Attestazione. 5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati da III e seguenti, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.
5.2. Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali dì cui al punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione B punto 1.1, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
5.3. Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.
5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
Attestazione. Il Licenziatario certifica di aver scelto il Software corrispondente alle proprie esigenze, di aver preso in esame la relativa documentazione ed il presente accordo. Egli ammette che il presente accordo costituisce la totalità delle convenzioni intercorse.
Attestazione. L’attestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 6 dell’Accordo è rilasciata dall’auto- xxxx competente della Svizzera o dello Stato membro dell’Unione europea in cui è immatricolato il veicolo. Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014.
Attestazione. Le parti contrattuali a loro richiesta possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive Organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie del presente Accordo e comunque maggiormente rappresentative, come definito dal comma 1 art. 4 della Legge n. 431/1998. Le stesse rispettive Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, e comunque maggiormente rappresentative, come definito dal comma 1 art. 4 della Legge n. 431/1998, rilasciano alle parti contrattuali Attestazione di rispondenza all’Accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto già stipulato, in base a quanto previsto dal comma 8, articolo 2, D.M. 16/01/2017, tramite l'elaborazione e la consegna dell’ALLEGATO 5. Le parti firmatarie del presente Accordo esprimono la piena disponibilità a sottoscrivere una specifica Convenzione con le Amministrazioni Comunali che stabilisca gli aspetti e le modalità di tale attività.
Attestazione. L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16/1//2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4.
Attestazione. Gli ASSICURATORI: - Visto il comma 6-bis dell'art. 11 del D.L. 5/2012 che esclude dal computo dell'importo utile per la dimostrazione dell'idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di cose per conto di terzi i rimorchi, i semirimorchi ed i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t., facenti parte del parco veicolare dell'impresa; - Visto l'art. 7, comma 1 del Reg. CE n. 1071/2009 che definisce il contenuto, gli importi minimi e le modalità di dimostrazione dell'idoneità finanziaria da parte delle Imprese di Trasporto su Strada per conto di terzi; - Visto in particolare il comma 2 ed il comma 3 del citato art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009 come attuati con lett. b), art. 7, comma 1 del Decr. Dir. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dir. Trasp. Prot. n. 291 del 25.11.2011 (G.U. n. 277 del 28.11.2011) da ultimo meglio specificati Cir. Min. Infr. e Trasp. Prot. n. 11551 del 11.5.2012; Attestano
Attestazione. Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 1914. Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 502 del della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ai sensi dell’art. 1, comma 512 della citata legge 208/2015, per l’acquisto dei beni e servizi di cui al presente provvedimento si è ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile dell’U.O. delegato all’adozione del presente atto5 dell’Agenzia.
Attestazione. L’Agenzia, datore di lavoro, è tenuta ad attestare al termine del rapporto l’attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
Attestazione. Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato comprovante la partecipazione al corso: al fine dell’attestazione individuale da presentare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza è richiesta l’effettiva frequenza a tutte le lezioni le quali avranno durata complessiva di 20 ore ‐ con un margine di tolleranza di quattro ore di assenza per gli Avvocati. Nel corso delle giornate verrà disposta la verifica delle presenze attraverso la sottoscrizione di apposito foglio di registrazione ai lavori all’inizio ed alla fine di ogni lezione, che sarà lasciato disponibile con una tolleranza di cinque minuti rispetto all’inizio ed alla fine della lezione. Per gli ingegneri brevettuali l’identificazione dovrà avvenire attraverso documento di identità e numero di iscrizione All’albo.
Attestazione. Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati: - i documenti messi a disposizione dal Xxxxxxxx e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; - la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore; - lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; - il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;