STATUTO
ALLEGATO “A” AL N. 32723 DI FASCICOLO
Articolo 1 - Costituzione, sede e Consorziati Promotori.
1. E' costituito, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (CBCP) un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato
"CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE",
siglabile “LE RESIDENZE REALI SABAUDE" di seguito denominato "Consorzio", con sede in Xxxxxxx Xxxxx (XX), xxxxxx xx Xxxxxx.
0. Il Consorzio è costituito con durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati ovvero conseguente alla cessazione del conferimento o dell'affidamento dei beni monumentali che i Consorziati ed altri soggetti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, abbiano affidato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.
3. Sono Consorziati Promotori il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura.
4. Possono partecipare al Consorzio, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CBCP, altri soggetti, pubblici e privati, che, aderendo alle finalità del Consorzio, conferiscano o affidino in gestione istituti e luoghi della cultura, così come individuati dall'art. 101 del CBCP, coerenti con le finalità del Consorzio ovvero concorrano al patrimonio ed alle esigenze dello stesso.
In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionali, i Consorziati individuano i beni da ciascuno di essi conferiti o affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive del conferimento o dell'affidamento stesso.
5. I Consorziati, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l’attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del fondo consortile indisponibile nonché di quello disponibile per lo svolgimento delle attività del Consorzio.
6. Il Consorzio concorda con i Consorziati le modalità per l'eventuale
utilizzazione del personale in servizio presso le predette istituzioni ritenuto necessario, previo assenso del personale medesimo.
7. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano le Amministrazioni Pubbliche.
Articolo 2 - Finalità e attività.
1. Il Consorzio, quale ente consortile pubblico ai sensi dell'art. 115 comma 2, secondo periodo del CBCP, non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9 CBCP), salvo che sia non prevalente e strumentale e connessa con lo scopo del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.
Il Consorzio potrà attuare la gestione diretta con personale proprio. Il Consorzio non distribuisce utili.
2. Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, persegue le seguenti finalità:
a) conservazione e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e dei beni culturali conferiti o affidati, anche ai sensi dell'art. 115, comma 2 o comma 3 del CBCP;
b) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione e recupero dei beni architettonici, storico- artistici, archeologici e paesaggistici dei siti, effettuati con le modalità stabilite dal CBCP;
c) miglioramento dell'offerta culturale del sistema delle Residenze Reali Sabaude anche in termini di erogazione di servizi;
d) promozione, anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti, dello sviluppo di un sistema integrato di valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude, per perseguire l'integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali;
e) predisposizione, nelle forme stabilite dai Consorziati, di un piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude e delle relative pertinenze conferite o affidate al Consorzio, quali siti iscritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale o altri rilevanti beni, con individuazione delle modalità operative necessarie alla sua attuazione;
f) promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale.
3. In attuazione delle sue finalità, al Consorzio competono le seguenti attività:
a) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale e all'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude;
b) progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, con le modalità stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;
c) progettare, realizzare e gestire l’erogazione di servizi comuni al sistema delle Residenze Reali Sabaude, anche di quelle non conferite o affidate al Consorzio, quali ad esempio: dislocazione dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi specialistici ed editoriali, raccordo organizzativo fra le sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing;
d) promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non conferite o affidate al Consorzio assicurandone il coordinamento e la collaborazione anche al fine di sviluppare il piano di gestione del sito Unesco, in qualità di referente dello stesso;
e) promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della propria attività;
f) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
g) concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri soggetti interessati, alla predisposizione e all'attuazione di progetti e interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze Reali Sabaude;
h) provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, del Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale", nel quadro degli atti che regolano i rapporti fra i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro;
i) istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;
j) compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni conferiti o affidati.
4. Il Consorzio, nel rispetto della legislazione vigente, può svolgere, con l'utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate dai Consorziati e/o da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;
b) la stipulazione di contratti e convenzioni;
c) l'accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e personali, in ossequio alle norme vigenti;
d) l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi;
e) la partecipazione in altri enti con finalità strumentali a quelle del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.
f) la valorizzazione di patrimoni privati e collezioni private mediante l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi purché venga garantito uno standard qualitativo adeguato alle finalità del consorzio.
Articolo 3 - Fondo Consortile.
1. Il Fondo Consortile è costituito da:
a) i beni mobili ed immobili conferiti a qualsiasi titolo dai Consorziati in sede di atto costitutivo o successivamente;
b) i lasciti, le elargizioni, le donazioni, i conferimenti in uso e le erogazioni di qualsiasi genere da chiunque effettuati.
2. Il Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati e da altri soggetti pubblici o privati.
3. In sede di atto costitutivo i Consorziati hanno determinato in Euro 1.000.000,00 (un milione/00) la quota indisponibile del Fondo Consortile che deve essere sempre mantenuta integra quale garanzia patrimoniale per i terzi; la rimanente parte del Fondo Consortile, i redditi del Fondo stesso, i proventi di gestione e tutte le entrate derivanti da tutte le attività del Consorzio sono interamente disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell’art. 2343 del codice civile.
Articolo 4 - Organi e loro durata.
1. Sono organi del Consorzio:
a) - l'Assemblea dei Consorziati;
b) - il Presidente;
c) - il Consiglio di Amministrazione;
d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine quinquennale, restano in carica sino alla scadenza del quinquennio durante il quale sono stati nominati.
Articolo 5 - Assemblea dei Consorziati.
1. L'Assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresentanti dei Consorziati o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consorzio.
2. L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno dal Presidente del Consorzio per gli adempimenti di cui all’art.15; l’Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta scritta di
almeno due Consorziati.
3. L'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze previste nel presente Statuto delibera su:
a) nomina del Presidente del Consorzio, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto;
b) nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui dall'art. 7 del presente statuto;
c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, determinandone il relativo compenso, secondo le modalità di cui dall'art. 10 del presente statuto;
d) approvazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude, ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e dei relativi aggiornamenti;
e) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
f) ammissione di nuovi Consorziati, secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 4 del presente statuto;
g) approvazione delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione di assumere la gestione di beni afferenti il sistema delle Residenze Reali Sabaude, conferiti o affidati;
h) modificazioni dello statuto;
i) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai Consorziati e, per conoscenza, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consorziati e delibera a maggioranza dei Consorziati presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti.
In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi
dei Consorziati per le delibere di cui alla lettera h), nonché il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati comprensivo comunque del voto favorevole del Ministero della Cultura per le delibere di cui alle lettere f) e i) del comma 3 che precede.
6. Le riunioni dell’Assemblea si tengono di regola presso la sede del Consorzio; le stesse possono tuttavia tenersi anche in altro luogo.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente
8. I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dei Consorziati sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un soggetto designato quale segretario da parte dell’Assemblea stessa.
Articolo 6 - Presidente.
1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Ministro della Cultura.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza del Consorzio.
3. Il Presidente sovrintende all’attuazione della politica generale del Consorzio.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori, senza diritto di voto e senza incidere sul quorum costitutivo e/o deliberativo della stessa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno e dirigendone i lavori.
5. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente adotta, nell'interesse del Consorzio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso in occasione della sua prima riunione.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le
funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d’età.
Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da 6 (sei) membri e più segnatamente da:
a) il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6;
b) un membro designato dal Ministero della Cultura;
c) un membro designato dalla Regione Piemonte;
d) un membro designato dalla Città di Venaria;
d) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
e) un membro designato dalla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura.
2. In caso di cessazione della carica durante l’espletamento del mandato per qualunque motivo, l’Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovi/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.
3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza.
4. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede del Consorzio; le stesse possono tuttavia tenersi anche in altro luogo.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. L'avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, viene predisposto dal Presidente e viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore.
4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un soggetto designato quale segretario da parte del Consiglio stesso.
Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio.
Per specifiche operazioni e/o attività il Consiglio di Amministrazione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente o al Direttore.
Sono, in particolare, riservate alla competenza del Consiglio di
Amministrazione le seguenti attività:
a) approvazione del progetto di piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude predisposto dal Direttore, da sottoporre all’Assemblea dei Consorziati e dei relativi aggiornamenti;
b) definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi annuali e pluriennali di attività;
c) approvazione dei progetti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Consorziati;
d) nomina e revoca, nelle forme previste dall’art. 11 comma 1, del Direttore;
e) formulazione di proposte per l’assunzione della gestione di beni conferiti o affidati da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea dei Consorziati;
f) (eventuale) costituzione del Comitato Scientifico, del Comitato di coordinamento o di Organismi Tecnici;
g) pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni, su proposta del Direttore.
Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui:
a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro della Cultura;
b) un membro designato dalla Regione Piemonte;
c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.
2. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato con le modalità definite nel precedente art. 5 comma 5.
3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’assunzione della carica di sindaco di società per azioni.
4. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al
rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall’Assemblea dei Consorziati.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all’art. 2403, comma 1, del Codice Civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del Codice Civile.
6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati e il Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività del Consorzio.
8. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell’apposito registro, nominata dall’Assemblea dei Consorziati.
9. In caso di cessazione della carica durante l’espletamento del mandato per qualunque motivo, l’Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovi/i Revisore/i nel rispetto delle modalità di designazione di cui al precedente comma 1.
Articolo 11 – Direttore
1. Il Direttore del Consorzio è individuato attraverso selezione pubblica, espletata dal Consorzio medesimo, mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei nell’ambito della quale è poi nominato, su proposta del Ministro della Cultura, previo parere del Presidente della Regione Piemonte, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina, altresì, inquadramento giuridico, trattamento economico e durata dell’incarico.
2. Il Direttore del Consorzio deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nell’attività di conservazione, valorizzazione e gestione nell’ambito di istituzioni operanti nei settori di attività del Consorzio.
3. Il Direttore ha funzione di proposta ed impulso e di esecuzione rispetto alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e ha la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento del Consorzio.
Il Direttore, inoltre:
a) elabora e sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il progetto di piano strategico di sviluppo culturale delle Residenze Reali Sabaude conferite e dei relativi aggiornamenti;
b) programma, indirizza, coordina e monitora l'attività di conservazione, valorizzazione e gestione del Consorzio, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
c) cura il progetto culturale complessivo del Consorzio nelle forme definite dal piano strategico di cui alla lettera a);
d) coordina i rapporti del Consorzio con il territorio e con gli enti interessati al sistema delle Residenze Reali Sabaude;
e) dirige il personale del Consorzio e ne cura l’organizzazione, attribuendo le responsabilità ed i compiti, nonché propone al Consiglio di Amministrazione la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni;
f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per l’assunzione della gestione di beni conferiti o affidati, con le relative condizioni, da sottoporre all’Assemblea dei Consorziati;
g) predispone i progetti di bilancio di previsione e di bilancio d’esercizio da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 - Comitato di coordinamento
1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato di Coordinamento, composto dal Direttore, che lo presiede, dal responsabile della Direzione Cultura della Regione Piemonte, dal responsabile della Cultura della Compagnia di San Paolo, dal Direttore regionale Musei Piemonte, dal Direttore dei Musei Reali, dal Direttore di Palazzo Madama, dai rappresentanti delle Residenze Reali Sabaude diverse da quelle dello Stato.
Il Comitato ha il compito di sviluppare e coordinare l'integrazione delle attività di valorizzazione riferibili al sistema delle Residenze reali sabaude.
Art. 13 - Comitato Scientifico
1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravveda la necessità, può istituire un Comitato Scientifico come organismo consultivo sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività del Consorzio, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.
Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da un numero massimo di tre membri, scelti fra quelli proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuti prestigio e professionalità.
Articolo 14 – Organismi Tecnici
1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire per specifiche esigenze, anche su proposta del Direttore, organismi tecnici composti da soggetti dotati di specifiche competenze, definendone tramite regolamento i compiti, la durata e le modalità di funzionamento quali, ad esempio, un comitato di coordinamento territoriale con rappresentanti delle amministrazioni locali dei territori su cui insistono le Residenze Reali Sabaude.
Articolo 15 - Esercizio e bilancio.
1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea dei Consorziati approva il bilancio d’esercizio dell’anno precedente; il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e alla relazione della Società di Revisione viene inviato ai Consorziati almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta dell’Assemblea in cui lo stesso viene sottoposto ad approvazione.
3. La redazione del bilancio d’esercizio e la tenuta della contabilità del Consorzio si adegua alle disposizioni contenute, per quanto applicabili, negli artt. da 2421 a 2435 del codice civile, oltre che alle altre norme vigenti in materia.
4. Il Consorzio sottopone la propria contabilità e il bilancio d’esercizio a
revisione legale dei conti da parte di una società di revisione legale, in base alle disposizioni, per quanto applicabili, di cui all’art. 2409 bis del codice civile, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del presente statuto.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno l’Assemblea dei Consorziati approva il bilancio di previsione per l’anno successivo; il progetto di bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene inviato ai Consorziati almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta dell’Assemblea in cui lo stesso viene sottoposto ad approvazione.
Il bilancio di previsione è strutturato in modo tale da fornire una chiara rappresentazione della prevista situazione patrimoniale ed economico- finanziaria del Consorzio per l’anno successivo.
Articolo 16 - Vigilanza. Scioglimento e liquidazione del Consorzio.
1. La vigilanza sull’attività del Consorzio è esercitata sulla base della normativa vigente.
2. In caso di estinzione del Consorzio i beni ad esso conferiti o affidati in gestione dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte o da altri Enti ed Istituzioni ritornano nella gestione dell'Ente o Istituzione che li ha conferiti o affidati unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dal Consorzio vengono devoluti allo stesso Ministero della Cultura, alla Regione Piemonte o ad altro Ente individuato dall'Assemblea dei Consorziati, che persegua finalità analoghe a quelle del Consorzio estinto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con il Consorzio si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.
Articolo 17 - Disposizioni transitorie.
1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati.
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto si verifica l'automatica decadenza dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta salva la previsione della prorogatio, dovendosi provvedere alla nuova nomina degli organi predetti.
Visto per inserzione e deposito. Venaria Reale, lì 20 settembre 2021 F.ti: Xxxxx XXXX
Xxxxxx XXXXXXX