CLAUSOLE CONTRATTUALI. La Banca comunica espressamente per iscritto al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. • Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e rischi reputazionali, GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori e/o Procuratori muniti di poteri o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e quest’ultima non vi abbia posto rimedio. • Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Interbanca S.p.A, Coxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx x via fax al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente. La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a: (i) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”. (ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione da parte della Banca. L’istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca, inviandole copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trenta
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Samples: Financial Services Agreement
CLAUSOLE CONTRATTUALI. La Banca comunica espressamente per iscritto al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. • Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e rischi reputazionali, GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori e/o Procuratori muniti di poteri o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e quest’ultima non vi abbia posto rimedio. • Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Interbanca S.p.A, Coxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx x o via fax al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente. La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:
(i) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione da parte della Banca. L’istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca, inviandole copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trenta
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CLAUSOLE CONTRATTUALI. La Banca comunica espressamente Qualora sia prevista la compresenza di Subappaltatori il coordinamento di questi verrà principalmente effettuato dall'Impresa Appaltatrice ai sensi e per iscritto al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, come previsto dall'art.118 gli effetti dell’Art.26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. • Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” ovvero per i contratti diversi dai precedenti, in particolare quelli relativi alle attività elencate nell’Allegato X di cui all’Art.89 co.1 let.a del Decreto. In ogni caso i Subappaltatori e rischi reputazionalile Imprese Esecutrici sono tenuti ad elaborare e presentare ciascuno un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che verrà allegato al presente PSC e ne costituirà parte integrante. Detti POS dovranno sempre e comunque essere verificati dal CSE che, GE Capital Interbanca S.p.A. se ne potrà recedere dal contratto chiedere la modifica per le parti che dovesse ritenere non coerenti con il presente PSC; per tali modifiche ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori Subappaltatori e/o Procuratori muniti Imprese Esecutrici non sarà a dovuto alcun rimborso o compenso. La trasmissione del POS dovrà essere accompagnata dallo specifico Mod.D controfirmato dal CSE e dall’Impresa. Le richieste elencate di poteri seguito, delle quali l'impresa appaltatrice risulta essere la principale destinataria, dovranno a loro volta essere rigirate dalla stessa alle altre eventuali ditte presenti in cantiere a qualsiasi titolo e le relative risposte dovranno essere fornite in copia al CSE prima dell'inizio attività di ciascuna impresa:
1. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al Committente) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) di:
a. copia del certificato dell'iscrizione alla CCIAA;
b. copia della comunicazione all'Organo di Vigilanza del nominativo del RSPP (con attestazione di ricevimento);
2. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa affidataria) di:
a. copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro qualora il RSPP sia lo stesso Datore di Lavoro se la nomina è successiva al 31/12/96;
b. copia della dichiarazione nella quale si attestano I compiti svolti in materia di prevenzione e protezione, il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti e il curriculum professionale, qualora il RSPP non sia il Datore di Lavoro (ovvero la dichiarazione allegata alla nomina del RSPP stesso trasmessa all'Organo di Xxxxxxxxx);
3. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) di:
a. copia dell'avvenuta comunicazione ai lavoratori del loro diritto a nominare un RLS;
b. copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per RLS;
4. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al Committente) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della lettera di designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio e presenti in cantiere;
5. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di prevenzione incendi ed evacuazione per gli addetti designati e presenti in cantiere;
6. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della lettera di designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
7. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza, o in alternativa, di altri procuratori speciali una dichiarazione di avvenuta formazione nella materia stessa, per gli addetti designati e presenti in cantiere;
8. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della società cliente copia di documentazione comprovante la fornitura ai lavoratori presenti in cantiere dei necessari ed idonei DPI;
9. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della copia della richiesta ai lavoratori presenti in cantiere dell'osservanza all'uso dei DPI messi a loro disposizione;
10. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della copia del documento contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI conseguenti, il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
11. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) della copia della nomina del medico competente se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria;
12. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) di una dichiarazione attestante l'impegno all'osservanza delle misure generali di tutela;
13. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) di una dichiarazione attestante l'impegno all'osservanza delle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri e l'accettazione o la proposta di modifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
14. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) ovvero da parte dei soggetti controllanti Subaffidatari, lavoratori autonomi e fornitori (all'Impresa Affidataria) di fatto una dichiarazione attestante l'avvenuta consultazione dei RLS;
15. Presentazione da parte dei lavoratori autonomi (al CSE) che esercitano direttamente la società cliente stessa propria attività di una dichiarazione attestante l'impegno all'adeguato utilizzo di attrezzature e DPI;
16. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (Beneficial ownersal CSE), ogni sette giorni e ogni qualvolta lo richieda il CSE, di un verbale riportante, in funzione della programmazione, lo stato dei lavori e il prospetto dei lavori futuri;
17. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) e quest’ultima non vi abbia posto rimedioSubaffidatarie (all'Impresa Affidataria) dell'elenco degli addetti all'emergenza, al primo soccorso e all'antincendio con l'indicazione temporale dettagliata della loro presenza nel cantiere;
18. • Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) e Subaffidatarie (all'Impresa Affidataria) della copia del documento di GE Capital Interbanca S.pvalutazione del rischio rumore debitamente aggiornato;
19. Presentazione da parte dell’Impresa Affidataria (al CSE) di un manuale tecnico o libretto di uso e manutenzione o del fascicolo di manutenzione relativo a tutti gli equipaggiamenti installati nell'opera e facenti parte della commessa (apparecchiature elettriche, impianti idrici, ecc.A, Coxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx x via fax );
20. Presentazione da parte delle Imprese Esecutrici (al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente. La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:
(i) Arbitro Bancario Finanziario (ABFCSE), vale a dire il sistema alternativo del piano operativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italiasicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti di coordinamento ovvero come Documento di Valutazione dei Rischi ai servizi e alle attività di investimentosensi dell'Art.17 co.1 let.a) del Decreto; tale piano dovrà riportare anche in particolare tutto quanto richiesto all'uopo dal presente PSC. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione L'inosservanza da parte anche di questi ultimi degli obblighi una sola delle imprese operanti in cantiere di informazionequanto riportato sopra, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione ed in generale all'interno del presente PSC, costituirà motivo di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione richiesta da parte del CSE al Committente della Bancasospensione dei lavori sino al necessario adeguamento. L’istanza dovrà I costi imprevisti derivanti dalla non applicazione del piano di sicurezza ed alle normative sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, saranno inevitabilmente sostenuti dall'Impresa Appaltatrice la quale potrà rivalersi, ma solo in seconda "battuta", su ciascuna impresa inottemperante. Altre clausole vincolanti ai fini della sicurezza potranno essere tempestivamente comunicata alla Bancaindicate, inviandole copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trentadurante il proseguo dei lavori, dal CSE.
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Samples: Piano Di Sicurezza E Coordinamento
CLAUSOLE CONTRATTUALI. La Banca comunica espressamente per iscritto eroga il Corporate Banking Interbancario (C.B.I) detto anche Remote Banking (di seguito solo "Servizio") al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta Cliente a condizione che questi sia Titolare di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo un rapporto di due mesi, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede conto corrente e di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. • Ai fini della normativa in materia un rapporto di antiriciclaggio e rischi reputazionali, GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori e/o Procuratori muniti di poteri o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e quest’ultima non vi abbia posto rimedio. • Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Interbanca S.p.A, Coxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx x via fax al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente. La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, Servizi Telematici aperti presso la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizionemedesima. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito Cliente intenda fruire del reclamoServizio Corporate Banking Interbancario (C.B.I) detto anche Remote Banking oltre che per canalizzare pagamenti, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione anche per attività connesse agli incassi, sarà tenuto a sottoscrivere il contratto, di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabilitiServizio Incassi. Il Glossario, il cliente potrà presentare ricorsoManuale, alternativamentegli allegati e i documenti richiamati dalle presenti condizioni, a:
(i) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni formano parte integrante del presente contratto. Oggetto. Il Servizio consiste nell'offerta da parte della Banca Proponente di una pluralità di funzioni che consentono al Cliente di utilizzare il colloquio telematico per gestire le proprie relazioni con le banche e la relativa clientela. Per poter usufruire del Servizio il Cliente deve stabilire un collegamento telematico con la Banca Proponente per scambiare, vale a dire il sistema alternativo anche con le Banche Passive e con i Clienti di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italiatutte le Banche Proponenti, al quale possono essere sottoposte controversie i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni. Tali funzioni permettono di impartire istruzioni relative a ad operazioni e servizi bancari e finanziaridi ricevere informazioni. Le funzioni sono pubblicate sul sito internet xxx.xxx-xxx.xx (Consorzio Customer to Business Interaction) e sono suddivise in obbligatorie e facoltative. La Banca Proponente deve veicolare i flussi relativi a tutte le funzioni che sono obbligatorie e i flussi relativi alle funzioni facoltative che ha attivato. Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui queste banche già eroghino dette funzioni, con esclusione delle controversie attinenti indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), e a quelle facoltative che esse abbiano attivato. La Banca Proponente, relativamente ai servizi e alle attività flussi di investimentosua pertinenza, svolge anche il ruolo di Banca Passiva; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo "Prestazione del Servizio". Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere Il pagamento di quanto dovuto dal Cliente alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione gestione del Servizio avverrà a mezzo di addebito in conto. Il Cliente prende atto che, nei suoi rapporti con le Banche Passive, queste ultime restano estranee ad ogni responsabilità per disservizi - derivanti da parte cause non imputabili alle stesse - che dovessero verificarsi nella fase di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimentotrasporto dei flussi inviatigli dalle medesime Banche Passive. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazionepuò in autonomia, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitratodirettamente dal Servizio, qualora (i) non siano state avviate abilitare dei soggetti ad operare, sui propri rapporti, in modalità esclusivamente informativa per la medesima controversiavisualizzazione dei saldi, anche su iniziativa dell'intermediariomovimenti ed esiti e/o per la predisposizione di distinte di pagamento e incasso. In dipendenza di questa abilitazione informativa il Cliente si assume ogni responsabilità e conseguenza di qualsiasi operazione informativa che i soggetti effettueranno, e ciò fino a revoca o a rinuncia espressa dei soggetti medesimi. Il Cliente dichiara, inoltre, che tutte le scelte effettuate nel sito della Banca o attraverso le altre procedure tecniche a distanza tempo per tempo rese disponibili con i Servizi Telematici mediante compilazione degli appositi campi e/o dei tasti digitali comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente che potranno essere opposti dalla Banca in ogni sede. Il Cliente può manifestare, attraverso i Servizi Telematici, la propria volontà al fine di conciliazione concordare determinati aspetti che diverranno vincolanti ed opponibili a tutti gli effetti alle parti ovvero confermare la propria adesione alle iniziative promozionali della Banca Banche Passive. Il Cliente nei confronti di ciascuna delle Banche Passive deve indicare le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio, concordare le funzioni facoltative, autorizzare ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati. Il Cliente è responsabile della legittimità, autenticità, esattezza e (ii) completezza delle istruzioni. Il Cliente deve compilare e consegnare alle Banche Passive il reclamo non abbia avuto esito nel termine "modulo di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione da parte della Banca. L’istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Bancaattivazione banche passive" allegato al presente contratto e, inviandole copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso dopo aver ottenuto la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trentadisponibilità ad eseguire il Servizio, può avviare lo scambio dei flussi.
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Samples: Account Opening Agreement
CLAUSOLE CONTRATTUALI. La Banca comunica espressamente per iscritto L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficacie, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattualicomma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti, secondo modalità contenenti in modo evidenziato nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con la formula "Proposta di modifica unilaterale Legge 120/2020, ed all’art. 51 del contratto"decreto-legge nr. 77 del 2021 come convertito, con preavviso minimo di due mesimodificazioni, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385dalla Legge nr. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione108/2021. In tal caso, tutti i casi in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. • Ai fini della normativa cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in materia di antiriciclaggio e rischi reputazionali, GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori via temporanea che le forniture e/o Procuratori muniti di poteri attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti un suo legale rappresentante, di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e quest’ultima non vi abbia posto rimedio. • Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami un verbale di GE Capital Interbanca S.p.A, Coxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx x via fax al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente. La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:
(i) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziarisospensione, con esclusione l'indicazione delle controversie attinenti ai ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso delle cautele adottate affinché alla ripresa le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono stesse possano essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimentocontinuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua ricezione da parte redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della Bancadurata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’istanza dovrà Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC, relativamente ad ogni lotto, dovranno essere tempestivamente comunicata trasmesse alla BancaDirezione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, inviandole copia le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del ricorso a mezzo 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’articolo 8 comma 4, lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016 e depositata presso la Camera ss.mm.ii., nonché delle ulteriori ipotesi di Conciliazione cui all’articolo 2, comma 1, e Arbitrato nei trentaarticolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, ed all’art. 51 del decreto-legge nr. 77 del 2021 come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.
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