delle attività previste dal Contratto in conseguenza di provvedimenti/limitazioni legislative o regolamentari ovvero di Pubbliche Autorità. Oltre ai casi ordinariamente previsti dal Codice Civile il contrattoCliente potrà dichiarare, ai sensi dell'artdell’art. 1456 c.c.. AMT cod. civ., la risoluzione di diritto del Contratto medesimo a mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi all’indirizzo di BBBell indicato nell’articolo 11 ovvero a mezzo PEC qualora si riserva la medesima facoltàverifichi anche un solo mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2. Oltre ai casi ordinariamente previsti dal Codice Civile BBBell potrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 1456 c.ccod. civ., la risoluzione di diritto del Contratto medesimo a tutto rischio e danno dell'Impresa appaltatrice, nei seguenti casi: • Negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta e regolare esecuzione del contratto mezzo di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio; • Arbitraria sospensione/interruzione del servizio; • Mancato raccomandata a.r. da inviarsi all’indirizzo della società Cliente indicato nell’articolo 11 ovvero a mezzo PEC qualora si verifichi anche un solo mancato rispetto delle norme di sicurezza; • Mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il personale di vigilanza e di pulizia (CCNL, oneri previdenziali, assistenziali e retributivi), anche tenuto conto che il costo del lavoro – ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016 – non può essere inferiore al CCNL di categoria applicato dall’impresa concorrente ai propri dipendenti; • Mancata costituzione, validità e efficacia della polizza R.C., negli esatti termini di cui sopra; • Cessione di contratto; • Mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata esclusa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo; • Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; • Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge; • Frode dell’appaltatore. L'Amministrazione potrà, comunque, chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 c.c. L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 nei casi specificamente indicati dal Contratto, nonché ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio di giudizio per taluno dei delitti prescrizioni di cui agli artt. 3175 e 8 e/o la mancata corresponsione dei corrispettivi di cui all’art. 8; in entrambi i casi solo all’esito del secondo sollecito rimasto inevaso da parte di Cliente. Il Contratto si intenderà senz’altro risolto nel momento in cui la raccomandata a.r. inviata da una Parte avrà raggiunto l’indirizzo dell’altra ovvero al momento dell’intervenuta consegna del relativo messaggio di Posta Elettronica Certificata. Fermo quanto previsto nei precedenti commi, 318l’inadempimento di una Parte, 319che non ricada nelle ipotesi dell’art. 1455 cod. civ., 319-bisabilita l’altra ad inviare apposita diffida ad adempiere, 319-ter, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.pa mezzo di lettera raccomandata a.r. da trasmettersi all’indirizzo indicato nell’art. 11 ovvero a mezzo PEC. In tale caso trova applicazione la norma dell’art. 1454 cod. civ. In tutti i casi di risoluzionerisoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione definitiva prevista, che resterà incamerata da AMT, è fatto salvo il diritto delle Parti di richiedere il risarcimento di ulteriori e maggiori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi di conseguenza. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata A/R nei casi indicati specificamente dal Contratto, nonché nei seguenti casi: - allorché il Appaltatore fallisca o divenga insolvente; ovverosia sottoposto ad un provvedimento cautelare di sequestro; sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o di un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; - entri in liquidazione volontaria; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; - allorché taluno dei componenti l'organo amministrativo o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimoni, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi, ma ritualmente contestati dall'Amministrazione. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore ha diritto al pagamento da parte di AMT dei corrispettivi relativi alle sole attività già effettuate a regola d’arte sino alla data di efficacia del recesso – da documentarsi con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 5 -, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civdanni.
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Samples: Contratto Di Servizio in Outsourcing Di Conservazione a Norma Dei Documenti
Clausola risolutiva espressa e recesso. Alla terza contestazione scritta nell'anno solareAi sensi dell’art. 1456 c.c. il Committente potrà risolvere il contratto con provvedimento motivato, l'Amministrazione previa comunicazione al Fornitore del procedimento stesso con lettera raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi: ▪ ritardo non giustificato delle forniture/prestazioni oggetto del contratto; ▪ dichiarazione di stato fallimentare o di insolvenza o richiesta di concordato giudiziale o extragiudiziale; ▪ violazione della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o per sinistro avvenuto per mancato rispetto da parte dell’Fornitore delle condizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008; ▪ violazione degli obblighi previsti per la prevenzione del fenomeno mafioso; ▪ gravi inadempienze tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 c.p.) e in particolare, l’espletamento del servizio con modalità e caratteristiche diverse da quelle, essenziali, accettate in sede di gara; ▪ mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. ▪ mancato rispetto dei principi contenuti nel "Codice etico” e nel “L’impegno al rispetto principi etici attinenti alla responsabilità sociale d’impresa” come riportati nella registrazione al portale fornitori all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx ▪ risulti inadempiente alle disposizioni del Referente designato dal Committente per l’esecuzione riguardo ai tempi e alle prestazioni dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ▪ palesi una manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella prestazione richiesta; ▪ sospenda la prestazione o ometta di riprenderla senza giustificato motivo; ▪ rallenti l’esecuzione della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la prestazione stessa nei termini previsti dal contratto; ▪ ponga in essere un subappalto abusivo, un’associazione in partecipazione, una cessione anche parziale del contratto o una violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ▪ non assicuri la rispondenza della prestazione alle specifiche di contratto. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti per la prestazione dei servizi, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa delle inadempienze e dei ritardi. Il Committente si riserva di differire il pagamento del saldo dovuto in base alle forniture effettuate, sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. AMT si riserva la medesima facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'Impresa appaltatrice, nei seguenti casi: • Negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta e regolare esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio; • Arbitraria sospensione/interruzione del servizio; • Mancato rispetto delle norme di sicurezza; • Mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il personale di vigilanza e di pulizia (CCNL, oneri previdenziali, assistenziali e retributivi), anche tenuto conto che il costo del lavoro – ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016 – non può essere inferiore al CCNL di categoria applicato dall’impresa concorrente ai propri dipendenti; • Mancata costituzione, validità e efficacia della polizza R.C., negli esatti termini di cui sopra; • Cessione di contratto; • Mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata esclusa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo; • Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; • Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge; • Frode dell’appaltatore. L'Amministrazione potrà, comunque, chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 c.c. L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 nei casi specificamente indicati dal Contratto, nonché ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio di giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione definitiva prevista, che resterà incamerata da AMT, fatto salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi di conseguenza. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata A/R nei casi indicati specificamente dal Contratto, nonché nei seguenti casi: - allorché . All’Appaltatore sarà riconosciuto il Appaltatore fallisca o divenga insolvente; ovverosia sottoposto ad un provvedimento cautelare di sequestro; sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o di un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; - entri in liquidazione volontaria; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; - allorché taluno dei componenti l'organo amministrativo o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimoni, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi, ma ritualmente contestati dall'Amministrazione. Nelle ipotesi di recesso di cui valore della prestazione eseguita fino al precedente comma 1, il Prestatore ha diritto al pagamento momento della comunicazione da parte del Committente e delle eventuali prestazioni non interrompibili. Sarà altresì riconosciuto all’Appaltatore il valore delle prestazioni eventualmente impegnate con subappaltatori o subfornitori a condizione che sia documentato un impegno non revocabile o pagamenti già effettuati. Il Committente comunicherà la volontà di AMT dei corrispettivi relativi alle sole attività già effettuate a regola d’arte sino alla data di efficacia del recesso – da documentarsi con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 5 -, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civrecedere tramite PEC.
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Samples: Condizioni Contrattuali Generali
Clausola risolutiva espressa e recesso. Alla terza contestazione scritta nell'anno solare, l'Amministrazione L’Ente Committente si riserva la facoltà di risolvere il procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. AMT si riserva la medesima facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.cdell’art.1456 Cod.Civ., a tutto rischio e danno dell'Impresa appaltatriceanche senza previa costituzione in mora, nei seguenti casicasi : • Negligente esecuzione ▪ subappalto non autorizzato ; ▪ totale e/o parziale cessione del servizio contratto ; ▪ fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art.186-bis del X.X. 00 marzo 1942 n.267, in cui sia incorso il Concessionario ; ▪ inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione previdenziale e assistenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabili ; ▪ applicazione di un numero superiore a 3 (tre) penali nella successione temporale indicata al successivo art.18 del presente capitolato ; ▪ applicazione di un numero di penali, a prescindere dalla successione temporale del punto precedente, per un importo superiore al 10 (dieci) % dell’importo contrattuale ; ▪ mancato rispetto degli obblighi derivanti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013, dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Sciacca” adottato dall’Ente con Delibera di Giunta Comunale n.249/2013, nonché dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” (Delibera di Giunta Comunale n.18/2019), e meglio specificati nel successivo art.23. ▪ accertamento da parte degli Organi preposti del mancato possesso o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente di violazione di qualunque autorizzazione e/o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all’attività svolta ; ▪ mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la corretta e regolare esecuzione piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente capitolato. L’effetto risolutorio opererà nel momento in cui il Concessionario riceverà la comunicazione dell’Ente di volersi avvalere della presente clausola. In tali eventualità l’Ente avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all’affidamento a terzi del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di appalto cui agli articoli 1453 e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio; • Arbitraria sospensione/interruzione seguenti del servizio; • Mancato rispetto delle norme di sicurezza; • Mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il personale di vigilanza e di pulizia (CCNL, oneri previdenziali, assistenziali e retributivi), anche tenuto conto che il costo del lavoro – ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016 – non può essere inferiore al CCNL di categoria applicato dall’impresa concorrente ai propri dipendenti; • Mancata costituzione, validità e efficacia della polizza R.C., negli esatti termini di cui sopra; • Cessione di contratto; • Mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata esclusa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo; • Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; • Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge; • Frode dell’appaltatore. L'Amministrazione potrà, comunque, chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 c.c. L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 nei casi specificamente indicati dal ContrattoCodice Civile, nonché ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio di giudizio per taluno dei delitti le disposizioni di cui agli artt. 317134, 318135 e 136 del D.Lgs. n.50/2016. Fermo restando quanto previsto al precedente art.2, 319per i primi sei mesi di vigenza del contratto, 319-bisl’Ente, 319-terin caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione definitiva prevista, che resterà incamerata da AMT, fatto salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi di conseguenza. L'Amministrazione si riserva il diritto la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto presente contratto, in qualsiasi ogni momento, con preavviso scritto di almeno 15 30 (trenta) giorni, da comunicarsi mediante inviarsi a mezzo raccomandata A/R nei casi indicati specificamente dal ContrattoA.R. o tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso, nonché nei seguenti casi: - allorché il Appaltatore fallisca o divenga insolvente; ovverosia sottoposto ad un provvedimento cautelare di sequestro; sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o di un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; - entri in liquidazione volontaria; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; - allorché taluno dei componenti l'organo amministrativo o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimoni, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi, ma ritualmente contestati dall'Amministrazione. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di AMT a trattare direttamente l’incasso dei corrispettivi relativi alle sole attività già effettuate a regola d’arte sino alla data di efficacia del recesso – da documentarsi con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 5 -, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso crediti dalle Compagnie assicurative e/o indennizzo e/o rimborsodanneggianti relativi ai servizi prestati, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codpurché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. civE' escluso ogni ulteriore compenso.
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Samples: Disciplinare Di Gara