Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali Clausole campione

Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali. 1. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato Paritetico, costituito a livello nazionale, regionale, di distretto e di aree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto. Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l’incidenza che ad esso compete sul versante dell’occupazione e della bilancia dei pagamenti. Il Comitato Paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla legge. Le Parti esamineranno entro il, 31.12.2014 a livello territoriale, la possibilità di pattuire la costituzione di Comitati Paritetici nelle aree-sistema. In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle regioni con significativa presenza del settore produttivo legno-arredamento: attualmente Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto. Il Comitato Paritetico di Area-Sistema si costituirà, in via sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese. Il Comitato paritetico regionale, previo accordo specifico tra le parti interessate, potrà costituirsi nelle regioni con significativa presenza del settore legno-mobile-arredamento nel caso in cui nelle predette regioni non vengano costituiti comitati paritetici a livello di distretto o di aree- sistema.

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.