Collaborazioni. 1. Le Parti, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell’altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.
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Samples: Convenzione Operativa Tra, Convenzione Operativa Tra, Convenzione Operativa
Collaborazioni. 1. Le Parti, nell’ambito delle attività didattiche previste dalla dal presente Convenzione Accordo e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente singolarmente, previa accettazione dell’altra parte, specifici accordi con soggetti titolati terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla dal presente ConvenzioneAccordo.
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Samples: Accordo Di Collaborazione