Collaudo delle opere. 00.0.Xx collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art.2.1 lettere b), c), ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto del presente Accordo; 10.6.per le ipotesi di cui al comma precedente, la Parte Attuatrice si impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;
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Samples: Accordo Progetto Unitario, Accordo Progetto Unitario
Collaudo delle opere. 00.0.Xx collaudo Ultimate tutte le opere di urbanizzazione, o di loro eventuali stralci, funzionali alla cessione in uso anticipato al Comune, da individuarsi prima del r i lascio del permesso di costruire, l’Attuatore presenta la dichiarazione di f ine lavori con contestuale r ichiesta di collaudo.
13. 4. 1. Contestualmente alla prima comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione deve avvenire il Soggetto Attuatore dovrà comunicare i l nominativo del Collaudatore incaricato per il collaudo tecnico delle stesse, diversamente non si potrà procedere alla realizzazione delle opere. I l Collaudatore viene scelto in base alla terna indicata dall’Amministrazione comunale, i costi della prestazione sono a totale carico dell’ Attuatore. I l Collaudatore in corso d’operad' opera dovrà in ogni caso f issare le visite di collaudo durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo f inale o la cui verifica r isulti complessa successivamente all' esecuzione. A Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale a norma dell' art. 194 del DPR. n° 554 / 1999.
13. 4. 2. Sono comunque a carico del Soggetto Attuatore gli oneri relativi a: - Prove, di laboratorio e in sito, di carico e quant' altro previsto nei capitolati e/ o r ichiesti dal Collaudatore. - Esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di pubblico interesse. - Oneri professionali relativi al Collaudatore - Progettazione, Direzione lavori e collaudo di eventuali opere in c. c. a. e metalliche. - In generale, tutti gli oneri e le spese necessarie a rendere le opere collaudabili e funzionali.
13. 4. 3. Per motivate ragioni può essere disposto i l collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub- comparto/ stralcio autonomamente funzionale, provvisto di tutti i servizi a rete primari, a r ichiesta motivata del Proponente o a r ichiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al presente paragrafo.
13. 4. 4. I l Soggetto Attuatore si obbliga a comunicare la data di fine lavori , anche r iferita a singoli stralci funzionali, specificando, in particolare, la data di ultimazione degli impianti eseguiti ( rete di distribuzione energia elettrica, acqua, i l luminazione pubblica, ecc.). I l collaudo tecnico di porzioni delle opere di urbanizzazione darà diritto al Soggetto Attuatore di r ichiedere la r iduzione proporzionale dell’importo delle f ideiussioni prestate, comunque non a meno del 10% del valore totale.
13. 4. 5. Entro e non oltre 90 ( novanta) giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui sopra, il Soggetto Attuatore dovrà inoltrare al Comune: - il certificato di collaudo tecnico di tutte le infrastrutture per l' urbanizzazione dell' insediamento, comprensivo di: certificazioni, dichiarazioni di conformità degli impianti, ecc. - f razionamento catastale debitamente approvato, con l' identificazione delle aree oggetto di cessione, coerentemente con i l progetto delle opere per l ’infrastrutturazione/ urbanizzazione dell' insediamento;
13. 4. 6. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione “ as built” di cui al punto successivo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali. In difetto il Comune, entro trenta giorni dalla data previa diffida ai proponenti, può provvedere d’ ufficio alla redazione di inizio quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti o mediante l ’utilizzo delle somme versate a garanzia.
13. 4. 7. I l collaudo è subordinato alla presentazione al Comune, dopo l’ ultimazione dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’artdegli elaborati “ as built” ( f ile in formato dwg e pdf) che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare r iferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete.
13. 114. 8. Entro 90 ( novanta) giorni dalla consegna della documentazione completa di cui ai precedenti punti, nomina il collaudatore delle i l certificato di collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione dovrà essere approvato secondo le procedure previste in capo al Servizio comunale competente in materia di Lavori Pubblici. Resta in ogni caso pattuito che trascorso i l termine di cui sopra le opere di urbanizzazione saranno da considerare ad ogni effetto in carico all’ Amministrazione comunale e la f idejussione prestata sarà da considerare estinta ad ogni effetto anche in mancanza del relativo originale.
13. 4. 9. Dal momento dell’approvazione del collaudo, e comunque entro le tempistiche di cui al precedente art.2.1 lettere b)punto 13. 4. 8, c), ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo infrastrutture e le opere per l' urbanizzazione realizzate saranno da considerare come consegnate allo stesso Comune.
13. 4. 10. Nel caso in cui, nei dieci anni successivi alla data dei collaudi, i l Comune accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle opere dovranno essere avviate opere, i l Soggetto Attuatore si obbliga f in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire da ora, con i l presente atto, a provvedere alla loro eliminazione, a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. Scaduto tale termine, ed Resta in ogni caso di persistente inadempienza della Parte Attuatriceferma la responsabilità del Soggetto Attuatore ai sensi dell' art. 1669 del Codice Civile.
13. 4. 11. Qualora le opere non r xxxxxxxx collaudabili perché non completamente eseguite o non eseguite a regola d' arte, il Comune provvederà d’ufficiot itolare del Permesso di costruire è tenuto, con spese entro i l termine che verrà r ichiesto dall’Amministrazione a carico completare le opere o a versare all' Amministrazione l' onere monetizzato per la realizzazione delle stesse, secondo quanto previsto e disciplinato dagli artt. 14 e 21 della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto del presente Accordo; 10.6.per le ipotesi di cui al comma precedente, la Parte Attuatrice si impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;convenzione.
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Samples: Accordo Operativo
Collaudo delle opere. 00.0.Xx 9.1 Il Comune, su richiesta del Lottizzante, sottoporrà a collaudo tutte le opere di urbanizzazione primaria. Non prima di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori e non oltre 180 giorni dalla medesima sarà prodotto il collaudo finale che avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo assumerà carattere definitivo ancorché non sia intervenuto uno specifico atto formale entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
9.2 La vegetazione arborea di nuovo impianto, oltre al collaudo di cui al comma precedente, sarà soggetta ad un’ulteriore verifica da parte del Comune da effettuarsi dopo un anno dalla data di consegna delle opere al fine di garantire l’attecchimento. Se dalla verifica la vegetazione non risultasse in buono stato di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
9.3 A tale scopo il Comune si avvarrà dei propri Uffici comunali, ove siano presenti le necessarie competenze professionali, o, in caso di impossibilità ad adempiere direttamente, di liberi professionisti abilitati di propria fiducia appositamente incaricati, che svolgeranno la loro attività nel rispetto degli artt. da 215 a 238 del DPR 207/2010 e s.m.i.. L’importo del compenso spettante all’organo di collaudo sarà determinato sulla base dell’importo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’operaurbanizzazione, con riferimento ai tariffari professionali di cui al D.M. 17/06/2016 e s.m.i., e dovrà essere versato dal Lottizzante a seguito di semplice richiesta del Comune. A tal fine il Il Lottizzante si impegna a corrispondere detto importo entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, entro trenta giorni che potrà avvenire a partire dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore delle lavori riguardanti le opere di cui al precedente art.2.1 lettere b)urbanizzazione primaria.
9.4 L’organo di collaudo sottopone le risultanze del collaudo finale all’esame del Comune che dovrà procedere, c)mediante determinazione del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo alla sua approvazione entro trenta 30 giorni dall’emissione del certificato collaudo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà
9.5 Il Lottizzante si impegna, ai sensi del Regolamento 207/2010 sopra citato e s.m.i., assumendo a totale proprio carico le spese, a riparare le imperfezioni o a completare le opere secondo la risultanza del collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionalidelle verifiche effettuate, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le speseComune. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatricedel Lottizzante, il Comune provvederà d’ufficio, provvede d’ufficio con spese a carico della Parte medesimaproprio carico, avvalendosi della polizza fidejussoria anche escutendo le garanzie finanziarie di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del precedente articolo 6.
9.6 Il Comune è possibile eseguire il collaudo si riserva la facoltà di procedere all’approvazione di collaudi parziali delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto per comparti funzionali e funzionanti. Nelle more del presente Accordo; 10.6.per collaudo, le ipotesi opere di urbanizzazione regolarmente ultimate potranno essere prese in consegna dal Comune, mediante sottoscrizione di apposito verbale, anche per singoli lotti funzionali e funzionanti.
9.7 La presa in consegna da parte del Comune delle opere e delle relative aree, fatte salve quelle già prese in carico con il verbale di cui al comma precedenteprecedente comma, avverrà contestualmente all’approvazione del collaudo finale senza necessità di redigere alcun verbale.
9.8 Con le prese in carico di cui ai commi precedenti, viene trasferito al Comune l’onere della manutenzione ordinaria e della gestione delle stesse, ferma restando la Parte Attuatrice responsabilità del Lottizzante per eventuali difetti o difformità di esecuzione. La presa in carico diventerà definitiva con il passaggio di proprietà (art.10 convenzione) delle opere di urbanizzazione, con il quale verrà trasferito al Comune anche l’onere di manutenzione straordinaria, ferma restando la garanzia decennale sull’esecuzione (art. 1669 Cod. Civ.).
9.9 Il Lottizzante si impegnaimpegna a presentare all’organo di collaudo, in ogni casoprima dell’approvazione dei collaudi anche parziali, certificazioni e planimetrie as-built delle opere di urbanizzazione, contenenti l’indicazione delle reti tecnologiche e la sistemazione finale del verde pubblico, su supporto cartaceo ed informatico (file formato dwg o dxf).
9.10 Il Lottizzante si impegna a realizzare prioritariamente presentare all’Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’approvazione del collaudo finale di cui al presente articolo, una planimetria con tutti gli interventi di viabilitàaccessi su strada (carrabili e pedonali), di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;ai fini dell’attribuzione dei rispettivi numeri civici.
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Samples: Convenzione Per Intervento Edilizio
Collaudo delle opere. 00.0.Xx Il collaudo delle opere avverrà in corso d’opera, a cura del Collaudatore nominato dal Comune di Oristano ai sensi del precedente articolo 5. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, sono a carico della Società IVI Petrolifera SpA. In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, la Società provvede, a propria cura e spese, ad eseguire i conseguenti interventi correttivi indicati dal Collaudatore entro il termine che verrà fissato dal Comune. Per il collaudo finale delle opere dovranno essere formalmente trasmessi al Collaudatore, anche per il tramite del Comune di Oristano:
1. tutti gli atti di natura tecnica ed economica predisposti dalla Direzione dei Lavori;
2. le certificazioni e le omologazioni dei materiali posati previste da specifiche norme di legge;
3. le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, rese dalle Ditte installatrici ai sensi della vigente normativa;
4. i disegni esecutivi delle opere, in formato cartaceo e digitale, aggiornati con le eventuali modifiche apportate in corso d’opera;
5. eventuali certificazioni di collaudo delle reti installate rilasciati dagli Enti erogatori/gestori dei pubblici servizi, ove necessario in base a specifiche normative di settore. Il Certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione di fine lavori. Entro i successivi sessanta giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo, il Comune provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate ed alla contestuale presa in consegna delle stesse. Con la presa in consegna delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comuneviene trasferito al Comune anche l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore ferma restando la garanzia decennale prevista per legge sull’esecuzione delle stesse opere di cui al precedente art.2.1 lettere burbanizzazione. Tutte le opere indicate nei precedenti artt. 3, 4 e 5 verranno realizzate dalla Soc. IVI Petrolifera SpA, secondo il Programma Operativo allegato (All. B), c)salvo proroga da richiedersi, ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione per iscritto e prima della scadenza del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto del presente Accordo; 10.6.per le ipotesi di cui al comma precedente, la Parte Attuatrice si impegna, in ogni casoprevisto nel Programma Operativo, a realizzare prioritariamente gli interventi cura della Società. Si da atto che la Soc. IVI Petrolifera SpA ha già provveduto ad effettuare il trasferimento delle attività industriali dal Pontile-Torregrande alle aree disponibili del Consorzio Industriale Provinciale di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;Oristano in località Cirras.
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Samples: Convenzione
Collaudo delle opere. 00.0.Xx 1. Il Collaudatore in corso d'opera dovrà fissare visite di collaudo a norma dell'art. 221 del DPR n. 207/2010, durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale a norma dell'art. 223 del DPR n. 207/2010.
2. Ultimate tutte le opere di urbanizzazione, o loro eventuali stralci funzionali alla cessione in uso anticipato al Comune, il Soggetto Attuatore presenta la dichiarazione di fine lavori con contestuale richiesta di collaudo.
3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere costituente stralcio autonomamente funzionale, provvisto di tutti i servizi a rete primari, a richiesta motivata del Soggetto Attuatore o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al presente articolo.
4. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione “as built” (1 copia cartacea + file in formato dwg e pdf) che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali. In difetto il Comune, previa diffida al Soggetto Attuatore, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese del Soggetto Attuatore, mediante l’utilizzo delle fideiussioni a garanzia.
5. Sono comunque a carico del Soggetto Attuatore gli oneri relativi a: - Prove, di laboratorio e in sito, di carico e quant'altro previsto nei capitolati e/o richiesti dal Collaudatore; - Esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di pubblicointeresse; - Oneri professionali relativi al Collaudatore; - Progettazione, Direzione lavori e collaudo di eventuali opere in c.c.a. e metalliche; - In generale, tutti gli oneri e le spese necessarie a rendere le opere collaudabili e funzionali.
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione completa di cui ai precedenti punti, il certificato di collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione dovrà essere approvato, secondo le procedure previste, dal Servizio comunale competente in materia di Lavori Pubblici. Resta in ogni caso pattuito che trascorso il termine di cui sopra le opere di urbanizzazione saranno da considerare a ogni effetto in carico al Comune e la fidejussione prestata sarà da considerare estinta a ogni effetto anche in mancanza del relativo originale. Come meglio specificato al successivo punto 13.7, fino alla data di approvazione del collaudo, ma comunque non oltre a 30 giorni dal suo deposito, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese del Soggetto Attuatore.
7. Il collaudo tecnico di porzioni delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’operadarà diritto al Soggetto Attuatore di richiedere la riduzione proporzionale dell’importo delle fideiussioni prestate, che comunque non potrà ridursi a meno del 20% dell’importo iniziale.
8. A tal fine il ComuneDal momento dell’approvazione del collaudo, e comunque entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore delle opere le tempistiche di cui al precedente art.2.1 lettere b)punto 13.4 6, c), ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie infrastrutture e le opere per l'urbanizzazione realizzate saranno da considerare come consegnate al collaudo Comune.
9. Nel caso in cui, nei dieci anni successivi alle date dei collaudi, il Comune accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro opere, il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire obbliga fin da ora, con la presente Convenzione, a provvedere alla loro eliminazione, a propria cura e spese tutti gli accertamenti e spese. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile.
10. Qualora le verifiche richieste dal collaudatore e opere non risultino collaudabili perché non completamente eseguite o non eseguite a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera regola d'arte, il Soggetto Attuatore è tenuto, entro il termine stabilito che verrà indicato dal collaudatore stessoComune, assumendo a proprio carico tutte completare le speseopere. Scaduto tale termine, ed in In caso di persistente inadempienza della Parte Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficioprocederà ai rifacimenti, con spese a carico e/o completamenti delle stesse, secondo quanto previsto e disciplinato dagli artt. 11 e 17 della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto del presente Accordo; 10.6.per le ipotesi di cui al comma precedente, la Parte Attuatrice si impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;Convenzione.
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Samples: Accordo Operativo
Collaudo delle opere. 00.0.Xx 9.1 Il Comune, su richiesta del Lottizzante, sottoporrà a collaudo tutte le opere di urbanizzazione primaria, anche attraverso idonei stati di avanzamento lavori. Non prima di sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori e non oltre centottanta giorni dalla medesima sarà prodotto il collaudo finale che avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo assumerà carattere definitivo ancorché non sia intervenuto uno specifico atto formale.
9.2 A tale scopo il Comune si avvarrà dei propri Uffici comunali, ove siano presenti le necessarie competenze professionali, o, in caso di impossibilità ad adempiere direttamente, di liberi professionisti abilitati di propria fiducia appositamente incaricati, che svolgeranno la loro attività nel rispetto degli artt. da 215 a 238 del DPR 207/2010 e s.m.i.. L’importo del compenso spettante all’organo di collaudo sarà determinato sulla base dell’importo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comuneurbanizzazione, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore delle opere con riferimento ai tariffari professionali di cui al precedente art.2.1 lettere b)D.M. 17/06/2016 e s.m.i., c)e dovrà essere versato dal Lottizzante a seguito di semplice richiesta del Comune. Il Lottizzante si
9.3 L’organo di collaudo sottopone le risultanze degli stati di avanzamento lavori e del collaudo finale all’esame del Comune che dovrà procedere, ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo mediante determinazione del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, alla sua approvazione entro trenta giorni dall’emissione del certificato collaudo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati, il primo dal Lottizzante, il secondo dal Comune, il terzo di comune accordo tra le parti ed in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
9.4 Il Lottizzante si impegna, ai sensi del Regolamento 207/2010 sopra citato e s.m.i., assumendo a totale proprio carico le spese, a riparare le imperfezioni o a completare le opere secondo la risultanza del collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionalidelle verifiche effettuate, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spesedall’organo di collaudo. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatricedel Lottizzante, il Comune Comune, previa diffida scritta da trasmettere al Lottizzante, provvederà d’ufficio, d’ufficio con spese a carico della Parte medesimaproprio carico, avvalendosi della polizza fidejussoria anche escutendo le garanzie finanziarie di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo precedente articolo 6.
9.5 Il Lottizzante, a prima e semplice richiesta, potrà richiedere all’approvazione di collaudi parziali delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto per comparti funzionali e funzionanti. Nelle more del presente Accordo; 10.6.per collaudo, le ipotesi opere di urbanizzazione regolarmente ultimate potranno essere prese in consegna dal Comune, mediante sottoscrizione di apposito verbale, anche per singoli lotti funzionali e funzionanti.
9.6 La presa in consegna da parte del Comune delle opere e delle relative aree, fatte salve quelle già prese in carico con il verbale di cui al comma precedenteprecedente comma, avverrà contestualmente all’approvazione del collaudo finale senza necessità di redigere alcun verbale.
9.7 Con le prese in carico di cui ai commi precedenti, viene trasferito al Comune l’onere della gestione delle stesse, ferma restando la Parte Attuatrice responsabilità del Lottizzante per eventuali difetti o difformità di esecuzione. La presa in carico diventerà definitiva con il passaggio di proprietà (art.10 convenzione) delle opere di urbanizzazione, ferma restando la garanzia decennale sull’esecuzione (art. 1669 Cod. Civ.).
9.8 Il Lottizzante si impegnaimpegna a presentare all’organo di collaudo, in ogni casoprima dell’approvazione dei collaudi anche parziali, certificazioni e planimetrie as-built delle opere di urbanizzazione, contenenti l’indicazione delle reti tecnologiche e la sistemazione finale del verde pubblico, su supporto cartaceo ed informatico (file formato dwg o dxf).
9.9 Il Lottizzante si impegna a realizzare prioritariamente presentare all’Ufficio Servizi Demografici del Comune, entro trenta giorni dall’approvazione del collaudo finale di cui al presente articolo, una planimetria con tutti gli interventi di viabilitàaccessi su strada (carrabili e pedonali), di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;ai fini dell’attribuzione dei rispettivi numeri civici.
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Collaudo delle opere. 00.0.Xx 9.1 Il Comune, su richiesta del Lottizzante, sottoporrà a collaudo tutte le opere di urbanizzazione primaria. Non prima di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori e non oltre 180 giorni dalla medesima sarà prodotto il collaudo finale che avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo assumerà carattere definitivo ancorché non sia intervenuto uno specifico atto formale entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
9.2 La vegetazione arborea di nuovo impianto, oltre al collaudo di cui al comma precedente, sarà soggetta ad un’ulteriore verifica da parte del Comune da effettuarsi dopo un anno dalla data di consegna delle opere al fine di garantirne l’attecchimento. Se dalla verifica la vegetazione non risultasse in buono stato di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
9.3 A tale scopo il Comune si avvarrà dei propri Uffici comunali, ove siano presenti le necessarie competenze professionali, o, in caso di impossibilità ad adempiere direttamente, di liberi professionisti abilitati di propria fiducia appositamente incaricati, che svolgeranno la loro attività nel rispetto degli artt. da 215 a 238 del DPR 207/2010 e s.m.i.. L’importo del compenso spettante all’organo di collaudo sarà determinato sulla base dell’importo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’operaurbanizzazione, con riferimento ai tariffari professionali di cui al D.M. 17/06/2016 e s.m.i., e dovrà essere versato dal Lottizzante a seguito di semplice richiesta del Comune. A tal fine il Il Lottizzante si impegna a corrispondere detto importo entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, entro trenta giorni che potrà avvenire a partire dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore delle lavori riguardanti le opere di cui al precedente art.2.1 lettere b)urbanizzazione primaria.
9.4 L’organo di collaudo sottopone le risultanze del collaudo finale all’esame del Comune che dovrà procedere, c)mediante determinazione del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo alla sua approvazione entro trenta 30 giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale stesso, salvo quanto stabilito dal
9.5 Il Lottizzante si impegna, ai sensi del Regolamento 207/2010 sopra citato e s.m.i., assumendo a totale proprio carico le spese, a riparare le imperfezioni o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionalicompletare le opere secondo la risultanza del collaudo o delle verifiche effettuate, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le speseComune. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatricedel Lottizzante, il Comune provvederà d’ufficio, provvede d’ufficio con spese a carico della Parte medesimaproprio carico, avvalendosi della polizza fidejussoria anche escutendo le garanzie finanziarie di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del precedente articolo 6.
9.6 Il Comune è possibile eseguire il collaudo si riserva la facoltà di procedere all’approvazione di collaudi parziali delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto per comparti funzionali e funzionanti. Nelle more del presente Accordo; 10.6.per collaudo, le ipotesi opere di urbanizzazione regolarmente ultimate potranno essere prese in consegna dal Comune, mediante sottoscrizione di apposito verbale, anche per singoli lotti funzionali e funzionanti.
9.7 La presa in consegna da parte del Comune delle opere e delle relative aree, fatte salve quelle già prese in carico con il verbale di cui al comma precedenteprecedente comma, avverrà contestualmente all’approvazione del collaudo finale senza necessità di redigere alcun verbale.
9.8 Con le prese in carico di cui ai commi precedenti, viene trasferito al Comune l’onere della manutenzione ordinaria e della gestione delle stesse, ferma restando la Parte Attuatrice responsabilità del Lottizzante per eventuali difetti o difformità di esecuzione. La presa in carico diventerà definitiva con il passaggio di proprietà (art.10 convenzione) delle opere di urbanizzazione, con il quale verrà trasferito al Comune anche l’onere di manutenzione straordinaria, ferma restando la garanzia decennale sull’esecuzione (art. 1669 Cod. Civ.).
9.9 Il Lottizzante si impegnaimpegna a presentare all’organo di collaudo, in ogni casoprima dell’approvazione dei collaudi anche parziali, certificazioni e planimetrie as-built delle opere di urbanizzazione, contenenti l’indicazione delle reti tecnologiche e la sistemazione finale del verde pubblico, su supporto cartaceo ed informatico (file formato dwg o dxf).
9.10 Il Lottizzante si impegna a realizzare prioritariamente presentare all’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’approvazione del collaudo finale di cui al presente articolo, una planimetria con l’indicazione dei nuovi tratti di viabilità ai fini dell’attribuzione dei nomi alle nuove strade, nonché una planimetria con tutti gli interventi di viabilitàaccessi su strada (carrabili e pedonali), di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;ai fini dell’attribuzione dei rispettivi numeri civici.
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