Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure rispettive ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali pro- cedure. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indetermi- nato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6. 4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il pre- sente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicu- rezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla so- spensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa im- mediatamente l’altra parte. 6. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica. Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei, in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xx- xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis. V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest. Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks. Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs. Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis. 'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.
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Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle secondo le rispettive procedure rispettive ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto l’avvenuto espletamento di tali pro- cedureprocedure.
2. In deroga al paragrafo 11 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa l’Unione europea e la Comunità europeaRepubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 11 del presente articolo.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indetermi- natoindeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 66 del presente articolo.
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il pre- sente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicu- rezza nazionale o della salute pubblicapresente accordo. La decisione sulla so- spensione di sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa im- mediatamente immediatamente l’altra parte.
6. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo con dandone notifica scritta all'altra all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica. Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei, in duplice esemplare nelle lingue cecain lingua xxxxxxx, danesexxxx, estonexxxxxx, finlandesexxxxxx, francesexxxxxx, grecaxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, xxxxxxxlituana, xxxxxxxmaltese, xxxxxxxxneerlandese, xx- xxxxxpolacca, xxxxxxxxxxportoghese, xxxxxxxxrumena, xxxxxxxslovacca, xxxxxxxxslovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russabielorussa, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis. V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest. Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks. Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs. Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis. 'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.
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Clausole finali. 1. Il presente accordo è Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure rispettive ed entra conformemente alle ri- spettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia; – Accordo sulla libera circolazione delle persone8; – Accordo sul trasporto aereo9; – Accordo sul commercio di prodotti agricoli10; – Accordo sul riconoscimento reciproco in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento materia di tali pro- cedurevalutazione della confor- mità11; – Accordo su alcuni aspetti degli appalti pubblici12; – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica13.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo Accordo è concluso per un periodo indetermi- natoiniziale di sette anni ed è rinnovato a tempo indeterminato tranne se la Comunità o la Svizzera notificano all’altra parte contraente la propria intenzione contraria, salvo possibilità prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di denuncia ai sensi notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 64.
3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il pre- sente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicu- rezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla so- spensione è notificata all’altra parte I sette accordi menzionati al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa im- mediatamente l’altra parte.
6. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa paragrafo 1 cessano di essere in vigore 90 giorni applicabili sei mesi dopo la data di il ricevimento della notificanotifica dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo di cui al para- grafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3. 8 RS 0.142.112.681 9 RS 0.748.127.192.68 10 RS 0.916.026.81 11 RS 0.946.526.81 12 RS 0.172.052.68 13 RS 0.420.513.1 Fatto a SociLussemburgo, addì venticinque maggio duemilaseiventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare nelle lingue ceca, co- pia in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettoneolandese, xxxxxxxporto- ghese, xxxxxxxspagnola, xxxxxxxx, xx- xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, svedese, svedese e tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en SochiPer la Confederazione svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per l’Unione europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx colo 24, el veinticinco de mayo paragrafo 1; articolo 25, paragrafo 5 e articolo 27, para- grafo 2: Disposizioni applicabili Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8 Modello di licenza per il trasporto internazionale di merci su strada Elenco dei trasporti esonerati da ogni regime di licenza o auto- rizzazione Elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vi- gore Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica Servizi di trasporto internazionale di viaggiatori e procedure re- lative alle autorizzazioni Elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vi- gore Parametri di qualità dei servizi di trasporto ferroviario e combi- nato Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 40. Disposizioni applicabili Allegato 114 Conformemente all’articolo 52 paragrafo 6 del dos mil seispresente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:
Sezione 1 Accesso alla professione
a) l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Con- federazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall’obbligo di essere muniti dell’at- testato di conducente;
b) la Confederazione Svizzera potrà esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e con accordo dell’Unione europea;
c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 otto- bre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). 14 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 30 giu. 2021 (RU 2021 477). Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 2/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 17 dic. 2021 (RU 2022 93) e dall’art. 1 della Dec. n. 1/2022 del Comitato dei trasporti terrestri Comu- nità/Svizzera del 21 dic. 2022, in vigore per la Svizzera dal 21 dic. 2022 (RU 2023 15). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del capo V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šestdel regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seksDecisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti mi- nimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di tra- sporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs36). Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval SotšisRegolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che sta- bilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle im- prese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 'Εγινε στο Σότσι21). Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξιdel 9 aprile 2014, recante moda- lità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39). Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono por- tare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).
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Clausole finali. 1. Il presente accordo è Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure conformemente alle rispettive ed entra procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data succes- sivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia; – Accordo sulla libera circolazione delle persone8; – Accordo sul trasporto aereo9; – Accordo sul commercio di prodotti agricoli10; – Accordo sul riconoscimento reciproco in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento materia di tali pro- cedurevalutazione della con- formità11; – Accordo su alcuni aspetti degli appalti pubblici12; – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica13.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo Accordo è concluso per un periodo indetermi- natoiniziale di sette anni ed è rinnovato a tempo indeterminato tranne se la Comunità o la Svizzera notificano all’altra parte contraente la propria intenzione contraria, salvo possibilità prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di denuncia ai sensi notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 64.
3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica si applicano le disposi- zioni del paragrafo 4. 8 RS 0.142.112.681 9 RS 0.748.127.192.68 10 RS 0.916.026.81 11 RS 0.946.526.81 12 RS 0.172.052.68 13 RS 0.420.513.1
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il pre- sente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicu- rezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla so- spensione è notificata all’altra parte I sette accordi menzionati al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa im- mediatamente l’altra parte.
6. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa paragrafo 1 cessano di essere in vigore 90 giorni applicabili sei mesi dopo la data di il ricevimento della notificanotifica dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3. Fatto a SociLussemburgo, addì venticinque maggio duemilaseiventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare nelle lingue ceca, copia in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettoneolandese, xxxxxxxporto- ghese, xxxxxxxspagnola, xxxxxxxx, xx- xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, svedese, svedese e tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en SochiPer la Confederazione svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per l’Unione europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx fo 2: Disposizioni applicabili Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8 Modello di licenza per il trasporto internazionale di merci su strada Elenco dei trasporti esonerati da ogni regime di licenza o auto- rizzazione Elenco dei diritti esistenti, el veinticinco de mayo derivanti dagli accordi bilaterali in vigore Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica Servizi di trasporto internazionale di viaggiatori e procedure relative alle autorizzazioni Elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore Parametri di qualità dei servizi di trasporto ferroviario e combi- nato Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 40. Disposizioni applicabili Allegato 114 Conformemente all’articolo 52 paragrafo 6 del dos mil seispresente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:
Sezione 1 Accesso alla professione
a) l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente;
b) la Confederazione Svizzera potrà esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e con accordo dell’Unione europea;
c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). 14 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 30 giu. 2021 (RU 2021 477). Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 2/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 17 dic. 2021, in vigo- re per la Svizzera dal 17 dic. 2021 (RU 2022 93). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del capo V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šestdel regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36). Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21). Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante moda- lità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamen- to tusind og seks(CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs39). Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval SotšisRegolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι8).
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Clausole finali. 1. Il presente accordo è Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure conformemente alle rispettive ed entra procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data succes- sivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia; – Accordo sulla libera circolazione delle persone8; – Accordo sul trasporto aereo9; – Accordo sul commercio di prodotti agricoli10; – Accordo sul riconoscimento reciproco in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento materia di tali pro- cedurevalutazione della con- formità11; – Accordo su alcuni aspetti degli appalti pubblici12; – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica13.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo Accordo è concluso per un periodo indetermi- natoiniziale di sette anni ed è rinnovato a tempo indeterminato tranne se la Comunità o la Svizzera notificano all’altra parte contraente la propria intenzione contraria, salvo possibilità prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di denuncia ai sensi notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 64.
3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica si applicano le disposi- zioni del paragrafo 4. 8 RS 0.142.112.681 9 RS 0.748.127.192.68 10 RS 0.916.026.81 11 RS 0.946.526.81 12 RS 0.172.052.68 13 RS 0.420.513.1
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il pre- sente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicu- rezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla so- spensione è notificata all’altra parte I sette accordi menzionati al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa im- mediatamente l’altra parte.
6. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa paragrafo 1 cessano di essere in vigore 90 giorni applicabili sei mesi dopo la data di il ricevimento della notificanotifica dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3. Fatto a SociLussemburgo, addì venticinque maggio duemilaseiventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare nelle lingue ceca, copia in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettoneolandese, xxxxxxxporto- ghese, xxxxxxxspagnola, xxxxxxxx, xx- xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, svedese, svedese e tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en SochiPer la Confederazione svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per l’Unione europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx fo 2: Disposizioni applicabili Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8 Modello di licenza per il trasporto internazionale di merci su strada Elenco dei trasporti esonerati da ogni regime di licenza o auto- rizzazione Elenco dei diritti esistenti, el veinticinco de mayo derivanti dagli accordi bilaterali in vigore Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica Servizi di trasporto internazionale di viaggiatori e procedure relative alle autorizzazioni Elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore Parametri di qualità dei servizi di trasporto ferroviario e combi- nato Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 40. Disposizioni applicabili Allegato 114 Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del dos mil seispresente Accordo la Svizzera appli- ca disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:
Sezione 1 Accesso alla professione
a) l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente;
b) la Confederazione Svizzera potrà esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e con accordo dell’Unione europea;
c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). 14 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera dell’11 dic. 2020 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea, in vigore per la Svizzera dall’11 dic. 2020 (RU 2021 14). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del capo V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šestdel regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36). Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21). Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante moda- lità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamen- to tusind og seks(CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs39). Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval SotšisRegolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι8).
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