Common use of Collegio dei Revisori dei Conti Clause in Contracts

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti: - 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci; - 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali; - 1 designato dalla Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italia. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione dell'EBT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Art. 15 - Patrimonio sociale Tutti i mezzi patrimoniali dell'EBT, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del C.C.N.L. Xxxxxxxxx, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBT, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'EBT o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'EBT che in caso di scioglimento dello stesso. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti: - 1 tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui: a) un membro, con la funzione funzioni di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo designato dal Ministro della Cultura; b) un membro designato dalla Regione Piemonte; c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo. 2. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti istituiti presso possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato con le modalità definite nel precedente art. 5 comma 5. 3. I componenti il Ministero Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’assunzione della carica di Grazia e Giustiziasindaco di società per azioni. 4. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, di comune accordo tra i soci; - 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali; - 1 designato oltre al rimborso delle spese occasionate dalla Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italiacarica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall’Assemblea dei Consorziati. 5. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle dei Conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni statutariedi cui all’art. 2403, controlla l'amministrazione dell'EBTcomma 1, accerta la regolare tenuta della contabilitàdel Codice Civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del Codice Civile. 6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle scritture contabili ed allo Statutooperazioni del Consorzio o su determinati affari. 7. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I dei Revisori dei Conti assistono alle sedute del informa immediatamente i Consorziati e il Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Art. 15 - Patrimonio sociale Tutti di Amministrazione di tutti gli atti o i mezzi patrimoniali dell'EBTfatti, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopravenga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività del C.C.N.L. XxxxxxxxxConsorzio. 8. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privatiiscritta nell’apposito registro, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBT, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'EBT o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuronominata dall’Assemblea dei Consorziati. 9. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'EBT che in In caso di scioglimento dello stesso. È fatto divieto cessazione della carica durante l’espletamento del mandato per qualunque motivo, l’Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovi/i Revisore/i nel rispetto delle modalità di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi designazione di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativocui al precedente comma 1.

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Samples: Statuto

Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti: - 1 con la funzione tre componenti effettivi e due supplenti designati di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea. 2. I Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo sono scelti tra i soci; - 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali; - 1 designato dalla Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italiagli iscritti nel Registro dei Revisori legali: imprenditoriali; 3. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutariedei Conti vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, controlla l'amministrazione dell'EBTsul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, accerta amministrativo e contabile adottato da W.I.L.A. e sul suo concreto funzionamento e svolge altresì la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza revisione legale dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statutoconti. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. 5. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per audio e/o videoconferenza. 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la una propria relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivobilancio. 7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti assistono partecipano alle sedute riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Amministrazione. 8. L’incarico di componente del Collegio dei sociRevisori dei Conti, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. ArtI componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. 9. 15 - Patrimonio sociale Tutti i mezzi patrimoniali dell'EBT, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate La carica di cui sopra, e così i contributi versati componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha termine in adesione allo spirito e alle finalità del C.C.N.L. Xxxxxxxxx, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBT, saranno destinati esclusivamente caso di: a) revoca; b) dimissioni; c) decadenza; d) decesso. 10. Nei casi previsti al conseguimento delle finalità dell'EBT o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni comma 9 del presente Statutoarticolo, con espressa esclusione subentrano i supplenti in ordine di età designati dalla medesima parte del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti revocato, dimesso, decaduto, deceduto o caducato. Essi restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di benisupplenti necessari per l’integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della pariteticità. I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'EBT sia durante nuovi componenti avranno, ai fini della durata della carica, la vita dell'EBT che in medesima anzianità di quelli sostituiti. 11. In caso di scioglimento dello stessosostituzione del Presidente, temporaneamente la presidenza è assunta fino alla prima successiva Assemblea dal componente del Collegio dei Revisori più anziano, designato dalla medesima parte che aveva designato il Presidente sostituito. 12. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione Se con i componenti supplenti non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativosi completa il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.

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Samples: Statuto

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componentitre membri effettivi: - 1 uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1; il terzo, con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero devono essere iscritti al Registro dei revisori legali. Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di Grazia forza maggiore. I Revisori di designazione datoriale e Giustiziasindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei componenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di comune accordo tra i soci; - 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali; - 1 designato dalla Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italiacui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutariedei Conti qualora a ciò incaricato dall’Assemblea, controlla l'amministrazione dell'EBT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché esamina i bilanci consuntivi di FONDIR per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statutoregistri contabili. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 10 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della data fissata per l'Assemblea indetta per l'approvazione riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni del suddetto bilancio consuntivoCollegio possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con la sede del Fondo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente o dal segretario verbalizzante che ne danno atto a verbale e che sia consentito di seguire la discussione, di poter intervenire nella trattazione degli argomenti nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità dì trattamento. I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Art. 15 - Patrimonio sociale Tutti i mezzi patrimoniali dell'EBT, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati Nel caso in adesione allo spirito e alle finalità del C.C.N.L. Xxxxxxxxx, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBT, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'EBT o accantonati, se ritenuto necessario o opportunocui, per motivi tecnici, venisse sospeso il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni ecollegamento, più in generale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al patrimonio dell'EBT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'EBT che in caso di scioglimento dello stesso. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità momento della quota o contributo associativosospensione.

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Samples: Statuto