Common use of Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto Clause in Contracts

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto. 1. In caso di cointestazione del rapporto, con la sottoscrizione del Contratto, ciascun cointestatario conferisce ad ognuno degli altri il potere di agire per suo conto (c.d. operatività a firme disgiunte). Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere impartite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto e inviate alla Banca da tutti i cointestatari. La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari che potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca in ragione dell'emissione e dell'utilizzo della carta di pagamento. Resta fermo l'obbligo del cointestatario che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento collegata al Conto di informare tempestivamente gli altri cointestatari del Conto corrente. Resta fermo che la facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto. L’estinzione dei rapporti cointestati può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di cointestatari, che deve avvertire tempestivamente gli altri. 2. I cointestatari rispondono, in via solidale ed indivisibile fra loro, nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il diritto del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredi, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nel secondo caso al legale rappresentante dell’incapace. 4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R e quindi senza ulteriori formalità.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto. 1. In caso di cointestazione del rapporto, con la sottoscrizione del Contratto, ciascun cointestatario conferisce ad ognuno degli altri il potere di agire per suo conto (c.d. operatività a firme disgiunte). Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ivi comprese le attività collegate all’attribuzione del profilo finanziario del rapporto, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere impartite effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto e inviate alla Banca da tutti i cointestatari. La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari che potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca in ragione dell'emissione e dell'utilizzo della carta di pagamento. Resta fermo l'obbligo L'estinzione del cointestatario che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento collegata al Conto di informare tempestivamente gli altri cointestatari del Conto corrente. Resta fermo che la facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto. L’estinzione dei rapporti cointestati rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di cointestatariessi, che deve avvertire dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. 2. I cointestatari rispondono, rispondono in via solidale ed indivisibile solido fra loro, loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. 3. Ad ulteriore specifica di quanto previsto nel comma 1 - e fermo quanto in generale ivi previsto -, per ciò che concerne l’operatività, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato, con piena liberazione della Banca, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 cod.civ. e 1395 cod. civ., affinché venga posta in essere, anche da uno solo di essi in nome e per conto di tutti gli altri cointestatari oppure in nome e per conto di uno solo degli altri, qualsivoglia tipo di operazione (di sottoscrizione/acquisto, vendita/rimborso, conversione, etc.) in relazione agli strumenti/prodotti finanziari in custodia ed amministrazione (es. azioni, obbligazioni, certificates, e ogni altro strumento/ prodotto finanziario anche nominativo, oltre che i certificati di deposito) e agli organismi di investimento collettivo del risparmio, conferendosi al riguardo ogni più ampio potere e facoltà. 4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del sul rapporto. Il diritto Analogamente lo conservano gli eredi del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredicointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamentetutti insieme, e nel secondo caso al ed il legale rappresentante dell’incapacedell'incapace. 45. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapacedell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R e quindi senza ulteriori formalitàraccomandata.

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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto. 1. In caso di cointestazione del rapporto, con la sottoscrizione del Contratto, ciascun cointestatario conferisce ad ognuno degli altri il potere di agire per suo conto (c.d. operatività a firme disgiunte). Quando il rapporto conto corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamenteanche separatamente (“a firma disgiunta”), le disposizioni relative al rapporto medesimo possono sul conto stesso potranno essere impartite effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può sul conto potrà essere revocata o modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto e inviate alla Banca da tutti i cointestatari. La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari che potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca in ragione dell'emissione e dell'utilizzo della carta di pagamento. Resta fermo l'obbligo del cointestatario che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento collegata al Conto di informare tempestivamente gli altri cointestatari del Conto corrente. Resta fermo che la facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto. L’estinzione dei rapporti cointestati può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di cointestatariIn ogni caso, che deve avvertire tempestivamente gli altri. 2. I cointestatari rispondono, in via solidale ed indivisibile fra loro, nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, creare per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed ne risponderanno tutti i cointestatari in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni solido fra loro nei confronti della Banca. 2. In caso di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed rapporto cointestato a più persone a firma disgiunta, il singolo cointestatario, avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari. Sarà cura della Banca dare comunicazione dell’avvenuta estinzione anche agli altri intestatari del rapporto, fermo restando, in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni ogni caso, l’onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di fidodarne analoga notizia agli altri cointestatari. 3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto. 4. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di 15 (quindici) giorni necessario per provvedere; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. 5. In deroga all’articolo 190 codice civile la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale anziché subordinata e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. 6. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari del rapportocointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il diritto Lo acquistano, altresì, gli eredi del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredicointestatario, che sono però saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nel secondo caso al il legale rappresentante dell’incapace. 4. Nei casi di cui al precedente comma, la La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata comunicata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R e quindi senza ulteriori formalitàraccomandata. 7. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Condizioni Generali in via solidale tra di loro.

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Samples: Condizioni Generali

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto. 1. In caso di cointestazione del rapporto, con la sottoscrizione del Contratto, ciascun cointestatario conferisce ad ognuno degli altri il potere di agire per suo conto (c.d. operatività a firme disgiunte). Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere impartite effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto e inviate alla Banca da tutti i cointestatari. La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari che potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca in ragione dell'emissione e dell'utilizzo della carta di pagamento. Resta fermo l'obbligo L'estinzione del cointestatario che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento collegata al Conto di informare tempestivamente gli altri cointestatari del Conto corrente. Resta fermo che la facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto. L’estinzione dei rapporti cointestati rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di cointestatariessi, che deve avvertire dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. 2. I cointestatari rispondono, rispondono in via solidale ed indivisibile solido fra loro, loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del sul rapporto. Il diritto Analogamente lo conservano gli eredi del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredicointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamentetutti insieme, e nel secondo caso al ed il legale rappresentante dell’incapacedell'incapace. 4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapacedell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata Araccomandata. Art. 10 - Diritto di garanzia 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/R o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e quindi senza ulteriori formalitàcambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

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Samples: Servizi Di Investimento