Common use of Collegio dei Revisori Clause in Contracts

Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi cosi designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso. 2. E’ compito dell’Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qual- siasi motivo. 3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’ENTE con ogni potere di accertamento e di ispezione. 4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci affinché assuma i provvedimenti di competenza. 5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque al- meno una volta all’anno. 6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convoca- zione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio dei Revisori. 1Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato da FederTerziario, uno dalla UGL e uno, con funzione di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci Conti: 🞟 si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed è composto da tre membri effettivi cosi designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di ogni qualvolta il Presidente del Collegio stessostesso lo ritenga opportuno ed esercita le attribuzioni ed i doveri di cui agli articoli 2403, 2400 e 2407 del Codice Civile; 🞟 è invitato e partecipa di diritto ai Consigli di Amministrazione ed alle Assemblee; 🞟 esamina i bilanci consuntivi del Fondo per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili, che gli devono essere trasmessi, dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione. 🞟 deve riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni. 2. E’ compito dell’Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qual- siasi motivo. 3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’ENTE con ogni potere di accertamento e di ispezione. 4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci affinché assuma i provvedimenti di competenza. 5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque al- meno una volta all’anno. 6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convoca- zione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

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Samples: Regolamento Generale Di Organizzazione, Gestione, Rendicontazione E Controllo

Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi cosi così designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali sin-dacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso. 2. E’ compito dell’Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qual- siasi qualsiasi motivo. 3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’ENTE con ogni potere di accertamento e di ispezione. 4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio Colle-gio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci affinché affinchè assuma i provvedimenti di competenzacom-petenza. 5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque al- meno almeno una volta all’anno. 6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste pre-viste per la convoca- zione convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Consi-glio Direttivo.

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Samples: Statuto Dell'ente Bilaterale Nazionale