Common use of CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI Clause in Contracts

CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. Fascicolo Informativo – Autovetture B.1 Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società di Leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a: a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. Fascicolo Informativo – AutovettureKM&Servizi Flotte Autocarri ed altri Veicoli B.1 Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizzanell’Applicazione) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza nell’Applicazione a favore dell’ente finanziatore o della società di Leasingleasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a: a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. C Fascicolo Informativo – Autovetture B.1 Vincolo Autocarri SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 8 C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)9 La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a favore dell’ente finanziatore o della società corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata Risarcimento di danni in- volontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità. Quando il Veicolo assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la Società si obbligagaranzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, in caso per i danni derivanti da ma- novre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di vincolo indicato costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a favore dell’ente finanziatore o persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concor¬renza del Massimale complessivo, che costitui¬sce il massimo esborso a carico della società di Leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società aSocietà. L’Assicurazione copre gratuitamente anche: a) non consentire 1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in corso aree private; ai fini della presente estensione di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premiogaranzia, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, e solo in caso di Incendio, Furto la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione10; 2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e Rapinadi discesa dallo stesso, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabil- mente installati 3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.per i danni involonta-

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. Fascicolo Informativo – Autovetture B.1 Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società di Leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a: a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. Fascicolo Informativo – Autovetture- KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli B.1 Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizzanell’Applicazione) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza nell’Applicazione a favore dell’ente finanziatore o della società di Leasingleasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società Società a: a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x XxxxxCollisione, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. C Fascicolo Informativo – Autovetture B.1 Vincolo 2Ruote SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 8 C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)9 La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a favore dell’ente finanziatore o della società corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualitàsiano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società si obbligaper fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, in caso di vincolo indicato in Polizza che costituisce il massimo esborso a favore dell’ente finanziatore o carico della società di Leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società aSocietà. L’Assicurazione copre gratuitamente anche: a) non consentire 1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in corso aree private; ai fini della presente estensione di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premiogaranzia, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, e solo in caso di Incendio, Furto e Rapinala sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione10; 2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul 3. la Responsabilità Civile dei trasportati11 sul Veicolo indicato in Polizza per i danni 8 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati? ? Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l’obbligo dell’Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, Eventi sociopoliticiinfatti, Eventi naturalirappresenta l’unica forma di tutela a difesa delle 9 In sostanza, Collisione x Xxxxxcosa assicura la garanzia RC Auto? ? La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (conosciuta anche come R.C.A.) tutela il responsabile dell’incidente dagli eventuali danni provocati ad altri (Terzi) con il Veicolo assicurato. Infatti, l’Indennizzo da liquidarsi la Compagnia presso la quale il Veicolo è assicurato, si farà carico del Risarcimento ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza danneggiati fino all’ammontare dei Massimali scelti al momento della stipula ed indicati nel contratto firmato. 10 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private? ! Certamente. Nelle aree private la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) UnipolSai opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un’unica eccezione: se il ciclomotore/ motociclo è parcheggiato in un’area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio. 11 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io? ? Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del credito residuo.involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato ;

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. C Fascicolo Informativo – Autovetture B.1 Vincolo KM&Servizi Flotte Autocarri ed altri Veicoli SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 5 C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato) 6 La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a favore dell’ente finanziatore corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione. Quando il Veicolo assicurato è un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata, un carrello trainato o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualitàun rimorchio agricolo con peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali identificato con targa propria, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza garanzia vale esclusivamente per idanni a favore dell’ente finanziatore o della società di LeasingTerzi derivanti dal mezzo se staccato dalla motrice, per tutta i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del mezzo stesso, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il medesimo. Quando il rimorchio, semirimorchio, macchina operatrice trainata, carrello trainato o rimorchio agricolo con peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali identificato con targa propria è in circolazione agganciato al Veicolo trainante, i danni cagionati a Terzi sono coperti dalla Polizza del Veicolo trainante, purchè il traino sia stato indicato nella relativa Applicazione e sia stato pagato il relativo Premio. La garanzia è operante anche per l’Assicurazione della targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001. Se nell’Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la durata copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del vincolo danno fino a favore di dette società aconcorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. L’Assicurazione copre gratuitamente anche: a) non consentire 1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in corso aree private; ai fini della presente estensione di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premiogaranzia, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, e solo in caso di Incendio, Furto e Rapinala sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione 7 ; 5 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati? ? Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l’obbligo dell’Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, Eventi sociopoliticiinfatti, Eventi naturalirappresenta l’unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada 6 In sostanza, Collisione x Xxxxxcosa assicura la garanzia RC Auto? ? La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (conosciuta anche come R.C.A.) tutela il responsabile dell’Incidente dagli eventuali danni provocati ad altri (Terzi) con il Veicolo assicurato. Infatti, l’Indennizzo da liquidarsi la Compagnia presso la quale il Veicolo è assicurato, si farà carico del Risarcimento ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza danneggiati fino all’ammontare del credito residuodei massimali scelti al momento della stipula ed indicati nel contratto firmato. 7 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private? ! Certamente. Nelle aree private la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un’unica eccezione: se il Veicolo è parcheggiato in un’area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. Fascicolo Informativo – AutovettureAutovetture City B.1 Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società di Leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a: a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro en- tro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando re- stando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia garan- zia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria vinco- lataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. Fascicolo Informativo – Autovetture2Ruote B.1 Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società di Leasingleasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società Società a: a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria; b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x XxxxxCollisione, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.

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CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI. Fascicolo Informativo – Autovetture B.1 Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza) Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo Assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società Società di Leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società Società a: a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società Società vincolataria; b) comunicare all’ente o società Società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro en- tro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare all’ente o società Società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativoAssicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ga- ranzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria Società vinco- lataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.

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