Riposi Clausole campione

Riposi. A norma del terzo comma dell’art. 36 della Costituzione, il Collaboratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite nella misura prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti cui si applica il presente CCNL (artt. 148 e 156).
Riposi. Durante le giornate di lavoro “
Riposi. La spettanza dei riposi su base annua è pari a 120 giorni; 10 su base mensile. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente normativa di legge. Nell’ambito della contrattazione aziendale, è prevista la possibilità in programmazione di individuare un numero di riposi mensile inferiore o superiore a 10. Le modalità di programmazione e fruizione dei riposi sono definite con accordo a livello aziendale. L’assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) programmata nel turno mensile assorbe 1 giorno di riposo ogni 3 giorni programmati. L’assenza (anche per malattia, infortunio, aspettativa, ecc.) comunicata successivamente alla programmazione del turno assorbe i riposi programmati sul turno e sovrapposti all’assenza stessa. Uno dei giorni di riposo dovrà essere accordato il giorno antecedente quello fissato per la visita medica. Il giorno della visita medica non sarà considerato né riposo né servizio.
Riposi. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Riposi.  L’Inps provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale rese nell’ambito del mese e a erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Erogazione   • I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. • Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini Irpef.
Riposi. (AA 18/12/74, AA 17/4/75, AA 27/2/81, AA 18/3/88, AA 16/6/89, AA. 20/5/1996 bis, AA 20/7/2000; AA 22/10/01; 27/11/01, AA 03/5/02) 1) PERSONALE VIAGGIANTE
Riposi. Il riposo giornaliero ai sensi dell’ art. 7 D.Lgs 66/2003, è finalizzato al recupero psico-fisico del dipendente ed è un diritto irrinunciabile e non può essere monetizzato. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo ogni 24 ore calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa ferma restando la durata del lavoro settimanale, che saranno finalizzate a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psichiche dei dipendenti, nonché a prevenire il rischio clinico. Al fine di confermare l’impegno di servizio alla disposizione normativa vigente le parti confermano la fruizione delle 11 ore quale periodo di riposo obbligatorio e continuativo nell’ambito delle 24 ore, così come previsti dalla normativa vigente. L’art.9 del D.Lgs 66/2003 riconosce al lavoratore il diritto ad un periodo di riposo di 24 ore consecutive ogni 7 giorni (riposo settimanale), di regola ma non necessariamente coincidenti con la domenica, eventualmente cumulabili con le ore di riposo dell’art. 7 del citato decreto. Il richiamato periodo di riposo di 24 ore, data la specificità della prestazione che viene svolta dal dipendente – finalizzata a soddisfare, evidentemente , interessi relativi alla collettività e qualificata per il suo carattere di pubblica utilità – è fissato in un giorno della settimana, anche diverso dalla domenica, e viene stabilito mediante turnazione. Nel modulo del turno si susseguono delle sigle quali R-RC-RFI-RR-RB-SN. Queste fanno riferimento ai riposi, cui il dipendente ha diritto ad usufruire nell’arco del mese preso in considerazione, tali sigle dovranno bene essere evidenziate nella stesura del turno mensile. I riposi si suddividono in: R = riposo settimanale RFI = riposo festività infrasettimanale RR = riposo reperibilità festiva RB = riposo biologico SN = smonto notte RC = recupero compensativo
Riposi a) tra un incontro e l'altro spettano al giocatore almeno trenta minuti di riposo; b) per i soli incontri di singolare dei settori veterani (esclusi gli over 35), spettano dieci minuti di riposo dopo la seconda partita.
Riposi. 19.1 Durante il periodo di riposo l’AD/PNT non è tenuto ad essere reperibile. 19.2 L’AD/PNT in servizio di linea ha diritto ad un minimo di dieci (10) giorni di riposo mensili, che assorbono le domeniche e le festività previste dalle vigenti norme di legge, salvo normale pro-ratizzazione nel mese, per assenze dovute a malattia e/o infortunio e/o ferie (solo a livello mensile a non annuale come indicato all’articolo 19.3 Ininfluente o non ben spiegato) salvo quanto disposto dall’art. 19.7. Qualora la Compagnia conceda all’AD/PNT nel mese solare un numero di giorni di riposo superiore a 10 (non rientrano in questo numero quelli eventualmente recuperati) i giorni eccedenti tale limite non potranno essere computati ne recuperati nel numero dei riposi del mese successivo.
Riposi. •Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale. •Il riposo può essere fissato in qualsiasi giorno della settimana in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. •Nell’arco dell’anno civile il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro, di fruire fino ad un massimo di 5 riposi nelle giornate di domenica o coincidenti con una delle festività indicate negli articoli 53 e 61. Se a fine di ogni anno civile, causa esigenze di servizio, ciò non fosse possibile, al lavoratore spetterà, per i rimanenti riposi non goduti di domenica o festivi, fino al raggiungimento del massimo previsto di 5, la sola maggiorazione del 55% prevista dalla lettera